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Vincenzo Cristarella

Dottore commercialista in Brescia e Revisore legale, maturata esperienza significativa in ambito societario, tributario, procedure concorsuali e collegi sindacali, scrive su riviste specializzate su temi del collegio sindacale e revisione legale. Coordinatore della commissione "collegio sindacale: controlli di legalità e modello 231” dell'ODCEC di Brescia.

Oggetto della presente analisi sono tutte le variabili, sia qualitative che quantitative, non esaminate attraverso l’analisi andamentale ed economico-finanziaria, che possono influenzare significativamente sulla probabilità d’insolvenza ed il correlato rischio. I punti dell’analisi qualitativa Scopo dell’analisi qualitativa è quello di integrare le informazioni già elaborate mediante l’analisi andamentale ed economico-finanziaria, attraverso un esame approfondito: delle caratteristiche strutturali ed evolutive del …

La verifica circa la continuità aziendale si compone di 7 step . Il revisore, dopo aver proceduto ad adempiere a tutte le fasi che vanno dall’adeguata verifica sino alla fase di analisi andamentale, procederà all’analisi economico-finanziaria, finalizzata a raccogliere i dati utili ad un’analisi sia storiche che prospettiche dell’azienda.

L’ODCEC di Milano ha dettato le linee guida che i revisori sono tenuti a seguire al fine di valutare adeguatamente la situazione di continuità dell’azienda. Le linee proposte dall’ODCEC sono strutturate in 7 step che il revisore deve rispettare ai fini dell’adeguata verifica. Come procedere dopo una prima adeguata verifica? In particolare, sulla base della valutazione preliminare degli indici segnaletici (early …

La procedura dettata dall’ODCEC con quaderno n.71 impone ai revisori legali una preventiva verifica L’analisi e il monitoraggio preliminare degli indicatori segnaletici (early warning), la cui presenza concomitante e ripetuta nel tempo deve indurre gli organi di controllo interno e di revisione ad attivare la procedura interna di allerta preventiva per la verifica del presupposto di continuità aziendale. A tal …

L’articolo 2638 è l’ultima disposizione incriminatrice su cui il legislatore è intervenuto in sede di riforma dei reati societari. Il comma primo descrive una fattispecie delittuosa che riecheggia, per certi versi, la condotta di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622. Innanzitutto, la fattispecie vede come soggetti attivi gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i …

Gli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile sono stati oggetto di numerose critiche da parte della giurisprudenza e della dottrina. Si è, infatti, da più parti segnalato che il complessivo ridimensionamento dell’area dei fatti di rilevanza penale, dovuto ad una chiara preferenza per la ricostruzione delle fattispecie come reati di danno, anziché di pericolo, ha comportato una significativa compressione …

Ultimata la campagna bilanci 2012 pare opportuno chiedersi quali possano essere le conseguenze sulla delibera di approvazione del bilancio d’esercizio derivanti dall’eventuale mancanza della relazione del collegio sindacale –in genere incaricato anche della revisione legale.  A tali fini, occorre premettere come, dal punto di vista generale, la nullità sia da comminare quando la delibera risulti contraria a norme poste a …