Impiego di denaro o beni di provenienza illecita

di Vincenzo Cristarella - - Commenta

L’art. 648-ter c.p. recita “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale […]”. Ratio di tale reato è di predisporre un ostacolo all’investimento dei capitali illeciti nei normali circuiti delle attività economiche
e finanziarie lecite, ciò sia per i conseguenti gravi turbamenti dell’ordine economico, in quanto la disponibilità di ingenti risorse illecite a costi inferiori rispetto a quelle lecite finisce per intaccare il principio della libera concorrenza, per portare alla progressiva appropriazione del mercato da parte della criminalità organizzata; sia per i possibili turbamenti dell’ordine socio-politico, in quanto l’incontenibile aumento del potere economico della criminalità organizzata rischia, se non contrastato, di portare sul versante della criminalità anche i centri di potere reale, politico e sociale, e di porre in essere aggressioni, senza precedenti, agli equilibri nazionali e internazionali.
La soggettività attiva del reato, e pertanto i soggetti incriminabili per ricettazione o riciclaggio, è identificata nel termine “chiunque” con l’aggravante – speciale – se lo stesso è realizzato da professionisti nello svolgimento della propria attività professionale. La condotta consiste in:
• impiegare denaro, beni o altre utilità, cioè impiego finalisticamente produttivo trasformando detti capitali in nuovi, più consistenti (investimento);
• in attività economiche o finanziarie, dove economiche sono le attività di produzione o scambio di beni o servizi, e finanziarie sono le attività relative alla circolazione di denaro, titoli, ecc. (praticamente tutte le attività produttive di ricchezza).
I riferimenti normativi sono: Art. 648-ter c.p. – Art. 52 D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 – D. Lgs. 25.09.2009, n. 151
Tale tematica sarà oggetto di approfondimento nella prossima circolare del revisore.

Autore dell'articolo
mm

Vincenzo Cristarella

Dottore commercialista in Brescia e Revisore legale, maturata esperienza significativa in ambito societario, tributario, procedure concorsuali e collegi sindacali, scrive su riviste specializzate su temi del collegio sindacale e revisione legale. Coordinatore della commissione "collegio sindacale: controlli di legalità e modello 231” dell'ODCEC di Brescia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

cinque × 1 =