Verifiche trimestrali e Revisione Legale
Ai fini della revisione legale, l’art. 14, c. 1, lett. B del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 prevede che “Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti … verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.”
Il Revisore dovrà verificare la corretta rilevazione e il rispetto dei principi contabili sulla base della normativa vigente, in particolare per ogni trimestre chiuso il Revisore dovrà richiedere e ottenere documentazione per svolgere opportune verifiche oggetto dell’incarico.
Nel caso in cui la verifica trimestrale riguardi una Società nuova e quindi sia il primo anno d’incarico, il Revisore deve predisporre anche il piano generale di revisione considerando la conoscenza dell’impresa e del settore in cui opera, la comprensione dei sistemi contabile e di controllo interno, i rischi di controllo, intrinseco, di individuazione e di revisione, la significatività, la materialità e l’errore tollerabile e il programma di verifica: la natura, la tempistica e l’ampiezza delle procedure di revisione.
Il Revisore inoltre pianifica le verifiche trimestrali sulla base di quando viene chiusa la contabilità dalla Società sottoposta ai controlli, ciò avviene in funzione della dimensione, dell’oggetto sociale e della complessità o meno dell’impresa che si riflette sul comparto amministrativo e finanziario.
Verifiche trimestrali e Collegio Sindacale
Il collegio sindacale è un organo societario, mentre il revisore legale è un organo esterno all’assetto aziendale.
Il Collegio Sindacale è obbligatorio nei seguenti casi:
- S.p.a.: società per azioni;
- S.a.p.a.: società in accomandita per azioni;
- S.r.l.: società a responsabilità limitata, che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, società obbligate alla redazione del Bilancio consolidato e società sottoposte all’obbligo di Revisione Legale dei conti (se superano i limiti previsti dall’art 2477 cc terzo comma);
- S.r.l.: società a responsabilità limitata, che per due esercizi consecutivi, avranno superato almeno 1 dei seguenti parametri:
- ricavi per 4 milioni di euro;
- attivo per 4 milioni di euro;
- 20 dipendenti.
L’art. 2404 C.C. impone al collegio sindacale di riunirsi almeno ogni 90 giorni per svolgere le attività di vigilanza sull’osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo-contabile e sul loro concreto funzionamento.
Il collegio sindacale è tenuto a svolgere verifiche sindacali a scadenza prefissata, inoltre deve verificare la cosiddetta “regolare tenuta della contabilità sociale” che consiste nel verificare il rispetto delle disposizioni normative civilistiche e fiscali in merito alla modalità e ai tempi di rilevazione delle scritture contabili, della redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori nonché della rilevazione dell’esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali.
In presenza, all’interno di una Società, sia del Collegio Sindacale che del Revisore Legale, vi dev’essere effettiva collaborazione da ambedue le parti dove il Revisore dovrà necessariamente fare affidamento al principio di revisione SA Italia 250B, ovvero l’obiettivo del Revisore è quello di svolgere le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale indicate nel principio di revisione al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art.1, in ultima battuta possiamo affermare che il Collegio sindacale svolge compiti di controllo sull’amministrazione della società; mentre il revisore svolge compiti di controllo sulla contabilità.