Le verifiche periodiche del revisore legale

di Umberto Montesano - - 3 Commenti

Le modalità delle verifiche periodiche del revisore legale alla luce del nuovo Isa Italia 250/B

L’art. 14, c. 1, lett. b) del d. lgs. 39/2010 richiede al soggetto incaricato della revisione legale di verificare, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Infatti i principi di revisione prevedono delle verifiche periodiche la cui frequenza è determinata dalla valutazione del rischio di revisione che il revisore farà in sede di pianificazione.

In particolare per rispettare gli obblighi previsti dalla legge è necessario che il revisore verifichi nel corso dell’esercizio:

1)    La regolare tenuta della contabilità sociale;

2)    La corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Per quanto concerne il primo punto si richiede che siano controllati “il rispetto delle disposizioni normative in materia civilistica e fiscale con riferimento a modalità e tempi di rilevazione delle scritture contabili, redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e sociali obbligatori, nonché dell’esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali”.

Il secondo punto comporta, invece, che l’accadimento del fatto di gestione sia rilevato nelle scritture contabili in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile (norme del c.c. integrate dai principi contabili nazionali).

Sul piano delle responsabilità, compete agli amministratori la regolare tenuta della contabilità. Al revisore spetta invece di verificare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e svolgere le procedure previste dal principio ISA Italia 250/B.

Venendo ora più specificatamente alle procedure di verifica, il revisore dovrà preliminarmente acquisire tutte quelle informazioni utili per comprendere le procedure aziendali adottate per individuare i libri obbligatori da tenere, quelli eventualmente da introdurre, nonché quelle informazioni in merito alle procedure dell’impresa che assicurino la regolare e tempestiva vidimazione/bollatura dei libri obbligatori, ove dovuta. Tali verifiche vanno svolte periodicamente dal revisore e spetta a costui pianificarne la frequenza in funzione delle dimensioni e della complessità dell’impresa.

Si elencano di seguito alcune procedure che il revisore è tenuto a svolgere nell’ambito di ciascuna verifica periodica:

a)     Acquisire informazioni sulle procedure in essere nell’azienda per:

–         individuare i libri obbligatori;

–         assicurare la vidimazione e bollatura dei libri suddetti, ove prevista;

–         assicurare l’osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali;

b)    verificare, su base campionaria, l’esistenza dei libri obbligatori;

c)     su base campionaria verificare la regolare tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti;

d)    verificare la soluzione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate;

e)     verificare la correzione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili se riscontrati nelle verifiche periodiche precedenti.

Per poter svolgere queste procedure il revisore potrà effettuare indagini presso la direzione o presso le persone in possesso delle necessarie conoscenze, sia all’interno sia all’esterno dell’impresa. Inoltre, egli potrà fare ricorso a procedure di analisi comparativa sulle situazioni contabili periodiche ed effettuare ispezioni sulle registrazioni o sui documenti (cartacei, elettronici, ecc.).

E’ importante che il revisore, nel caso di primo incarico di revisione, esamini la documentazione (carte di lavoro) predisposta dal revisore precedente. Se, svolgendo le sue attività, rilevasse la presenza di fatti censurabili, deve informare senza indugio il Collegio Sindacale.

L’attività del revisore appare, pertanto, alquanto articolata e delicata. Nello svolgimento del suo incarico deve confrontarsi col concetto di “ragionevole sicurezza” che implica l’esistenza del rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato.

Un errore significativo nel bilancio inficia l’informazione che esso trasmette agli stakeholders. Una informazione è significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio. Purtroppo nella realtà non si può escludere l’errore in modo assoluto, ma si richiede che esso sia almeno non significativo.

Il revisore può documentare le procedure svolte in ciascuna verifica periodica utilizzando diversi strumenti:

a)     programmi di lavoro;

b)    note di commento sulle questioni emerse;

c)     riepiloghi degli aspetti significativi;

d)    checklist.

 

Autore dell'articolo
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Umberto Montesano

Dottore commercialista e revisore legale. Svolge l’attività in qualità di collaboratore di diversi Studi commerciali. Dal 2016 componente della Commissione Studi “Internazionalizzazione delle Imprese” presso l’UGDCEC di Roma, che si occupa di fornire attività di supporto tecnico ed operativo ai professionisti e di formulare documenti che siano di ausilio nell’attività professionale. Revisore legale con incarico in società di capitali con sede a Roma. Candidato al Parlamento nel “Movimento Italia nel Cuore”

Commenti 3

  1. visto che come revisori espletiamo un lavoro che va a favore dello stato e che spesso, troppo spesso, è in contrasto con l’imprenditore che è colui che ci nomina e paga, non sarebbe più logico che a pagarci l’onorario fosse lo stato?
    è come se l’imprenditore pagasse la guardia di finanza per le verifiche di quest’ultima.

  2. ASSOLUTAMENTE D’ACCORDO. BISOGNEREBBE FARE UNO SCIOPERO IN CONCOMITANZA CON LE SCADENZE DEGLI INVII, PROPRIO COME FANNO GLI AVVOCATI. MA HO LA SENSAZIONE CHE CHI RAPPRESENTA COMMERCIALISTI E REVISORI A ROMA SIA UNO CHE DALLE MIE PARTI SI CHIAMA LECCAPIATTINI…….

  3. DI SICURO VOI NON STATE DI SABATO 15/07 NEGLI STUDI A LAVORARE, O MEGLIO A SERVIRE IL MEF E L’AGENZIA DELLE ENTRATE, ORAMAI SIAMO DIVENTATI GLI SCHIAVI DEL MEF E DELL’AE.
    IO NON CAPISCO COME MAI IL GOVERNO NON CI ASCOLTI , SAREBBE DA PROPORRE UNO SCIOPERO FISCALE ALTRO CHE FORMAZIONE CONTINUA, NOI PICCOLI COMMERCIALISTI LAUREATI CON LODE E FORMAZIONE CONCLUSA CON MASTER, CHE ABBIAMO SCELTO DI OFFRIRE LA NOSTRA PROFESSIONALITA’ A LIVELLO LOCALE NE ABBIAMO LE SCATOLE PIENE, PER FAVORE FATE SENTIRE LE NOSTRE ESIGENZE A ROMA, QUESTO LAVORO E’ DIVENTATO USURANTE E DISUMANO.

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