La seconda fase per la verifica della continuità aziendale: raccolta dei dati

di Vincenzo Cristarella - - Commenta

L’ODCEC di Milano ha dettato le linee guida che i revisori sono tenuti a seguire al fine di valutare adeguatamente la situazione di continuità dell’azienda. Le linee proposte dall’ODCEC sono strutturate in 7 step che il revisore deve rispettare ai fini dell’adeguata verifica.

Come procedere dopo una prima adeguata verifica?

In particolare, sulla base della valutazione preliminare degli indici segnaletici (early waming, quando quest’ultimi presentano connotazione di rilevanza, di concomitanza e di ripetitività temporale, gli organi di controllo interno ed i revisori (nell’ambito delle proprie funzioni) saranno tenuti a richiedere agli organi di amministrativi e di direzione della società tutte le informazioni, standard e integrative, necessarie ad avviare la procedura di allerta interna. A tal riguardo, gli organi di controllo interno dovranno predisporre una precisa check-list (definita anche Information request list) di tutti i dati necessari ad un’accurata analisi e valutazione della probabilità d’insolvenza (probability of default) e a supporto del loro autonomo e ragionevole giudizio sulla permanenza del presupposto di continuità aziendale e rischio d’insolvenza (rating d’impresa). Unitamente alla Information request list, gli organi di controllo interno dovranno ottenere la Management Representation Letter (ai sensi degli artt. 1227 e 2409 del CC), ovvero la lettera di assunzione di responsabilità da parte della direzione aziendale in merito alle informazioni trasmesse e alla relativa documentazione a supporto.

Come procedere dopo la raccolta dei dati e delle informazioni?

Sulla base dei dati raccolti e delle informazioni ottenute dagli organi amministrativi e di direzione, gli organi di controllo interno creano un database generale, organizzando opportunamente i dati per set informativi, ovvero natura e sottocategoria temporale (directory e sub-directory):

  • dati andamentali, esercizio n-4, esercizio n-3, …
  • dati economico-finanziari, esercizio n-4, esercizio n-3,…
  • dati qualitativi, esercizio n-4, esercizio n-3, …

La fase di raccolta e organizzazione dei dati si conclude con la predisposizione del dossier elettronico (ed eventualmente cartaceo), che costituisce la base probatoria e di riscontro del processo di allerta attivato dagli organi di controllo interno. In merito alle regole e standard di riferimento per la corretta predisposizione del dossier elettronico si rinvia ai principi di revisione ISA Italia.

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Autore dell'articolo
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Vincenzo Cristarella

Dottore commercialista in Brescia e Revisore legale, maturata esperienza significativa in ambito societario, tributario, procedure concorsuali e collegi sindacali, scrive su riviste specializzate su temi del collegio sindacale e revisione legale. Coordinatore della commissione "collegio sindacale: controlli di legalità e modello 231” dell'ODCEC di Brescia.

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