La procedura di verifica della continuità aziendale comincia con l’adeguata verifica

di Vincenzo Cristarella - - 7 Commenti

La procedura dettata dall’ODCEC con quaderno n.71 impone ai revisori legali una preventiva verifica

L’analisi e il monitoraggio preliminare degli indicatori segnaletici (early warning), la cui presenza concomitante e ripetuta nel tempo deve indurre gli organi di controllo interno e di revisione ad attivare la procedura interna di allerta preventiva per la verifica del presupposto di continuità aziendale. A tal fine gli organi di controllo sono tenuti a richiedere agli organi amministrativi della società, durante tutto il periodo di osservazione, ogni informazione, storica, contestuale o prospettica, utile a verificare costantemente il presupposto della continuità aziendale e a prevenire probabili situazioni d’insolvenze.

Il principio di continuità aziendale

In particolare, il Principio Revisione ISA Italia 570 (Continuità aziendale) al paragrafo 13 stabilisce che il revisore deve valutare la sussistenza del requisito della continuità aziendale lungo lo stesso orizzonte temporale usato dalla direzione nella propria attività di pianificazione (quindi, di norma, oltre il breve termine dei 12 mesi e per buona prassi operativa pari a 3/5 anni a partire da quello del reporting). Lo stesso principio stabilisce che se tale prospezione è inferiore a 12 mesi, il revisore deve comunque estendere la sua valutazione almeno ai successivi 12 mesi.
Analogamente, le Norme di comportamento elaborate dal CNDCEC stabiliscono (Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi) che “il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come una entità in funzionamento”.
Inoltre, il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all’organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni gli provvedimenti. Il collegio sindacale è tenuto a vigilare attentamente sulle azioni correttive e piani di riequilibrio posti in essere dagli amministratori a prevenzione della crisi d’impresa e salvaguardia della continuità aziendale, “effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi.
Tali informazioni devono essere richieste ogni qualvolta elementi segnaletici premonitori e anomalie rilevanti (early warning), provenienti da fonti esterne o interne, inducono gli organi di controllo interno a ritenere necessaria una verifica del presupposto di continuità aziendale e un aggiornamento del rating atteso sulla probabilità d’insolvenza.

Quali sono i dati segnaletici (o anomalie) da valutare ai fini dell’adeguata verifica?

Ai fini operativi del monitoraggio proattivo del rischio d’insolvenza, gli elementi segnaletici oggetto d’osservazione (anomalie) da parte degli organi di controllo interno possono essere opportunamente raggruppati in 7 categorie omogenee e caratteristiche:

  • anomalie nei pagamenti verso controparti commerciali non finanziarie;
  • anomalie nei rapporti con banche ed altri soggetti finanziari (compreso enti assicurativi), riscontrabili in Centrale dei Rischi o altre banche dati segnalatrici;
  • anomalie contrattuali nei confronti di controparti negoziali;
  • anomalie contabili e di bilancio riscontrabili in bilanci, situazioni contabili o altri rendiconti o scritture contabili;
  • anomalie gestionali ovvero dalle politiche operative, relative alle diverse aree gestionali, messe in atto dagli amministratori e dal
    management aziendale;
  • anomalie erariali ovvero nei pagamenti dovuti per imposte, tasse e contributi previdenziali.
  • anomalie da eventi pregiudizievoli ovvero ipoteche giudiziarie, pignoramenti, decreti ingiuntivi, protesti o altri eventi indicatori di inadempimenti contrattuali

In particolare, l’insorgenza non occasionale e ripetuta in un arco temporale di almeno un semestre di un numero ritenuto significativo dei suddetti indicatori segnaletici deve ritenersi condizione sufficiente per verificare il presupposto della continuità aziendale ed aggiornare il giudizio (rating sulla probabilità d’insolvenza.
Gli organi di controllo interno saranno tenuti a richiedere agli organi amministrativi e di direzione della società, almeno ogni trimestre, la segnalazione delle anomalie rilevanti verificate durante il periodo di osservazione in corso (segnalazione periodica delle anomalie di gestione), sulla base di un modulo opportunamente predisposto, riportante almeno gli indicatori segnaletici.

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Autore dell'articolo
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Vincenzo Cristarella

Dottore commercialista in Brescia e Revisore legale, maturata esperienza significativa in ambito societario, tributario, procedure concorsuali e collegi sindacali, scrive su riviste specializzate su temi del collegio sindacale e revisione legale. Coordinatore della commissione "collegio sindacale: controlli di legalità e modello 231” dell'ODCEC di Brescia.