La rivalutazione degli asset d’impresa: overview per il controllo sui bilanci 2020

di Monica Peta - - Commenta

La rivalutazione del costo di acquisto degli asset d’impresa trova nuovo impulso nell’art. 110 del D.L. n.104/2020 (‘Decreto Agosto’) e nel documento interpretativo n. 7 dell’OIC[1]. La nuova disposizione nel consentire la rivalutazione ai soli fini civilistici, rafforza l’utilità della norma a favore della capitalizzazione e dell’allineamento dei valori contabili e fiscali. Il controllo del sindaco-revisore verte sulla corretta applicazione della metodologia contabile e dell’informativa di bilancio. Ad approfondimento, si rappresenta una tabella di accostamento tra i D.L.: n. 23/2020, n.104/2020, e a seguire, la rappresentazione di alcuni study cases esemplificativi.

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Il controllo verte su: ART. 12 ter D.L. 23/2020 OIC Documento interpretativo n. 5 Art. 110 D.L. 104/2020 OIC Documento interpretativo n. 7 (disponibile in bozza)
Chi può utilizzare la rivalutazione Soggetti OIC adopter: Spa, Sapa, Srl, Snc, imprenditori individuali[2], società cooperative e di mutua assicurazione, enti non commerciali residenti ed i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Quali asset si possono rivalutare Materiali ed immateriali iscritte nella voce BI) e BII) Partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nella voce BIII) Immobilizzazioni materiali ed immateriali completamente ammortizzate Sono esclusi i beni “merce” Sono esclusi i beni oggetto di leasing (solo se riscattati
Ambito oggettivo Categorie di beni omogenei Ciascun singolo bene d’impresa senza l’obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
In quale bilancio devono essere iscritti gli asset Esercizio in corso al 31/12/2018 Esercizio in corso al 31/12/2019
In quale bilancio avviene la rivalutazione Successivo 31/12/2019 Successivo 31/12/2020 Successivo 31/12/2021 Esercizio 2020 Le imprese con esercizio on coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2019. Se approvato dopo il 14/10/2020
Valore “limite” Valore “economico” o “interno” Valore “corrente” o “mercato”
L’imposizione fiscale 12%: se i beni sono ammortizzabili 10% se non sono ammortizzabili 10% per eventuale affrancamento saldo attivo di rivalutazione  3% se si vuole attuare il riconoscimento fiscale 10% per eventuale affrancamento saldo attivo di rivalutazione
  1. La rivalutazione ex D.L. n. 104/2020 e il bilancio al 31 dicembre 2020.

Per agevolare il calcolo abbiamo preparato un foglio di calcolo : Rivalutazione beni ammortizzabili DL 104/2020 (Excel)

 Study case a):

 Costo storico impianti e macchinari: euro 1000

 Fondo ammortamento: euro 600 (6 quote di ammortamento da 100; aliq. amm. 10%)

 Valore Mercato: euro 800

 Valore Contabile: euro 400

 Valore limite di rivalutazione: euro 400

  1. Metodologia del costo storico

La metodologia del costo utilizza il costo lordo di acquisto del bene d’impresa.

31/12/2020
Impianti e macchinari@Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020400400
    

Lo stato patrimoniale post-rivalutazione al 31 dicembre 2020, è la seguente:

Stato Patrimoniale post rivalutazione civilistica al 31/12/2020
Impianti 1400 Riserva di rivalutazione 400
(fondo ammortamento) -600

L’applicazione del metodo del costo storico, a ben vedere, viola i principi dell’OIC riguardo la procedura di ammortamento. Ove si intendesse rispettare tale vincolo, occorre agire sia sul costo storico che sul fondo ammortamento.

ii.    Metodologia del costo con adeguamento del fondo ammortamento

La metodologia del costo con adeguamento del fondo, risulta più conveniente ai fini del corretto procedimento di ammortamento. Considerato che, in assenza della rivalutazione il piano di ammortamento si concluderebbe nei quattro anni successivi, anche il processo post –rivalutazione (sui nuovi valori), dovrà concludersi nel medesimo periodo. Di conseguenza, partendo dai dati numerici di cui sopra, a modo esemplificativo, si ricalcolano le nuove quote di ammortamento sull’incremento di valore (100+40=140).

Quote di ammortamento nuove da stanziare: 140×4=560

Valore residuo contabile:1400-560=840

Maggiore fondo ammortamento: 840-600=240

La rilevazione contabile ha la seguente rappresentazione:

31/12/2020
Impianti e macchinari@Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020400400
 31/12/2020   
Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020@Fondo ammortamento impianti240240

Lo stato patrimoniale post-rivalutazione al 31 dicembre 2020 è il seguente:

Stato Patrimoniale post rivalutazione civilistica al 31/12/2020
Impianti1400 Riserva di rivalutazione160
(fondo ammortamento)-840   

iii. Metodologia del fondo ammortamento

Questa metodologia implica la riduzione del fondo di ammortamento. Ciò, di fatto, equivarrebbe a riconoscere di aver esagerato nello stanziamento delle quote degli anni precedenti. Sicché, sul versante civilistico, si tratterebbe di una vera e propria rivisitazione del piano di ammortamento, che dovrà essere adeguatamente accompagnato da esplicita annotazione in nota integrativa. Contabilmente, segue la rappresentazione:

Valore di iscrizione in bilancio /costo storico: 1000

Fondo ammortamento ante rivalutazione: 600

Valore netto contabile: 400

Riduzione Fondo Ammortamento:400

Valore limite 800

 31/12/2020   
Fondo ammortamento impianti@Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020400400

La situazione patrimoniale post-rivalutazione avrà la rappresentazione di seguito:

Stato Patrimoniale post rivalutazione civilistica al 31/12/2020
Impianti1400 Riserva di rivalutazione400
(fondo ammortamento)-200   

La rilevazione contabile dell’imposta sostitutiva del 3%.

Nel caso in cui si volesse attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione, si effettueranno le scritture per la rappresentazione dell’imposta sostitutiva (da versarsi in un massimo di tre rate di pari importo), calcolata sull’ammontare di rivalutazione (400), e rappresentata in bilancio nella voce debiti tributari. Contabilmente, la rilevazione sarà la seguente:

Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020@Debiti tributari1212
    

Gli effetti sulla deducibilità.

Riguardo il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali, il documento interpretativo OIC, riprende la normativa che ne ribadisce la deducibilità, sia per le imposte sui redditi che irap. Pertanto, i maggiori valori iscritti nell’attivo sono riconosciuti anche ai fini fiscali. Alla data in cui è effettuata la rivalutazione non sorge alcuna differenza temporanea (essendo il valore contabile uguale a quello fiscale), in quanto l’ammortamento deve ritenersi un’operazione successiva alla rivalutazione.

Nei bilanci successivi, la società rileva la fiscalità differita ai sensi dell’OIC 25, allorché si generino differenze temporanee, come nel caso degli ammortamenti, sui maggiori valori deducibili fiscalmente a partire dall’esercizio successivo a quello in cui gli ammortamenti civilistici sono effettuati. Pertanto, negli esercizi precedenti a quello in cui gli ammortamenti diventano fiscalmente deducibili, emergono differenze temporanee sulle quali va considerata la fiscalità differita attiva, se esiste la ragionevole certezza del recupero.

  • La rivalutazione ex D.L. n. 23/2020 nei bilanci al 31 dicembre 2020 ed in quelli successivi.

Study case b)

Costo storico impianti e macchinari al 31/12/218: euro 2000

Fondo ammortamento al 31/12/2018: euro 600

Accantonamento a Fondo Ammortamento al 31/12/2019: euro 200

Nuovo Valore posto rivalutazione: euro 2150

Debiti tributari per imposta sostitutiva: euro 18 (=12%x215)

Stato patrimoniale post –rivalutazione al 31/12/2019:

Stato Patrimoniale post rivalutazione al 31/12/2019
Impianti2150 Riserva di rivalutazione132
(fondo ammortamento)800 Debiti tributari18

Il piano di ammortamento post-rivalutazione, è il seguente:

Anno quota ammortamento Fondo
Deducibile Indeducibile
2018 600
2019 200 800
2020 200 15 1015
2021 200 15 1230
2022 215 1445

Nel caso rappresentato, si evince che l’incremento di valore da rivalutazione ex D.L. n.23/2020, non ha rilevanza fiscale nell’esercizio 2019[3], ma solamente nell’esercizio 2022. Negli esercizi 2020-2021, la quota di ammortamento (coefficiente 10%) deve essere suddivisa in:

-quota deducibile calcolata sul costo fiscale di 200

-quota indeducibile calcolata sul “maggiore valore” pari all’incremento della rivalutazione degli asset:15;

A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli ammortamenti fiscalmente deducibili saranno calcolati sul valore rivalutato di 2150, con coefficiente 10%. Di conseguenza, ricorrono i presupposti per rilevare la fiscalità differita nel bilancio al 31 dicembre 2020.

L’imputazione dell’ammortamento nel bilancio al 31 dicembre 2020, segue la rilevazione contabile:

 31/12/2020   
Ammortamento@Fondo ammortamento215215

Di conseguenza, la rilevazione della fiscalità differita segue la rappresentazione:

 31/12/2020   
Imposte anticipate S.P.@Imposte anticipate C.E.4,184,18

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Conclusioni

Dal confronto delle norme, e dei documenti interpretativi dell’OIC n. 5 e l’attuale n.7 (seppure in bozza), emergono alcune differenze. In primis, la finalità dellarivalutazione ai soli fini civilistici, non ha lo scopo di aumentare il gettito fiscale, ma consente il potenziamento contabile diretto alla capitalizzazione dell’impresa. In più, l’eventuale opzione per la rivalutazione fiscale, è comunque vantaggiosa, dato che, l’imposta sostitutiva contemplata, rispetto alle precedenti norme è ridotta al 3%.

Riguardo il valore di rivalutazione, la nuova norma riconferma il limite massimo nel valored’uso” o di “mercato”, e la scelta della modalità contabile, viene lasciata libera agli amministratori tramite le consuete tre opzioni. Tuttavia, come suggerito dall’analisi degli study cases visti sopra, la metodologia contabile che integra contestualmente l’adeguamento del fondo ammortamento, si dimostra la più conveniente ai fini della corretta applicazione dei principi OIC.  La rivalutazione in sé, non apporta alcuna modifica alla vita utile del bene. Gli ammortamenti civilistici da imputare nel bilancio in cui è effettuata la rivalutazione devono essere determinati sulla base dei valori storici ante rivalutazione, e la rivalutazione dovrà impattare solo sull’ammontare degli ammortamenti dell’esercizio successivo.  A ben vedere, agli effetti pratici, e in prospettiva della deduzione di maggiori quote, il DL n. 104/2020, in ipotesi di rivalutazione fiscale, produrrà un risparmio fiscale conveniente per la durata del piano d’ammortamento, misurato dalla differenza tra il dovuto a titolo di ires (24%) ed irap (3,9%), e l’imposta sostitutiva del 3%.

Sui controlli che sindaci e revisori devono effettuare in tema di rivalutazione, ti consigliamo di leggere: La rivalutazione degli asset d’impresa ed il controllo del sindaco-revisore


[1] https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/11/Bozza-per-consultazione-Documento-Interpretativo-7Aspetti-contabili-della-rivalutazione-dei-beni-d%E2%80%99impresa-e-delle-partecipazioni.pdf

[2] Cfr., art. 15 L. 342/2000: “Per le imprese in contabilità semplificata, la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un prospetto bollato e vidimato da conservare ed esibire in caso di richiesta all’amministrazione finanziaria attestando che sono rispettati i limiti di valore”.

[3] Cfr. OIC documento interpretativo n. 5.


Autore dell'articolo
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Monica Peta

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Phd in Scienze Aziendali, con studio in Roma, svolge attività di consulenza nell’area Societaria e Fiscale, Compliance Aziendale, Modello 231, Modello sostenibile d’impresa, sovraindebitamento e crisi d’impresa. Sindaco di società e partecipate, componente di CDA di aziende speciali. Componente del comitato scientifico nazionale Fondazione School University, Componente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma, Componente del comitato scientifico nazionale Istituto Governo Societario. Già professore a contratto presso l’università Magna Graecia di Catanzaro, docente per la formazione presso gli ODCEC, docente pe il corso di alta formazione crisi da sovraindebitamento SAF, Telos, Relatore in convegni e webinar, Autore di articoli fiscali e aziendali, autore e coautore di pubblicazioni scientifiche in materia aziendale ed economica.

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