La sottoscrizione del pareggio di bilancio 2018 da parte degli organi di revisione degli enti locali

di Patrizio Battisti - - Commenta

Ultimo appuntamento per gli organi di revisione degli enti locali con la certificazione sul pareggio di bilancio. La data è fissata per oggi lunedì 1 aprile poiché la scadenza originaria del 31 marzo cade di domenica. Adempimento con carattere perentorio, poiché la mancata trasmissione è sanzionata.

A pochi giorni dalla scadenza, l’ANCI con un comunicato pubblicato sul sito della Fondazione IFEL, ricorda a tutti gli enti, qualora non avessero ancora adempiuto, che il 1 aprile 2019 è termine ultimo per l’invio della certificazione del saldo finale di competenza per l’anno 2018, attraverso il prospetto “Certif. 2018”.

Poiché l’adempimento interessa anche gli organi di revisione degli enti locali i quali devono firmare digitalmente la “certificazione” prodotta dall’ente, l’ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e revisori degli enti locali) con un post pubblicato sul proprio sito ricorda la scadenza dell’adempimento sottolineando le eventuali sanzioni in caso di non ottemperanza da parte dell’ente.

Si tratta, come abbiamo detto in premessa dell’ultimo appuntamento con il pareggio di bilancio così come era stato sin d’ora strutturato dalla legge 232 del 2016. La legge di bilancio, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ai commi da 819 a 826, di fatto, ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza definito così come definito comma 475 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Al tempo stesso il comma 823, dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha abrogato, a decorrere dall’anno 2019, le sanzioni da applicare all’ente locale, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, in caso di mancato conseguimento del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali per l’anno 2018. Sono stati mantenuti però gli obblighi di monitoraggio e di certificazione per l’anno 2018 di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Infatti IFEL sottolinea che “il mancato invio della certificazione del saldo finale di competenza 2018 è l’unica causa di inadempimento sanzionabile, essendo venute meno, con la legge di bilancio 2019, le sanzioni per il mancato rispetto del saldo stesso. Pertanto, il mancato invio della certificazione entro il termine del 1° aprile 2019 determina l’assoggettamento alle sanzioni di cui al comma 475 lett. c) e seguenti della legge 232 del 2016 (ossia, divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente ridotti dell’1 per cento, di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché la sanzione a carico degli amministratori).” Nel caso la certificazione sia trasmessa dopo la scadenza del 1 aprile ma comunque entro il 30 maggio 2019 si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione di cui al comma 475, lettera e), dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

L’organo di revisione diventa parte attiva del processo nel caso si omissione da parte dell’ente.

ANCREL rammenta che decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione 2018 (a partire dal 31 maggio 2019), in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il Presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero il Revisore Unico nel caso di organo monocratico, in qualità di Commissario ad acta, deve provvedere, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019).

Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese (articolo 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016).

Qualora la certificazione sia trasmessa a cura del Commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione 2018 (entro il 29 giugno 2019), trovano applicazione le sole sanzioni di cui alle lettere e) ed f) del citato comma 475 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualità di cui al comma 476 (divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato e versamento al bilancio dell’ente del 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti, nell’esercizio della violazione, al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta).

Rammentiamo infine che recentemente anche la Ragioneria Generale dello Stato ha diramato istruzioni in merito alla riforma del pareggio di bilancio con il decreto ministeriale n. 38605 del 14 marzo 2019.

Patrizio Battisti – Coordinatore Commissione enti locali ODCEC Tivoli – Consigliere Nazionale ANCREL.


Autore dell'articolo
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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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