Obbligatoria la certificazione del revisore per poter compensare il credito Ricerca e Sviluppo

di Alessandro Pegoraro - - 6 Commenti

L’approvazione della nuova Legge di Bilancio 2019 introduce un nuovo obbligo per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo. Infatti, per poter usufruire del relativo credito d’imposta derivante dall’attività posta in essere, è necessaria una certificazione da parte di un soggetto incaricato. Il compito viene affidato all’organo di controllo, Collegio sindacale o Sindaco unico, oppure alla Società di revisione a cui si è affidata l’impresa per la revisione legale.

Come definisce la circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico (Circolare 15 febbraio 2019 n. 38584.pdf), il soggetto incaricato è tenuto a formalizzare il proprio operato attraverso apposita relazione che documenti l’effettivo sostenimento delle spese per attività di ricerca e sviluppo effettuate dall’impresa e la relativa contabilizzazione corretta di queste nella contabilità aziendale.

La circolare non definisce le modalità di rilascio della certificazione e il relativo contenuto, bensì rinvia alle circolari ministeriali dell’Agenzia delle Entrate: n. 5/E del 16 marzo 2016 (paragrafi 7 e 8) (Circolare 5/E.pdf) e n. 13/E del 27 aprile 2017 (paragrafo 4.9) (Circolare 13/E.pdf).

Il revisore legale dei conti o l’organo di controllo della società non hanno il compito di effettuare delle valutazioni tecniche e specifiche sull’attività di ricerca e sviluppo concretamente svolta dalla società e nemmeno, verificare l’ammissibilità del credito d’imposta. Quindi, il soggetto incaricato riveste un ruolo esclusivamente contabile, infatti, deve essere la società, più nello specifico, il responsabile aziendale dell’attività di ricerca e sviluppo, a redigere una relazione tecnica che esponga le finalità, i contenuti e i risultati dell’attività svolta complessivamente in ciascun periodo di imposta.

Le imprese minori, che per motivi di dimensione non sono tenute ad avere un proprio organo di revisione, per poter ottenere la certificazione, devono rivolgersi ad una Società di revisione o ad un Revisore legale dei conti iscritti nella sezione A dell’apposito registro istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, di particolare importanza riveste il ruolo dell’incaricato che deve essere in una condizione di indipendenza nei confronti della società cliente. Le spese sostenute per il rilascio della certificazione da quelle imprese non tenute per legge alla revisione legale sono destinate ad aumentare il valore del credito d’imposta per un importo non superiore a Euro 5.000,00. Tuttavia, questo beneficio non può essere usufruito dalle società obbligate alla revisione legale.

Il nuovo obbligo di certificazione entra in vigore con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, quindi le imprese in assenza di tale certificazione rilasciata da una Società di revisione o dall’apposito organo di controllo, non possono utilizzare il credito d’imposta attraverso il modello F24.


Autore dell'articolo
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Alessandro Pegoraro

Alessandro Pegoraro  UNIREV S.r.l.
Partner della società di revisione Unirev S.r.l. con sede a Schio (Vicenza).
La società è composta da soci professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali e ad Ordini professionali, con consolidata esperienza nell’area della revisione legale e nelle procedure di organizzazione delle attività e di controllo interno.
In Unirev i partner sono coinvolti in prima persona nello svolgimento delle attività presso i clienti, affiancando il personale operativo nelle fasi di programmazione ed esecuzione dei controlli. Questo ci consente di svolgere la revisione in modo efficace, a stretto contatto con il cliente, promuovendo una cultura interna basata sulla qualità nello svolgimento degli incarichi, che prevale su considerazioni di tipo economico e commerciale.
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Commenti 6

  1. buongiorno volevo porre una domanda …Nel caso di credito d’imposta per formazione 4.0 la società di revisione deve verificare solo che il DURC sia valido oppure deve verificare anche l’effettivo pagamento della retribuzione ai dipendenti da parte del datore di lavoro?
    esiste qualche sentenza di riferimento?
    grazie

  2. la certificazione da parte dell’Organo di controllo nominato a dicembre 2019 per l’anno 2019 deve essere certificata dal neo Reviosre nominato, cosi’ in risposta ad una istanza di interpello presentata ad agosto 2020 da un Professionista che ha certificato il 2017. Ma considerato che la richiesta del credito d’imposta fatta dalla Società è per gli anni che vanno dal 2017 al 2020 , la cui compensazione del credito d’imposta spettante viene fatte nell’anno 2021 , per il periodo ante obbligo di nomina (dicembre 2019) la certificazione puo’ essere fatta da un Revisore esterno per il periodo 2017/2018?

  3. Salve, nel caso in cui una società abbia ricevuto un credito R&S nel 2018 e l’Asseverazione da parte di un professionista avviene nel corso del 2019, il relativo credito per il costo subito dal professionista certificatore va indicato nel Quadro RU nel periodo di imposta 2018?

  4. Buonasera, le imprese con organo di controllo, possono nominare un revisore esterno per la certificazione delle spese r&s e quindi non affidarsi al revisore che certifica il bilancio? Grazie

  5. Buongiorno, nel caso in cui la società abbia già un organo di revisione, è possibile che dia l’incarico per il rilascio della certificazione del credito R&S ad un revisore diverso che quindi non è incaricato della revisione legale dei conti della società? grazie

  6. Buongiorno, i Vostri articoli sono sempre interessanti. Perchè non aggiungete una funzione per stampare o salvare in pdf l’articolo..? Cordiali saluti

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