Checklist Assirevi per le note ai bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS.

di Roberto Ercoli - - Commenta

In data 03 gennaio 2019 come già effettuato negli anni precedenti Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili) ha pubblicato sul proprio sito la checklist per il controllo delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea (UE) alla data del 30 novembre 2018 e applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2018.

La lista di controllo elaborata da Assirevi include le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e dalle relative interpretazioni (SIC/IFRIC), omologati dall’UE alla data del 30 novembre 2018,e pertanto applicabili obbligatoriamente ai bilanci per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2018 come da dettaglio che segue:

Titolo documento Data emissione Data di entrata in vigore Data di omologazione Regolamento UE e data di pubblicazione
IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con clienti maggio 2014

(Nota 1)

1° gennaio 2018 22 settembre 2016 (UE) 2016/1905
29 ottobre 2016
IFRS 9 – Strumenti finanziari luglio 2014 1° gennaio 2018 22 novembre 2016 (UE) 2016/2067

29 novembre 2016

Chiarimenti dell’IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con clienti aprile 2016 1° gennaio 2018 31 ottobre 2017 (UE) 2017/1987

9 novembre 2017

Applicazione congiunta dell’IFRS 9 Strumenti finanziari e dell’IFRS 4 Contratti assicurativi – (Modifiche all’IFRS 4) settembre 2016 1° gennaio 2018 3 novembre 2017 (UE) 2017/1988

9 novembre 2017

Miglioramenti agli IFRS – ciclo 2014-2016 (Modifiche all’IFRS 1 e allo IAS 28) dicembre  2016 1° gennaio 2018 7 febbraio 2018 (UE) 2018/182

8 febbraio 2018

Classificazione e valutazione delle operazioni con pagamenti basati su azioni (Modifiche all’IFRS 2) giugno 2016 1° gennaio 2018 26 febbraio 2018 (UE) 2018/289

27 febbraio 2018

Cambiamenti  di destinazione di investimenti immobiliari (Modifiche allo IAS 40) dicembre 2016 1° gennaio 2018 14 marzo 2018 (UE) 2018/400

15 marzo 2018

Interpretazione IFRIC 22 – Operazioni in valuta estera e anticipi dicembre 2016 1° gennaio 2018 28 marzo 2018 (UE) 2018/519

3 aprile 2018

Tale lista di controllo, inoltre contiene le informazioni integrative previste dai documenti, già omologati dalla UE, aventi data di entrata in vigore successiva al 1° gennaio 2018 e la cui applicazione anticipata è consentita, come da dettaglio che segue:

Titolo documento Data emissione Data di entrata in vigore Data di omologazione Regolamento UE e data di pubblicazione Note e riferimenti alla presente lista di controllo
IFRS 16 – Leasing gennaio 2016 1° gennaio 2019 31 ottobre 2017 (UE) 2017/1986

9 novembre 2017

E’ consentita l’applicazione anticipata
Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa (Modifiche all’IFRS 9) ottobre 2017 1° gennaio 2019 22 marzo 2018 (UE) 2018/498

26 marzo 2018

E’ consentita l’applicazione anticipata
Interpretazione IFRIC 23 – Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito giugno 2017 1° gennaio 2019 23 ottobre 2018 (UE) 2018/1595

24 ottobre 2018

È consentita l’applicazione anticipata

I soggetti incaricati della revisione dei bilanci necessitano di un continuo aggiornamento sulle tematiche contabili e sull’applicazione dei principi contabili necessario per eseguire le verifiche specifiche sull’effettiva applicazione da parte dell’azienda, in particolar modo per quanto riguarda l’informativa da fornire nelle note al bilancio.A tal proposito le liste di controllo costituiscono un utile strumento di lavoro ai fini della verifica della conformità del bilancio al quadro normativo e ai principi contabili di riferimento e per tale motivo sono idonee a divenire delle appropriate “carte di lavoro” per il revisore legale.

Come espressamente indicato da Assirevi il contenuto del documento non ha di per sé valore vincolante per i revisori che utilizzano le suddette liste, ma ha mero carattere esemplificativo. Infatti, La forma, il contenuto e l’ampiezza delle stesse sono utilizzabili previa valutazione del revisore, il quale provvederà ad elaborarle e ad adattarle tenendo conto delle particolarità dell’incarico conferito e tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell’attività dell’impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute dopo la data di redazione di tale documento (30 novembre 2018).

La lista di controllo non contiene le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci relative ai documenti emessi dallo IASB, ma per i quali al 30 novembre 2018 non si è ancora concluso il processo di omologazione da parte dell’Unione Europea,

Titolo documento Data emissione

da parte dello IASB

Data di entrata in vigore del documento IASB Data di prevista omologazione

da parte dell’UE

Standards      
IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts gennaio 2014 (Nota 1) (Nota 1)
IFRS 17 Insurance Contracts maggio 2017 1° gennaio 2021 TBD
Amendments      
Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28) settembre 2014 Differita fino al completamento del progetto IASB sull’equity method Rinviata in attesa della conclusione del progetto IASB sull’equity method
Long-term Interests in Associates and Joint Ventures (Amendments to IAS 28) ottobre 2017 1° gennaio 2019 2018
Annual Improvements to IFRS Standards (2015-2017 Cycle) dicembre 2017 1° gennaio 2019 2018
Plan  Amendment, Curtailment or Settlement (Amendments to IAS 19) febbraio 2018 1° gennaio 2019 2018
Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards marzo 2018 1° gennaio 2020 2019
Definition of business (Amendments to IFRS 3) ottobre 2018 1° gennaio 2020 2019
Definition of material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) ottobre 2018 1° gennaio 2020 2019

Per tali principi è necessario dare indicazione in bilancio dell’esistenza di tali documenti in attesa di omologazione UE, fornendo, se conosciute o ragionevolmente stimabili, le informazioni previste dallo IAS 8.30 in relazione ai  possibili impatti al momento della loro prima applicazione. Inoltre se tali documenti dovessero risolvere dei dubbi interpretativi sugli attuali principi contabili in vigore, si potrebbe ricorrere al loro utilizzo, però in tal caso è obbligatori dare esplicita informazione in bilancio[1].

1.    Ambito di applicazione

La lista di controllo include le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), omologati dall’UE, e non intende sostituire i testi ufficiali, a cui occorre sempre deve fare riferimento per definire i trattamenti contabili da adottare e per trovare la soluzione dei problemi applicativi.

Avendo un precipuo scopo esemplificativo e un carattere generale, detta lista di controllo si presenta come un documento abbastanza “corposo” riferito a un’area di indagine molto ampia (il documento sul bilancio individuale si compone di ben 115 pagine). Secondo il proprio giudizio professionale, il revisore dovrà pertanto adattarne il contenuto, la forma e l’ampiezza alla dimensione  e natura dell’impresa e alle caratteristiche del contesto normativo di riferimento .

2.    Come è strutturata la lista di controllo

Come indicato in precedenza la lista di controllo include le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e dalle relative interpretazioni (SIC/IFRIC), omologati dall’UE alla data del 30 novembre 2018,e pertanto applicabili ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2018 ed è struttura nel seguente modo:

·         Indicazioni di parafrasi e specifici commenti alle linee guida IAS/IFRS, al fine di consentire una facile interpretazione delle disposizioni in tema di informativa di bilancio;

·         Indicazione delle informazioni integrative predisposte dai principi contabili internazionali e dalle relative interpretazioni (SIC/IFRIC), obbligatorie per i bilanci relativi agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2018;

·         Indicazione delle informazioni integrative presenti nei documenti già omologati dall’UE, entrati in vigore dopo il primo gennaio 2018 e per i quali è consentita l’applicazione anticipata.

3.    Come utilizzare la lista di controllo?

Il documento è redatto in punti (ben 553 punti) riguardanti tutti gli aspetti per i quali si deve fornire informativa in bilancio. Per ogni affermazione contenuta nella lista, il redattore del bilancio e il revisore, al fine di verificare la conformità del proprio bilancio al quadro normativo e ai principi contabili di riferimento dovrà procedere a spuntare l’apposita casella:

·         SI   = l’informativa è stata data.

·         NO = l’informativa non è stata data anche se è obbligatoria (la spunta di tale casella dovrà essere motivata e riportare gli appositi riferimenti alle carte di lavoro).

·         N/A = l’informativa non è applicabile all’entità; l’informativa non è obbligatoria; la corrispondente voce di bilancio o la specifica informativa non è stata considerata significativa ai fini dell’attività di revisione.

4.    Conclusioni

I principi di revisione vigenti[2] prevedono che il revisore debba formarsi un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. A tal proposito il revisore deve valutare i seguenti aspetti:

·      che il bilancio esponga adeguatamente i principi contabili significativi scelti e applicati da parte degli amministratori;

·      che i principi contabili scelti e applicati dagli amministratori siano appropriati e coerenti con il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;

·      che le stime contabili effettuate dagli amministratori siano ragionevoli;

·      che le informazioni presentate in bilancio siano rilevanti, attendibili, comparabili e comprensibili;

·      che il bilancio fornisca un’informativa adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di comprendere l’effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni confluite in bilancio;

·      che la terminologia utilizzata in bilancio, inclusa l’intestazione di ciascun prospetto d bilancio, sia appropriata.

Inoltre il revisore nella formazione del suo giudizio deve valutare se il bilancio fornisca una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria o del risultato economico dell’impresa. A tal proposito il revisore deve valutare i seguenti aspetti:

·      la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio nel suo complesso;

·      se il bilancio, incluse le relative note, rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Attraverso l’utilizzo della lista di controllo il revisore procede ad effettuare tali verifiche e a garantire che il suo giudizio si sia formato tenendo in considerazioni tali aspetti. Così operando il revisore riesce a determinare se vi siano o meno errori significativi riguardanti l’appropriatezza o l’adeguatezza dell’informativa di bilancio che si possono verificare qualora:

a.    il bilancio non include tutte le informazioni richieste dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;

b.    le informazioni contenute nel bilancio non sono presentate in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;

c.    il bilancio non fornisce le informazioni necessarie per conseguire una corretta rappresentazione.

[1] Secondo ASSIREVI tale decisione non contrasta con quanto già previsto dallo IAS 8.12 “… la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano un Quadro Sistematico (Framework) concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, ….”.
[2] PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 700 FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO


Autore dell'articolo
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Roberto Ercoli

Dottore in Economia Aziendale – Esperienza decennale nella revisione legale svolta presso primarie società internazionali del settore. Esperto di tematiche di Audit & Assurance con specializzazioni per le aziende operanti in settori industriali e aziende appartenenti al settore pubblico.

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