Asseverazione dei crediti e debiti delle partecipate di enti locali

di Marco Paolini - - 1 Commento

Assirevi ha emanato, nel mese di luglio 2018, il nuovo documento di ricerca (n.223) in materia di asseverazione dell’organo di controllo sui rapporti debitori e creditori tra l’ente locale e le sue partecipate.

Tale documento aggiorna il n. 202 (emanato nel luglio 2016) al fine di recepire le novità introdotte dall’IFAC con il progetto di revisione del principio di revisione internazionale ISA 805 (revised).

Occorre, innanzitutto, premettere che il D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10 ha abrogato il disposto dell’art. 6, c. 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, il quale prevedeva che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province (nel seguito anche “Enti locali”) allegassero al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente partecipante e le società partecipate. Tale informativa doveva essere asseverata dai rispettivi organi di revisione.

L’obbligo di allegare la nota informativa asseverata, tuttavia, rimane in vigore in quanto previsto dall’art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 che la colloca all’interno della relazione sulla gestione da allegare al rendiconto, prevedendo che questa contenga “[…] j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; […]”.

In materia afferma Assirevi, nel recente documento di ricerca n. 223 del luglio 2018, che l’attività di asseverazione deve consistere nello svolgimento di una revisione contabile. Pertanto, non ritiene sufficiente che l’organo di revisione si limiti alla sottoscrizione del prospetto contabile riportante i crediti e i debiti reciproci fra la Regione o l’Ente locale e la società partecipata o a sottoscrivere altre forme di attestazione con modalità non previste dai principi professionali di riferimento.

Nelle specifiche circostanze, l’oggetto della revisione è rappresentato dal prospetto contabile che evidenzia i crediti e i debiti reciproci. Il prospetto contabile sarà predisposto dalla partecipata accompagnato da una nota esplicativa che indichi le finalità della redazione dello stesso e i criteri contabili adottati.

Nei casi in cui la società che chiede il rilascio della relazione di revisione sia partecipata e abbia rapporti con più enti è ipotizzabile che la partecipata destinataria della relazione di revisione riepiloghi i rapporti reciproci in un singolo prospetto. Questo sarà oggetto di un’unica relazione di revisione.

Trattandosi di incarico separato rispetto all’incarico di revisione legale svolta ai sensi del D.Lgs. 39/2010, occorrerà una specifica lettera di incarico.

Per quanto attiene la relazione di revisione, il documento in parola rimanda al documento di ricerca n. 218 in materia di revisione contabile sui dati finanziari richiesta per scopi specifici.

Il documento Assirevi, infine, riporta alcuni allegati tra cui una esemplificazione di relazione relativa ai rapporti crediti e debiti reciproci tra l’ente e la società.


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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

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