Controlli dell’Organo di revisione sul conto annuale del personale di un ente locale.

di Patrizio Battisti - - 5 Commenti

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 13 del 15 aprile 2016 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2015. In pratica si tratta del consueto conto annuale del personale. Tale rilevazione coinvolge circa 10.000 Istituzioni pubbliche per le quali l’invio dei dati è obbligatorio. Occorre fornire alla RGS specifiche informazioni sui costi del personale in particolare sulla contrattazione integrativa che deve essere oggetto di specifica attestazione anche da parte dell’organo di controllo.

La scadenza per l’inoltro di tale documento è stata fissata al 31 maggio 2016.

I modelli di rilevazione devono essere sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal Presidente dell’Organo di revisione o revisore unico. La circolare rammenta che “l’Istituzione è tenuta a conservare, quale documentazione ufficiale dell’avvenuto invio dei dati del Conto annuale 2015, la stampa dell’intero modello in formato PDF (e delle successive eventuali  modifiche) sottoscritto dal responsabile del procedimento amministrativo e dal Presidente del collegio dei revisori (o organo equivalente) che dovranno apporre la firma sul frontespizio del modello certificato”.

E’ importante quindi procedere alla stampa e alla firma dei prospetti del conto annuale poiché la documentazione può essere richiesta in ogni momento dagli organi di controllo (Corte dei Conti, Ministero dell’Economia e delle Finanze) e da altri organismi (Dipartimento della Funzione Pubblica, A.Ra.N., Comitati di Settore).

Le funzioni dell’organo di controllo interno consistono innanzitutto nel rispetto dei termini prescritti per l’inoltro alla Ragioneria dello Stato di tale documento e nella verifica della correttezza dell’inserimento dei dati in SICO.

L’appuntamento non è trascurabile poiché la scadenza è perentoria. La mancata trasmissione comporta l’applicazione di sanzioni in capo all’ente previste dall’art. 60, comma 2 del D.Lgs 165/2001 consistenti nella sospensione delle rate dei trasferimenti statali con conseguente maturazione di responsabilità erariale per i comportamenti omissivi.

Il Presidente dell’organo di controllo (Collegio dei revisori, Collegio sindacale, ecc.), unitamente al responsabile del procedimento amministrativo individuato dall’Istituzione, deve sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma sul frontespizio della stampa dell’intero modello “certificato”, al fine di attestare la conformità dei dati immessi nel sistema SICO con le scritture amministrative e contabili. Anche eventuali rettifiche delle informazioni che si rendano necessarie in una fase successiva, dovranno essere sottoposte nuovamente alla verifica del Collegio.

In applicazione dell’art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, l’organo di controllo interno dovrà prestare particolare attenzione e  vigilare sugli specifici adempimenti di pubblicazione della tabella 15 e della scheda informativa 2 con la restante documentazione in materia di contrattazione integrativa.

Si richiama infine l’attenzione sulla necessità di procedere alla pubblicazione, nel proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità, del modello certificato del conto annuale introdotto dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Autore dell'articolo
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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

Commenti 5

  1. Il caso specifico evidenziato nella domanda si riferisce alla certificazione del conto annuale del 2020. La novità introdotta quest’anno è relativa al mancato rispetto del limite da lei individuato. La lettura dell’allegato alla Circolare n. 18 del 28 giugno 2021 (pag. 50/51 e 171) individua l’esatto percorso che il Revisore deve adempiere. Di fatto, come lei scrive, si tratta di un “verbale di presa d’atto” che consente il superamento della squadratura e quindi della chiusura del conto annuale e della sua certificazione. Il conto annuale è comunque il documento finale che certifica le operazioni effettuate nel corso dell’anno dall’ente tra cui la contrattazione decentrata. L’organo di revisione dovrebbe aver già rilasciato un parere sulla costituzione del fondo e sulla relazione illustrativa nelle more della pre-intesa, in questa fase, a mio avviso sarebbe opportuno inserire un proprio commento, magari riportando le valutazioni espresse nei pareri di cui sopra, nello spazio previsto nell’apposita scheda SICI. Inoltre, si consiglia di evidenziare tale rilievo anche nel Questionario di cui alla legge 266/2005 relativo al rendiconto 2020 inserendo un’annotazione a margine della domanda 7.5.

  2. CONTO ANNUALE 2020 – MONITORAGGIO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – SQUADRATURA 6 MANCATO RISPETTO LIMITE ART. 23 COMMA 2 D. LGS. N. 75/2017– RICHIESTA PRESA D’ATTO.
    COME DEVE COMPORTARSI IN QUESTO CASO L’ORGANO DI REVISIONE VISTO IL MANCATO RISPETTO DI CUI ALL’ART.23VOMMA 2 DEL DLGSN.75/2017. ATTENDO UN SUO PARERE GRAZIE E SALUTI

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