Il collegio sindacale nelle coop agricole

di Virginia Tosi - - Commenta

Alle cooperative agricole si applicano, in materia di controlli, le norme valide per le altre cooperative.

Quanto all’obbligatorietà della nomina del collegio sindacale e dell’organo di revisione occorre tener conto del fatto che si tratti di cooperativa Spa o di cooperativa Srl e considerare se siano o meno superati i parametri di cui all’articolo 2477, comma 3 cc.

In particolare:

–            in caso di non superamento dei suddetti parametri:

·         nelle Coop S.r.l. non sussiste alcun obbligo di nomina del collegio sindacale e dell’organo revisione;

·         nelle Coop S.p.a. non sussiste alcun obbligo di nomina del collegio sindacale, mentre deve essere nominato l’organo incaricato della revisione legale dei conti;

–          in caso di superamento dei sopra citati parametri:

·         sia nelle Coop S.r.l., sia nelle Coop S.p.a. è possibile, in alternativa, scegliere tra:

–          collegio sindacale con funzioni di revisione legale dei conti (i membri del collegio devono essere tutti revisori);

–          collegio sindacale senza funzioni di revisione legale dei conti e revisore legale dei conti esterno.

Il presente articolo, dopo aver esaminato l’obbligatorietà dell’organo di controllo e di revisione nelle cooperative agricole Srl e Spa, fornisce alcuni esempi di relazione dell’organo di revisione.

1.    Il collegio sindacale

Nelle società cooperative il collegio sindacale deve svolgere ulteriori attività di verifica, rispetto a quelle previste per le società di capitali, riguardanti la “mutualità” dello specifico ente controllato. Infatti, nelle società cooperative il collegio sindacale deve relazionare sul carattere mutualistico dell’ente. In particolare, il citato organo di controllo deve riferire nella relazione al bilancio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, evidenziando:

·         il tipo di scambio o scambi mutualistici;

·         l’attività svolta e la sua attitudine a garantire il vantaggio mutualistico ai soci.

I sindaci, inoltre, devono condividere, nella loro relazione, la documentazione della condizione di prevalenza espressa dagli amministratori nella nota integrativa ex art. 2513 c.c.

TRATTO DA LA CIRCOLARE DEL REVISORE N. 12 2014  –   disponibile singola o in abbonamento

Indice dell’articolo:

L’organo di controllo nelle cooperative agricole

1.      Premessa

2.      Il collegio sindacale

3.      L’organo di revisione legale dei conti

4.      L’organo di controllo nelle cooperative agricole Spa

5.      L’organo di controllo nelle cooperative agricole Srl

6.      La relazione del revisore: alcune formule

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

3 × tre =