Il revisore soggetto attivo nella verifica della salvaguardia degli equilibri

di Patrizio Battisti - - Commenta

Ultimo anno con scadenza al 30 settembre e non per tutti gli enti. Sono queste le novità in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista nel nostro ordinamento dall’art. 193 del TUEL. L’effetto trascinamento delle proroghe sulla data di scadenza dell’approvazione del bilancio di previsione 2014, differito al 30 settembre  dal decreto 18 luglio scorso, ha indotto il Ministero dell’Interno a emanare, il 17 settembre, una direttiva in merito.

bilancio-societa-258x258Relativamente agli enti che non hanno approvato i documenti di programmazione 2014 entro il mese di agosto, si è ritenuto superfluo procedere a deliberare la verifica degli equilibri, atteso il breve arco di tempo trascorso dall’approvazione del bilancio di previsione.

Il Ministero viene parzialmente incontro alle richieste dei Comuni che hanno già approvato il bilancio nei mesi di agosto e settembre disponendo però soltanto per questi ultimi l’esonero da tale adempimento. L’eventuale adozione del bilancio nel mese di settembre (quindi non in agosto) rende superflua la verifica del permanere degli equilibri di bilancio, già insita nel documento stesso. La necessità di fissare entro il 30 settembre le assise consiliari per procedere all’approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio deve essere disposta solo dagli enti locali che abbiano approvato il bilancio di previsione entro il mese di agosto dell’esercizio in corso, mentre i comuni che l’avessero deliberato nel mese di settembre o si apprestino ad adottarlo, non saranno tenuti a compiere la ricognizione degli equilibri. Questi ultimi inoltre potranno attestare la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio confermando l’orientamento già espresso dall’IFEL nella nota del 22 luglio scorso sugli “effetti del rinvio al 30 settembre 2014 dei bilanci dei Comuni”, secondo il quale la delibera con cui si dà atto del permanere degli equilibri potrebbe essere svolta dal Consiglio contestualmente all’approvazione del documento di programmazione.

La procedura di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio vede il revisore come soggetto attivo nel processo. L’art. 239, comma 1, lett. b) del TEUL assegna allo stesso l’obbligo di esprimere un parere sulla verifica degli equilibri. L’analisi delle disposizioni recate dall’art. 193 evidenzia quelle che dovrebbero essere le verifiche e i riscontri che l’organo di controllo deve eseguire prima di esprimersi.

Al fine di individuare con maggior compiutezza quelle che sono le verifiche da effettuare, in aiuto dell’organo di controllo, è intervenuto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il Documento n. 6 “controlli sulla gestione finanziaria e sugli adempimenti contabili” inserito nei Principi Contabili del novembre 2011. Il paragrafo è quello sul “controllo sul permanere degli equilibri generali di bilancio”.

E’ bene evidenziare in prima analisi che questo tipo di controllo è di competenza esclusiva del Responsabile del Servizio Finanziario, che è tenuto a sottoscrivere le relative attestazioni. A seguito di tale verifica il Consiglio può dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti che necessitano per ristabilire l’equilibrio.

L’Organo di revisione, in presenza di accertamento negativo, affinché questo non si riduca ad una mera presa d’atto da parte del Consiglio Comunale, deve attivare le necessarie verifiche sull’andamento delle entrate e delle spese di competenza, sulla gestione dei residui, unitamente alle proiezioni degli accertamenti e degli impegni iscrivibili ed assumibili sino al 31 dicembre, così determinando il presumibile risultato di amministrazione.

Per riscontrare la permanenza degli equilibri di bilancio, dovrà essere verificato che:

– non si stiano verificando, per le entrate più significative, minori accertamenti non riassorbibili con i maggiori accertamenti verificati in ordine ad altre entrate o con corrispondenti e certe diminuzioni di talune spese;

– per quanto riguarda la spesa, non siano emerse nuovi o maggiori necessità rispetto a quanto inizialmente previsto, non fronteggiabili con maggiori entrate affettivamente accertate o con la documentata riduzione di altre spese;

– non stiano emergendo debiti fuori bilancio (la cui legittimità deve essere riconosciuta con apposita deliberazione consiliare, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 194 del Tuel) non finanziabili con i mezzi ordinari di bilancio;

– non si stia verificando una situazione di squilibrio per quanto riguarda la gestione dei residui, dovuta, ad esempio, all’accertata insussistenza di rilevanti residui attivi;

– si stiano realizzando l’economie di spesa previste dall’articolo 47, comma 13 del decreto legge n. 66/2014.

Nel caso in cui l’ente, al fine di procedere a riequilibrare il bilancio, presenti delle variazioni sullo stesso si ritiene pertanto opportuno procedere alle seguenti verifiche:

– che la previsione di nuove o maggiori entrate, rispetto a quanto previsto inizialmente, siano attendibili;

– che non vengano effettuati storni di fondi tra spese finanziate inizialmente con le entrate di cui al Titolo IV e V (entrate derivanti da movimenti di capitali o da accensione di prestiti) e spese finanziate inizialmente con le entrate di cui ai Titoli I, II e III (entrate correnti);

– che non vengano effettuati storni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio;

– che non vengano effettuati storni di fondi dai residui alla competenza.

L’ente nel caso dovessero emergere situazioni di squilibrio, ai fini del ripristino del pareggio del bilancio, potrà utilizzare, per l’anno in corso e per i due anni successivi, come prevede l’art. 193, comma 3, del Tuel, “tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, nonché in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza .

Se non diversamente previsto dal regolamento di contabilità, in tale contesto si deve procedere a riconoscere la legittimità di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art.194 Tuel. L’Ente può provvedere al loro pagamento, stante quanto previsto dall’art. 194, commi 2 e 3, del Tuel, anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori, o attraverso il ricorso a mutui , ai sensi degli articoli 202 e seguenti del TUEL, nel caso in cui  non vi si possa documentalmente provvedere utilizzando altre risorse e quando i debiti da finanziare riguardano esclusivamente spese per investimento. Anche n questo caso il Revisore, a seguito della modifica all’art. 239 del TUEL intervenuta dall’art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 deve esprimere un parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni.

L’altra novità concerne la tempistica futura. Dal prossimo anno la dead line è fissata al 31 luglio per effetto della modifica intervenuta nell’art. 193 del TUEL, dall’art. 74, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 in materia di armonizzazione  dei bilanci.

 

 

 

 

 

Autore dell'articolo
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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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