Piena deducibilità dell’IRAP afferente il costo del lavoro

di Roberta Ravelli - - Commenta

L’articolo 2 comma 1- quater del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. “Decreto Monti” o “Decreto Salva Italia”) convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha ammesso, a partire dall’esercizio 2012, la deducibilità analitica dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IRAP riferibile al costo del lavoro.

E’ stata inoltre data possibilità ai contribuenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (IRPEF e IRES) versate per effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. In particolare, i contribuenti possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28 dicembre 2007, ovvero il rimborso della mancata deduzione per gli esercizi dal 2007 al 2011.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012 è stato approvato il modello di istanza di rimborso. Le domande saranno liquidate dall’Agenzia delle Entrate a partire dalle annualità più remote e, nell’ambito di ciascun periodo di imposta, sulla base dell’ordine di trasmissione delle istanze.

Si pone il problema se la somma spettante a titolo di rimborso per i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012 possa essere iscritta come credito nel bilancio di esercizio della società che abbia presentato istanza di rimborso.

Come indicato da Assonime con la circolare n. 1 del 15 gennaio 2013, il titolo giustificativo che legittima l’iscrizione del credito tributario è costituito dalla norma di legge speciale che riconosce, per i periodi d’imposta precedenti rispetto a quelli per i quali si può far valere una deduzione, un diritto di rimborso per la quota di imposta sui redditi corrispondente alla componente IRAP riferibile al costo del lavoro.

Il citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012 sembrerebbe quindi avere semplicemente il compito di definire i profili procedimentali del meccanismo di rimborso, non potendo incidere sull’esistenza del diritto. Come sopra indicato, il meccanismo di rimborso, peraltro, se pure diluito nel tempo in base alle disponibilità finanziarie, riguarderà l’integrale erogazione dei rimborsi relativi ai vari periodi d’imposta.

Nel caso di specie, nell’ambito della revisione dei bilanci d’esercizio 2012, qualora nell’attivo di bilancio sia stato iscritto il credito di imposta riferito alle annualità pregresse in contropartita della voce del conto economico imposte sul reddito dell’esercizio, il revisore, è chiamato a valutare, almeno, i seguenti elementi:

a)        la congruità del beneficio fiscale iscritto, anche tramite il supporto di specialisti fiscali, tenuto conto dell’elevata complessità del calcolo;

b)       l’adeguatezza dell’informativa fornita nella nota integrativa, ivi incluso l’impatto sul tax rate dell’esercizio 2012.

Un approfondimento in merito a tale regolamento sarà pubblicato nella circolare del revisore di questo mese.

Autore dell'articolo

Roberta Ravelli

Revisore legale dei conti. Ha maturato un’esperienza significativa in una primaria società di revisione contabile internazionale. Relatrice in corsi di formazione e master in materia di principi contabili internazionali e di tematiche specialistiche del settore bancario e del risparmio gestito.

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