La verifica della causa di scioglimento da parte del collegio sindacale

di Andrea Sergiacomo - - Commenta

Nell’espletamento del proprio incarico, il collegio sindacale è chiamato a svolgere funzioni diverse, in particolare la norma di comportamento 10.9 fornisce le linee guida della fase di scioglimento e di liquidazione.

In ossequio a quanto disposto dall’art 2488 del c.c. rubricato ” Organi sociali” ,le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione; pertanto, compito del collegio sindacale sarà quello di verificare la procedura di liquidazione posta in essere dal liquidatore. Giova ricordare che ai sensi dell’art 2484 del c.c. le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473;
6) per deliberazione dell’assemblea;
7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Inoltre al comma 2 dell’art 2484 del c.c. si precisa che “la società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.”

Rispetto a quanto appena esposto, appare di fondamentale importanza integrare il periodo precedente con l’art 2485 del c.c. rubricato “obblighi degli amministratori”, dove al comma 1 enuncia:” Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’ art 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.” Peraltro il comma 2, dell’art 2485 del c.c., sottolinea come in caso di inerzia da parte dell’organo amministrativo, il tribunale “su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’ art 2484 c.c..

 E’ possibile trovare un maggiore approfondimento di tale argomento nella nostra prossima circolare mensile.

Autore dell'articolo
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Andrea Sergiacomo

Andrea Sergiacomo, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Abilitato alla professione di Mediatore civile . Componente della Commissione Cooperative Odcec di Roma . Componente della Commissione diritto societario Odcec di Tivoli. Autore di diverse pubblicazioni per riviste specializzate ed esperto in operazioni di riorganizzazione aziendale. Relatore in convegni in materia di contabilità e bilancio di esercizio, con particolare riguardo alle operazioni straordinarie. E’ stato docente di economia aziendale presso istituti tecnici. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto fallimentare ed il corso avanzato sui principi contabili internazionali presso l’Università di Tor Vergata. Svolge attività professionale nel proprio studio di Roma dove fornisce consulenza in diritto societario, diritto fallimentare e pianificazione fiscale con particolare attenzione alla crisi di impresa.

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