Controllo dell’adeguamento dei libretti al portatore ai nuovi limiti all’utilizzo dei contanti

di Roberto Moro Visconti - - Commenta

Con l’introduzione delle nuove regole sulla tracciabilità sui pagamenti in contante, per effetto dell’art. 12, comma 1, del D.L. 201/2011 (in vigore dal 6 gennaio 2012, data di pubblicazione in G.U.), sono state introdotte alcune modifiche alle norme in materia di emissione di assegni bancari e circolari e di libretti al portatore.

Entro il 31 marzo 2012 i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 € dovranno essere estinti o essere riportati ad un saldo inferiore.

Nel caso di trasferimento di libretti al portatore, il cedente è inoltre tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla Filiale della banca o di Poste Italiane che ha emesso il titolo, i dati identificativi del cessionario, la data del trasferimento e l’accettazione del cessionario al trasferimento.

Nell’attività di revisione legale, bisognerà controllare le nuove procedure di applicazione delle novità normative.

Autore dell'articolo

Roberto Moro Visconti

Dottore commercialista e revisore contabile in Milano, è docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Svolge attività di ricerca e advisory per gruppi internazionali, aziende familiari e holding in tema di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d'azienda, impairment test, M&A, project financing, marchi e brevetti, microfinanza. Consulente tecnico del Tribunale di Milano, si occupa anche di corporate governance ed è amministratore e sindaco di diverse società.

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