L’aliquota fiscale applicabile (27% o 20%) ai certificati di deposito segue il criterio generale dell’esigibilità sancito dall’art. 2, comma 9, del D.L. 138/2011; la data di esigibilità degli interessi è dunque quella in cui giungono a scadenza, a prescindere dal periodo di maturazione.
Se lo svincolo delle somme e l’accredito degli interessi avviene successivamente al 31 dicembre 2011, la loro esigibilità si sarà verificata dopo tale data e – dunque – all’atto della corresponsione andrà operata la ritenuta del 20%.
I controlli del revisore dovranno considerare queste date “sparti-acqua”.