Controllo qualita’ nella revisione: la vigilanza del MEF dal 2020

di Roberto Ercoli - - 1 Commento

Come anticipato in un nostro precedente contributo,  la normativa vigente (in tema di controllo di qualità dei revisori legali (DLgs. 39/2010, come emendato dal DLgs. 135/2016)  prevede  che il Ministero dell’Economia e Finanze, sentita la Consob, emani un decreto attuativo delle disposizioni dell’art. 20 definendo, in particolare, i criteri:

  • per lo svolgimento del controllo di qualità;
  • per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli;
  • per la redazione della relazione contenente gli esiti dei controlli e le eventuali raccomandazioni.

Tale decreto attuativo ad oggi non è stato ancora varato e di fatto i controlli di qualità effettuati dal MEF non sono ancora partiti.  Su tale punto sono state annunciate importanti novità. Nel corso di un recente convegno
Raffaele Marcello, Consigliere del CNDCEC ha anticipato che il Consiglio sta lavorando con il Ministero per un avvio graduale dei controlli di qualità a partire dal 2020 sui bilanci 2019. Il CNDC starebbe anche pensando a una introduzione graduale anche dal lato delle sanzioni, prevedendo nei primi controlli solo richiami e suggerimenti per le eventuali irregolarità riscontrate, mentre a partire dall’anno 2020 si procederà ad una piena applicazione del dettato legislativo e quindi anche l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa .

Ancora non è stato definito quali saranno i soggetti chiamati a effettuare i controlli, è stata smentita l’ipotesi che voleva gli esponenti della Guardia di Finanza deputati a svolgere anche tale incarico.

In merito all’individuazione degli “ispettori qualità” l’ipotesi su cui si sta lavorando è che i soggetti individuati rispettino i seguenti due parametri:

  • Indipendenza, nel senso che nel momento in cui sono chiamati a fare gli ispettori tali soggetti non potranno ricoprire altri  incarichi di revisione,
  • Adeguata competenza.

Pertanto i soggetti che hanno incarichi di revisione legale, al fine di essere pronti a sostenere le prossime “ispezioni-qualità” del MEF ai sensi del citato l’art. 20 del , devono immediatamente procedere alla piena definizione e concreta applicazione di un sistema di controllo della qualità conforme alle disposizioni normative applicabili e all’ISQC Italia 1. Tale sistema di controllo della qualità è diretto a fornire la ragionevole sicurezza che il revisore e il suo personale si conformino ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e che le relazioni emesse sono appropriate alle circostanze.

L’implementazione di un adeguato e corretto sistema di controllo della qualità oltre a permettere di superare con esito positivo le ispezioni dell’autorità di controllo  potrà determinare i seguenti benefici per il revisore legale:

  • la riduzione del rischio di incorrere in errori, a causa dell’espletamento di controlli più numerosi ed efficaci;
  • il miglioramento degli standard operativi e della redditività, proprio perché  minor tempo è dedicato alla correzione degli errori significativi e i potenziali problemi sono identificati e risolti più semplicemente. In sostanza, viene incrementata l’efficienza nell’espletamento degli incarichi;
  • il miglioramento dell’ambiente di lavoro del team dell’incarico giacché le personeoperano in un ambiente efficiente, ben gestito e che offre supporto e guidaformativa, oltre che motivazione e riconoscimento personale;
  • la riduzione del c.d. litigation risk, ossia del numero degli eventuali reclami da parte dei clienti con possibili risvolti legali o richieste di risarcimento, con conseguente maggiore  tranquillità mentale per il professionista e il suo team. Da questo punto di vista, inoltre, un robusto sistema della qualità supporta anche un membro del team di revisione in caso di reclamo o di segnalazione nei suoi confronti;
  • la crescita della reputazione professionale del singolo professionista e della sua rete, con conseguente maggiore facilità di acquisizione di nuovi clienti (e, perché no, di personale professionale) e  la contemporanea fidelizzazione dei  clienti già esistenti;
  • l’incremento generale della qualità del servizio erogato al cliente con un miglior rapporto  qualità/prezzo del servizio stesso.

Ricordiamo nuovamente che la vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguarda i seguenti ambiti:

  1. abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
  2. tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
  3. adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;
  4. formazione continua;
  5. verifica del rispetto delle  disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e  delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale  su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;
  6. adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di  violazione delle disposizioni del decreto 39, delle disposizioni attuative e  dei principi di cui all’articolo 9, 10 e 11 del nuovo D.Lgs. 39/10

Nell’esercizio della vigilanza, il Ministero dell’Economia e Finanze può:

  1. richiedere ai  revisori la comunicazione anche periodica, di dati e notizie e la  trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa  stabiliti;
  2. eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante
    audizioni, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri  degli organi di controllo e dai dirigenti delle società di revisione;
  3. richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.

L’art. 20 del D.lgs. n. 39/2010, al comma 6, declina quali siano le caratteristiche dei soggetti da incaricare ai fini del controllo di qualità: deve trattarsi di persone fisiche con adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di bilancio, nonché di una formazione specifica in materia di controllo della qualità. Il comma 12 del citato art. 20 prevede che la selezione delle persone fisiche da assegnare a ogni singolo incarico di controllo di qualità debba avvenire in base ad una procedura obiettiva volta ad escludere ogni conflitto di interesse con i revisori assoggettati al controllo

In occasione dell’ispezione, il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. In particolare, il primo è tenuto a consentire al secondo l’accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti. L’ispettore redige  una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale di effettuare specifici interventi, con l’indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere. Il revisore legale, a sua volta, provvede a effettuare gli interventi indicati nella  relazione, entro il termine nella stessa definito.

In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell’Economia e delle Finanze può applicare le sanzioni di cui all’art. 24 D.Lgs. 39/2010. Tali ispezioni sono molto temute perché l’appena citato art. 24  elenca varie sanzioni:

  1. avvertimento, che impone alla persona fisica responsabile della
    violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
  2. dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione
    non soddisfa i requisiti di cui all’art. 14;
  3. censura, consistente in una dichiarazione pubblica di  biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
  4. sanzione amministrativa pecuniaria  da 1.000 a 150.000 euro;
  5. sospensione  dal Registro, per un periodo non superiore a 3 anni,
    del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse  all’incarico di revisione legale;
  6. revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
  7. divieto  di accettare nuovi incarichi di  revisione legale per un periodo non superiore a 3 anni;
  8. cancellazione dal Registro del revisore legale[1].

Le sanzioni amministrative saranno applicate dal MEF con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti interessati, da effettuarsi entro 180 giorni dall’accertamento. Ogni sanzione amministrativa comminata ai revisori legali per violazione delle disposizioni del DLgs. 39/2010, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione, saranno pubblicate dal MEF sul sito istituzionale della revisione legale


[1]
Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo puo’, su richiesta,
essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal
provvedimento di cancellazione


Autore dell'articolo
mm

Roberto Ercoli

Dottore in Economia Aziendale – Esperienza decennale nella revisione legale svolta presso primarie società internazionali del settore. Esperto di tematiche di Audit & Assurance con specializzazioni per le aziende operanti in settori industriali e aziende appartenenti al settore pubblico.

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