Rilevazione imposte sul reddito secondo lo IAS 12

di Antonella Quindici - - Commenta

Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali lo IAS 12 definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito nazionali ed estere.

Il Principio precisa che le imposte correnti dell’esercizio in corso e di quelli precedenti devono essere rilevate come passività nella misura in cui esse non siano state pagate. Qualora l’importo già pagato per l’esercizio in corso e per quelli precedenti ecceda quello dovuto per tali esercizi, l’eccedenza va rilevata come attività.

Le differenze temporanee sono costituite dalle differenze esistenti tra il valore contabile di un’attività o di una passività nello stato patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali.

Il Principio IAS 12 specifica che:

  • per valore ai fini fiscali di un’attività si intende quel valore che sarà fiscalmente deducibile a fronte dei redditi imponibili che perverranno all’impresa quando realizzerà il valore contabile dell’attività stessa. Ovviamente se tali redditi non saranno imponibili, il valore ai fini fiscali di un’attività è pari al suo valore contabile;
  • per valore ai fini fiscali di una passività si intende il suo valore contabile, dedotto qualsiasi importo che sarà fiscalmente deducibile negli esercizi seguenti con riferimento alla passività stessa.

IAS 12 e differenze temporanee

Le differenze temporanee comportano uno sfasamento temporale che provoca l’anticipo o il differimento del momento impositivo rispetto al periodo di competenza.

Le differenze temporanee possono essere:

a) differenze temporanee imponibili che si tradurranno in importi imponibili in esercizi futuri solo quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato o estinto;

b) differenze temporanee deducibili che si tradurranno in importi deducibili in esercizi futuri solo quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato o estinto.

A fronte delle differenze temporanee imponibili deve essere rilevata una passività fiscale differita. Uno degli esempi che genera differenze temporanee imponibili che danno luogo a passività fiscali differite è quello dell’ammortamento calcolato ai fini fiscali maggiore dell’ammortamento civilistico.

A fronte di differenze temporanee deducibili deve essere rilevata un’attività fiscale differita se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere recuperata la differenza temporanea deducibile. In caso contrario, le attività fiscali differite non vanno rilevate, proprio perché i redditi imponibili futuri non saranno tali da poterle recuperare.

Per fare queste valutazioni bisogna disporre di una pianificazione fiscale che consenta di stimare il reddito imponibile negli esercizi futuri. Un esempio è costituito dalla fattispecie in cui l’ammortamento civilistico è maggiore di quello calcolato ai fini fiscali, che genera una differenza temporanea deducibile che comporta l’iscrizione di un’attività fiscale differita, ferme restando le condizioni di cui sopra. Il valore contabile di un’attività fiscale differita deve essere rivisto in ciascun esercizio e bisogna ridurlo se non è più probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per consentirne in tutto o in parte l’utilizzo. Tali riduzioni vanno stornate se diviene probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente.

Le attività e le passività fiscali correnti devono essere valutate al valore che si prevede di recuperare o pagare, applicando le aliquote fiscali in vigore alla data di riferimento del bilancio.

Le attività e le passività fiscali differite devono essere rilevate alle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività o sarà estinta la passività.

A norma dello IAS 12 le attività e le passività fiscali differite non devono essere attualizzate.

L’imposta corrente o differita deve essere rilevata come provento o come onere e quindi inclusa nell’utile (perdita) d’esercizio a meno che l’imposta derivi da un’operazione rilevata al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio e contabilizzata nel patrimonio netto in quanto in tal caso il corrispondente effetto fiscale va rilevato direttamente a patrimonio netto.

Un’aggregazione aziendale può dare origine a differenze temporanee. In tal caso occorre rilevare qualsiasi attività o passività fiscale differita risultante come attività o passività identificabile alla data di acquisizione. Di conseguenza tali attività o passività fiscali differite vanno ad incidere sul valore dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli rilevato dall’entità. Tuttavia lo IAS 12 precisa che non vanno rilevate le passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento.

In generale un’attività o una passività differita non devono essere rilevate se derivano dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non rappresenta un’aggregazione aziendale e che al momento dell’operazione non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile.

Una società deve compensare le attività e le passività fiscali correnti solo se ha un diritto esecutivo a compensare gli importi rilevati e intende estinguere il debito per il residuo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività.

Nel bilancio consolidato un’attività fiscale corrente di un’entità del gruppo è compensata con una passività fiscale corrente di un’altra entità del gruppo se, e solo se, le entità in questione hanno un diritto legalmente esercitabile di eseguire o di ricevere un unico pagamento netto e intendono eseguire o ricevere tale pagamento netto o realizzare l’attività ed estinguere la passività contemporaneamente.

Della stessa autrice vedi “La rilevazione delle garanzie secondo i principi contabili internazionali”

Leggi anche : “Quali sono le società obbligate a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali?”


Autore dell'articolo
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Antonella Quindici

Laureata con lode in Economia e Commercio. Ha conseguito un Master in Amministrazione, Finanza e Controllo. E’ Dottore Commercialista e Revisore Legale ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti. Attualmente è cultore della materia presso l’Università Parthenope di Napoli per gli insegnamenti di "Ragioneria internazionale" e "Comunicazione societaria e operazioni straordinarie" e in passato lo è stata per “Principi Contabili Internazionali e Bilancio Consolidato”. E’ membro delle Commissioni Nazionali “Bilancio e revisione” e “Diritto societario” dell’UGDCEC – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. E’ autrice di numerose pubblicazioni sui Principi Contabili. Lavora da circa venti anni nell’Amministrazione di Enel e attualmente riveste il ruolo di Responsabile di Bilancio di una delle più importanti società di tale Gruppo.

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