Enti locali: i controlli per il parere sulla salvaguardia

di Patrizio Battisti - - Commenta

Come anticipato nel nostro precedente contributo “Parere revisore sulla salvaguardia sempre obbligatorio” , gli enti locali, entro la scadenza perentoria del 31 luglio salvo che non abbiano stabilito una scadenza diversa nel proprio regolamento di contabilità, sono chiamati a predisporre e far approvare dal Consiglio Comunale la delibera che certifica la salvaguardia degli equilibri di bilancio corrente 2019/2021 e l’eventuale assestamento di bilancio. Proseguendo nell’analisi vediamo di seguito quale è il percorso che l’organo di revisione deve compiere e il perimetro entro il quale deve muoversi al fine di esprimere il proprio parere .

La documentazione necessaria

Come previsto dall’art. 239 comma 1, lett. b),  punto 2,l’organo di revisione esprime un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e tutte le variazioni di bilancio, riportando nello stesso (comma 1 bis) un “motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile”.

Primo obiettivo sarà quello di acquisire un completo fascicolo documentale. Naturalmente presupposto per l’effettuazione di tali verifiche sono sia l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2019/2021 nonché del Rendiconto 2018.

Il revisore dovrà quindi riscontrare l’aggiornamento della contabilità dell’ente verificando che siano state correttamente registrate le eventuali variazioni e prelievi dai fondi di riserva. Dovrà inoltre acquisire una relazione dei responsabili dei settori sull’andamento delle entrate come sarà altresì opportuna una relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo, sull’andamento della gestione e sui possibili squilibri economici.

Al fine di riscontrare l’esistenza o meno di debiti fuori bilancio è opportuno acquisire una dichiarazione di insussistenza e/o esistenza rilasciata dai responsabili dei servizi con eventuale proposta di riconoscimento e finanziamento.

Gli stessi responsabili dei servizi ed in particolare il responsabile del servizio finanziario dovranno attestare che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi rispetto al riaccertamento ordinario nonché dimostrare che il fondo crediti di dubbia esigibilità sia ancora adeguato. Nel comparto della spesa sarà necessario procedere alla dimostrazione del rispetto del contenimento della spesa di personale .

I controlli da effettuare

Una volta composto il fascicolo documentale occorre procedere all’esame degli atti messi a disposizione.

Il perimetro di controllo dell’organo di revisione può essere così schematizzato:

a) in relazione alla gestione di competenza finanziaria:

–  riscontrare l’eventuale esistenza di fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza;

– rilevare la presenza di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere ed effettuare una verifica in merito alle modalità e alla sostenibilità del finanziamento degli stessi;

– verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione  procedendo eventualmente al suo adeguamento tramite la variazione dello stanziamento di bilancio anche con ricorso all’applicazione delle riduzioni previste dalla legge di bilancio 2019, all’art. 1, commi 1015/1016/1017;

– prendere atto che al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso d’anno e della variazione generale di assestamento, l’ente abbia effettuato la verifica dell’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;

b) in relazione alla gestione della cassa:

– verificare la compatibilità dei pagamenti con le disponibilità di cassa;

– verificare l’eventuale presenza di pagamenti per azioni esecutive, effettuati dal tesoriere e non regolarizzati dall’ente, e che l’ente abbia provveduto tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione;

c) in relazione alla gestione dei residui:

–  riscontrare l’eventuale esistenza di fatti o situazioni che possano far prevedere una minore accertabilità ed esigibilità dei residui attivi tali da comportare situazioni di squilibrio della gestione dei residui rispetto all’ultimo riaccertamento ordinario effettuato;

– verificare l’accantonamento inserito nell’ultimo rendiconto approvato vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione;

d) in relazione al rispetto del saldo di finanza pubblica:

– verificare il rispetto del principio del pareggio di bilancio e del saldo di finanza pubblica con l’aggiornamento del prospetto previsto dall’allegato 10 al D.Lgs  n. 118/2011 al rendiconto;

e) in relazione alla situazione economica degli organismi partecipati:

– verificare la necessità di finanziamenti conto esercizio o l’erogazione di contributi straordinari;

– verificare, tramite la verifica dei bilanci al 31 dicembre nonché eventuali situazioni di periodo,  la necessità di procedere a coperture di perdite anche infrannuali nel rispetto di quanto stabilito dal comma 552 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e dal comma 5 dell’art. 14 del D.lgs. n. 175/2016.

Il parere finale

Al termine delle verifiche, l’organo di controllo nella propria relazione dovrà esprimere un “giudizio di conclusione”  che prende la forma di parere e può essere articolato in base gli esiti della proposta delibera. Il parere potrà essere positivo nel caso si riscontri il permanere degli equilibri di bilancio oppure nel caso in cui le misure adottate dall’ente siano sufficienti a ristabilire i suddetti equilibri, mentre dovrà essere necessariamente negativo nel caso di disequilibrio finanziario e soprattutto quando l’ente non abbia adottato misure necessarie a ristabilire tale pareggio. A tal proposito rammentiamo che la mancata adozione da parte dell’ente dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con conseguente applicazione della procedura prevista in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione.


Autore dell'articolo
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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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