Obbligo di nomina del revisore per le SRL: possibili novita

di Roberto Ercoli - - 3 Commenti

In un precedente articolo (Estensione obblighi di nomina del revisore) avevamo analizzato l’estensione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo (Collegio sindacale oppure  Revisore legale dei conti) per le società a responsabilità limitata e le società cooperative per effetto dell’entrata in vigore del “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge delega 19.10.2017, n. 155” che a partire dal 16 marzo 2019 ha modificato l’art. 2477 del Codice Civile.

Alla data del presente articolo per le società a responsabilità limitata e le società cooperative, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità

L’obbligo nomina revisore scatta quando si supera un solo dei parametri indicati e la verifica del superamento degli stessi deve essere effettuata, in prima applicazione, sui dati del bilancio 2017 e 2018 in quanto la norma prevede che, ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 2477 C.C., si dovrà avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine di nove mesi previsto dal nuovo Codice. L’adeguamento della composizione degli organi sociali in base ai limiti sopra riportati ( e in alcuni casi anche l’adeguamento dello statuto sociale) è comunque obbligatorio entro il termine di nove mesi dalla entrata in vigore dell’art. 379 del Codice della Crisi, ossia entro il 16 dicembre 2019).

Sul punto si segnala che con nota dell’8 aprile 2019 il conservatore del Registro delle Imprese di Bologna ha auspicato “che tale adeguamento sia adottato già nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio 2018 (di regola, nel periodo aprile – giugno 2019) anche per consentire al nuovo organo di esplicare con maggiore efficacia la propria funzione già nel corso dell’esercizio 2019”.

Le novità degli emendamenti al Decreto Crescita

I limiti per la nomina del collegio sindacale o dei revisori, previsti dal Codice della crisi d’impresa, potrebbero però essere ritoccati al rialzo. Infatti due emendamenti presentati DL 34/2019 (c.d. Decreto crescita) prevedono la modifica dell’art. 2477 cosi come novellato dal nuovo Codice della Crisi di impresa. L’intenzione di intervenire sull’estensione dell’obbligo nomina revisore era stata anticipata qualche giorno fa dal viceministro dell’Economia, Garavaglia. A parere del viceministro un’impresa di piccole dimensioni sarebbe messa a rischio di chiusura per effetto della segnalazione di organi di controllo inutilmente solerti e dell’effetto sui grandi creditori, banche in primo luogo.

Allo stato attuale sul tavolo ci sono due proposte emendative che hanno attirato l’attenzione di associazioni di categoria e professionisti.

La prima consiste nell’emendamento a prima firma Silvana Comaroli che prevede un innalzamento considerevole dei parametri previsti nell’articolo 2.477 del Codice Civili, riducendo in maniera assai drastica il numero delle società che sarà chiamata all’adozione dell’organo di controllo. In particolare tale proposta prevede l’innalzamento a 6 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale (dagli attuali 2), l’innalzamento a 12 milioni di euro di ricavi (dagli attuali 2) e numero dei dipendenti pari a 50 (dagli attuali 10)

La seconda è l’emendamento a prima firma Alberto Gusmeroli che prevede un innalzamento dei parametri previsti dall’art. 2477 del Codice Civile ma in modalità minore rispetto a quelle previste nella precedente proposta, in quanto è previsto un innalzamento a 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale (dagli attuali 2), a 4 milioni di euro di ricavi (dagli attuali 2) e un numero dei dipendenti pari a 20 (dagli attuali 10).

Di seguito una tabella riepilogativa delle modifiche previste nelle due proposte :

Parametri art. 2477 Limiti attuali (in vigore dal 16.5.2019 Proposta 27.05 – Comaroli Proposta 18.015 – Gusmeroli
 Dipendenti 10 50 20
 Attivo 2.000.000 6.000.000 4.000.000
 Ricavi 2.000.000 12.000.000 4.000.000

Proposta emendativa 27.05 – Nuova formulazione dell’articolo 2477 c.c.: Al fine di adeguare la disciplina nazionale dei controlli societari a quanto prescritto dalla direttiva 2013/34/UE in materia di bilanci delle imprese, all’articolo 2477 del codice civile, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

« c) ha superato almeno due dei tre seguenti criteri: 
    1) totale dello stato patrimoniale: 6 milioni di euro; 
    2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 12 milioni di euro; 
    3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50».

Proposta emendativa 18.015 – Nuova formulazione dell’articolo 2477 c.c.: All’articolo 2477 del codice civile, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

« c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  1. 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.».

Possibili effetti della modifica dei limiti secondo il CNDCEC

L’introduzione di limiti più bassi da parte del Codice della Crisi aveva la finalità di inserire obbligatoriamente nelle società un soggetto indipendente che, pena il proprio coinvolgimento nella responsabilità della crisi , avrebbe dovuto contribuire a fare emergere tempestivamente la situazione di crisi. L’emersione tempestiva avrebbe a sua volta permesso un rapido intervento da parte degli organi introdotti dal Codice, al fine di trovare soluzioni e ridurre gli effetti negativi .

In particolare, ai sensi dell’art. 14 del Codice della Crisi “gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi”.

L’innalzamento dei limiti sopra descritti potrà invece comportare il ridimensionamento del secondo dei due canali e quindi una riduzione dei possibili segnali di allerta che un componente della governance societaria, vista la sua partecipazione diretta alla vita aziendale, avrebbe potuto comunicare – in caso di inerzia dell’organo amministrativo – all’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI).

Sul punto il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), Massimo Miani, ha già evidenziato a più riprese come che un innalzamento eccessivo dei limiti rischia di svuotare la «previsione più innovativa della riforma, quale l’introduzione delle misure di allerta» e quindi determinare lo «snaturamento di una riforma peraltro di recentissima approvazione» in quanto «l’introduzione delle misure d’allerta, assegnano giustamente ai controlli la funzione determinante di prevenzione dei rischi, per una emersione tempestiva della crisi»[1]   

Secondo Raffaele Marcello, Consigliere CNDCEC con delega alla Revisione, ai Principi contabili e di valutazione e al sistema di amministrazione e controllo, un innalzamento eccessivo determina che «un gran numero di Srl verrebbero private della possibilità di attivare il meccanismo di allerta dall’interno e conseguentemente di risolvere, sempre all’interno, quelle criticità che il virtuoso scambio di flussi informativi e la cooperazione tra organo di amministrazione e organo di controllo, e di quest’ultimo con l’incaricato della revisione legale, potrebbe facilmente far emergere e risolvere anche senza il coinvolgimento dell’OCRI»

Di fatto la riforma del diritto fallimentare con il nuovo Codice della Crisi di imprese è basata sull’emersione tempestiva della crisi, prima che sfoci in una conclamata insolvenza, che sarebbe favorita dalle segnalazioni effettuate da due canali, quello dei creditori pubblici (Inps, Entrate e agenti della riscossione) e quello appunto dell’organo di controllo delle società. In tale ottica era stato introdotto l’allargamento dell’area delle società, soprattutto srl obbligate all’adozione dell’organo di controllo interno.

Secondo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), invece, un «compromesso accettabile» di modifica dell’articolo 2.477 del codice civile sarebbe la proposta emendativa 18.015 in quanto tiene conto delle perplessità e dei timori presenti tra le imprese (soprattutto di piccola dimensione) ma permette di non stravolgere al contempo ratio e finalità della recente riforma.

Conseguenze della modifica: analisi CERVED

In caso di approvazione della proposta emendativa 27.05 si assisterà ad una pesantissima riduzione del numero delle società per le quali sarà obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche rispetto alla versione del Codice civile in vigore prima del Codice della crisi. Infatti la previsione è peggiorativa anche rispetto alla previgente formulazione dell’art. 2477 c.c. dove i parametri di riferimento erano quelli contenuti nell’art. 2435-bis c.c. e dunque: 4,4, milioni di totale dell’attivo dello stato patrimoniale; 8,8 milioni di ricavi e 50 dipendenti. In termini numerici si passerebbe da un numero di imprese sottoposte, prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo 2477, all’obbligo di nomina dell’organo di controllo pari a circa 15.000 (secondo le stime di Banca d’italia) ad un numero di circa 13 mila (secondo le stime Cerved).

Se verrà approvata l’altra proposta ( 18.015), si prevede una riduzione di circa il 50% delle società soggette all’obbligo di nomina dell’organo di controllo. In particolare le società coinvolte saranno poco meno di 90 mila, a differenza delle circa 180 mila ricomprese dalle soglie originali identificate dalla riforma . È quanto emerge dallo studio realizzato dalla Cerved, scelta dal Consiglio nazionale dei commercialisti come partner scientifico per la definizione degli indicatori delle crisi di impresa.

L’analisi elaborata dal Cerved evidenzia anche l’impatto della riforma da un punto di vista territoriale. In quasi tutte le regioni, l’approvazione dell’emendamento Gusmeroli si tradurrebbe in un sostanziale dimezzamento delle aziende obbligate alla nomina dell’organo di controllo. Infatti con l’impianto originario le società coinvolte erano state stimati in circa 180 mila, se venisse approvata tale modifica normativa si passerebbe ad un numero di società pari a poco più di 88 mila.

Di seguito una tabella riepilogativa di quanto evidenziato dal Cerved dallo studio realizzato.

REGIONE Società coinvolte dal nuovo obbligo – studio Ungdcec Dati
Aida –
Bureau
Van Dijk
Società coinvolte dal nuovo obbligo – studio Cerved Società coinvolte   con emend.usmeroli secondo studio Cerved % di riduzione rispetto al
Codice della crisi
Incarichi teorici per commercialisti – Fondazione nazionale commercialisti (2017) Differenza tra incarichi periodici e società coinvolte dopo emendamento
ABRUZZO 3.070 3.002 1.440 48% 3.211 1.771
BASILICATA 957 924 417 45% 917 500
CALABRIA 2.142 2.093 955 46% 4379 3424
CAMPANIA 11.767 11.110 5.228 47% 14.243 9.015
EMILIA ROMAGNA 17.346 17.580 8.700 49% 8.331 -369
FRIULI VENEZIA GIULIA 3.484 3.509 1.701 48% 1.812 111
LAZIO 17.894 17.297 8.581 50% 13.765 5.184
LIGURIA 3.360 3.349 1.523 45% 3.022 1.499
LOMBARDIA 46.669 46.906 24.355 52% 19.498 -4.857
MARCHE 5.146 5.240 2.449 47% 2.957 508
MOLISE 517 499 233 47% 501 268
PIEMONTE 11.671 11.678 5.873 50% 6.537 664
PUGLIA 7.196 6.982 3.214 46% 10.106 6.892
SARDEGNA 2.511 2.490 1.136 46% 2.047 911
SICILIA 6.246 6.272 2.805 45% 8.511 5.706
TOSCANA 13.042 13.010 6.010 46% 7.201 1.191
TRENTINO ALTO ADIGE 4.424 4.465 2.388 53% 1.397 -991
UMBRIA 2.335 2.345 1.069 46% 1.557 488
VALLE D’AOSTA 314 318 158 50% 181 23
VENETO 20.070 20.225 10.176 50% 8.160 -2.016
Totale 180.161 179.294 88.411 49% 118.333 29.922

Il problema delle nomine già effettuate

L’emendamento proposto comporterà altresì una problematica per le società che hanno già adempiuto all’obbligo nomina revisore o dell’organo di controllo , in ottemperanza ai limiti più ridotti.È, infatti, possibile che le società che ad oggi hanno già provveduto all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 abbiano provveduto alla nomina dell’organo di controllo a seguito della constatazione che sia il bilancio 2018 che il bilancio 2017 avevano fatto registrare il superamento di uno solo dei tre limiti previsti dal nuovo articolo 2477 del codice civile (in vigore dal 16 marzo)

La modifica di tale articolo con l’innalzamento dei limiti previsti infatti rendere la nomina effettuata non più obbligatoria e ciò potrebbe comportare la revoca dell’organo di controllo appena nominato.

Quest’ultimo argomento è stato già affrontato dal legislatore in occasione dell’ultima – prima del recente Codice della crisi – modifica apportata all’art. 2477 c.c. dall’art. 20, comma 8, D.L. n. 91/2014.  In tale occasione tuttavia, all’atto della conversione in legge 11 agosto 2014, n. 116, nel citato comma 8 era stata introdotta la seguente disposizione: “conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca”.

La suddetta modifica aveva sollevato la medesima problematica che si potrebbe ora verificare . Per tale motivi sarebbe opportuno, pertanto, che l’emendamento riconsiderasse la tematica prevedendo esplicita menzione che la modifica ai limiti costituisce giusta causa per la revoca, anche ai sensi dell’art. 2400, comma 2 c.c.


[1] CNDCEC, comunicato stampa 20/05/2019


Autore dell'articolo
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Roberto Ercoli

Dottore in Economia Aziendale – Esperienza decennale nella revisione legale svolta presso primarie società internazionali del settore. Esperto di tematiche di Audit & Assurance con specializzazioni per le aziende operanti in settori industriali e aziende appartenenti al settore pubblico.

Commenti 3

  1. sono d’accordo. anche se sono stati aumentati i limiti ci sono tante piccole srl in bilico per la nomina del collegio sindacale/revisore con tutti i costi relativi e adempimenti vari. che perlomeno la normativa entri in vigore col bilancio al
    31.12.2019. grazie

  2. Pingback: Obbligo di nomina revisori srl: modifiche confermate - La Revisione Legale

  3. QUESTI EMENDAMENTI NON LI POTEVA FARE CHE LA LEGA, CHE E’ CONTRARIA ALLA LEGALITA, IL CONTROLLO DELLE PICCOLE AZIENDE E ‘ COMUNQUE IMPORTANTE AL FINE DI ANTICIPARE LA CRISI D’IMPRESA DI CUI MIGLIA E MIGLIA PROPRIO DI PICCOLE AZIENDE OGNI GIORNO SONO SOGGETTE, ANTICIPARE I TEMPI PER POTER APPLICARE PROVVEDIMENTI DI SALVATAGGIO SONO IMPORTANTI, INOLTRE SAPPIAMO BENISSIMO CHE GRAN PARTE DELLE NOSTRE IMPRESE SONO COMUNQUE DI PICCOLE DIMENSIONE, CARO SALVINI PREDICHI BENE E RAZZOLI MALE. I VECCHI PROVERBI HANNO SEMPRE RAGIONE.

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