Relazione unitaria revisione del Collegio sindacale: il modello aggiornato dal CNDCEC

di Roberto Ercoli - - 1 Commento

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 13 marzo 2019 sul proprio sito www.cndcec.it il documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”[1], che giunge così alla quarta edizione. Tale documento è stato aggiornato rispetto alla precedente versione rilasciata nel marzo 2018 per tener conto di alcune modifiche intervenute nel frattempo nella disciplina del bilancio d’esercizio e per tenere in considerazione il documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, emanato dal CNDC ad aprile 2018[2]. Viene fornito anche un modello di relazione in formato Word.
In un prossimo articolo ci occuperemo specificamente della Sezione della relazione sull’attività sindacale ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., all’interno della relazione unitaria

Il fine di tale aggiornamento effettuato dal CNC è quello di fornire strumenti sempre aggiornati e migliorati al servizio dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti in un’ottica di continuo miglioramento della qualità e dell’efficienza degli incarichi di revisione legale.

Struttura della relazione unitaria

Le indicazioni fornite dal Consiglio nazionale confermano la predilezione per una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate. In questo modo, il collegio sindacale esprime al meglio e in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del dlgs n. 39/2010.

Il modello di relazione unitaria proposto dal CNDC mantiene l’ordine espositivo delle precedenti edizioni che vede i documenti rappresentati secondo il seguente ordine:

  • come primo documento la relazione di revisione (Parte A);
  • a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell’attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

In considerazione di quanto sopra, il documento unitario può avere la seguente struttura:

STRUTTURA
Titolo Scopo del titolo è informare il lettore del bilancio che la relazione è di tipo unitario e contiene una sezione con la relazione di revisione e una sezione con la relazione sull’attività di vigilanza e sugli altri compiti del collegio sindacale che si conclude con le proposte del collegio in ordine al bilancio e alla sua approvazione
Destinatari I destinatari sono i soggetti indicati dalla legge e, quindi, i soci riuniti nell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.
Premessa La breve premessa è destinata a spiegare la natura e la struttura del documento presentato.
Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Prevede lo schema di relazione di revisione ex art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 oggetto di profonda rivisitazione per effetto del D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135
Parte B – Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. Prevede lo schema di relazione del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2429, comma 2, redatta secondo la Norma n. 7.1., è dedicata alla “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci. Tale sezione è suddivisa in tre sottosezioni: B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.;
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio;
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio;
Data di emissione La data di emissione è quella in cui il collegio sindacale approva il documento; data che, salvo il caso di rinuncia formale ai termini di deposito da parte dei soci, non deve essere successiva al termine del suddetto deposito, inteso come il quindicesimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell’assemblea per la approvazione del bilancio.
Sede La sede da riportare in relazione può essere convenzionalmente indicata in quella dove si trova lo studio del presidente del collegio sindacale, oppure si può optare per inserire le sedi di riferimento degli studi dei componenti del collegio stesso, in corrispondenza del nome e cognome di ognuno di essi.
Firma In caso di approvazione unanime, la relazione può essere sottoscritta solo dal presidente, a nome del collegio, precisando tale circostanza.

Contenuto della relazione unitaria

Il contenuto del modello di relazione unitaria proposto in questa quarta edizione tiene conto dei riflessi, se esistenti, delle principali novità e dei nuovi obblighi connessi alla prossima pubblicazione dei bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Ci si riferisce, in particolare alle seguenti novità:

  • possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa riproposta dall’art.1 commi 940 e seguenti della legge di bilancio 2019 (ex legge 145/2018);
  • all’obbligo di fornire informazioni nella nota integrativa relativamente a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità);
  • aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati qualora la società si avvalga della deroghe al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del c.c. e valuti i titoli iscritti nell’attivo circolante al loro valore di iscrizione anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato (deroga concessa da D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136).

Di seguito si forniscono gli impatti sulla relazione unitaria per ognuna della novità indicate in precedenza.

Rivalutazione dei beni d’impresa     –                     

Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Impatto: Se la società si è avvalsa della legge di rivalutazione 2019 dei beni d’impresa, il sindaco-revisore dovrà porre in essere le normali procedure di controllo finalizzate a verificare la corretta contabilizzazione della rivalutazione e dell’imposta sostitutiva, nonché finalizzate a verificare che la società abbia fornito adeguata informativa. Qualora il sindaco-revisore ritenga necessario richiamare l’attenzione degli utilizzatori su tale aspetto, che, secondo il suo giudizio professionale, riveste un’importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa in conformità al principio di revisione ISA Italia n. 706

Parte B – Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Impatto: Al collegio sindacale è richiesto di indicare nella relazione unitaria (parte B2) i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la stessa non ecceda il limite di valore effettivamente attribuibile ai beni.

 Obblighi di trasparenza per chi riceve erogazioni pubbliche previsti dalla legge 124/2017           

Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  
Parte B – Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.                 

Impatto: Con riferimento al citato obbligo, il collegio sindacale incaricato della revisione legale esercita la tradizionale attività di vigilanza sul rispetto della legge e sui principi di corretta amministrazione di cui all’art. 2403 c.c., oltre a effettuare, se previste nella pianificazione, le normali procedure di revisione sulla corretta contabilizzazione delle sovvenzioni e dei contributi.

Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati 

Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39       

Impatto Qualora la società deroghi al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del c.c. e valuti i titoli iscritti nell’attivo circolante al loro valore di iscrizione anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato (deroga concessa dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), il sindaco-revisore dovrà, parimenti, verificare la corretta contabilizzazione dei titoli e il rispetto degli obblighi informativi. Qualora il sindaco-revisore ritenga necessario richiamare l’attenzione degli utilizzatori su tale deroga che, secondo il suo giudizio professionale, ha effetti rilevanti per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa in conformità al citato principio di revisione ISA Italia n. 706

Parte B – Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.           

Nessun impatto specifico

Sezione della relazione unitaria contenente il giudizio di revisione

Lo schema di relazione di revisione ex art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 è stato oggetto di profonda rivisitazione per effetto del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 che ha attuato in Italia la riforma europea della revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati. Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 nel recepire la Direttiva 2014/56/UE ha modificato ed integrato profondamente il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.  39 che aveva a sua volta attuato la previgente Direttiva europea in materia di revisione legale.

Le nuove regole per la predisposizione della relazione di revisione sono entrate in vigore con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2017, pertanto la prima relazione di revisione sui bilanci diversi da quelli di interesse pubblico predisposta sulla base delle nuove regole è stata quella emessa nel 2018.

Le revisioni contabili concluse a tale data sono state svolte in conformità ai principi di revisione Isa Italia adottati con le varie Determine del MEF pubblicate fino al 12 gennaio 2018.

Successivamente, nel corso del 2018 non sono intercorsi ulteriori aggiornamenti dei principi di revisione, pertanto con riferimento al modello standard di relazione di revisione per l’esercizio amministrativo appena concluso non si ravvisano sostanziali cambiamenti.

Il documento riporta lo schema di relazione di revisione che oltre a contenere il giudizio del revisore è uno schema attraverso cui, lo stesso revisore:

  • identifica la società il cui bilancio è stato revisionato;
  • dichiara che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
  • identifica l’intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio;
  • fa riferimento alle note che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati;
  • specifica la data o l’esercizio di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio.

Nella Sezione relativa agli elementi alla base del giudizio, il revisore:

  • dichiara che la revisione è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia;
  • rinvia alla sezione della relazione che descrive le sue responsabilità stabilite dai principi di revisione internazionali ISA Italia;
  • dichiara la sua indipendenza dalla società revisionata in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano;
  • dichiara di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

In tale ambito preme ricordare che le tipologie di giudizio sul bilancio sono le seguenti:

  • giudizio senza modifica, in assenza di rilievi significativi;
  • giudizio con modifica, secondo tre tipi:
    • giudizio con rilievi, laddove, il revisore concluda, avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero, laddove il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi;
    • giudizio negativo, laddove, il revisore, avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio;
    • dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, laddove il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, al revisore è richiesto di esprimere, ai sensi dell’art. 14, co. 2, lettera e), del medesimo Decreto, un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e, ove redatto, con il bilancio consolidato.

Le possibili tipologie di giudizio sulla relazione sulla gestione sono così sintetizzabili:

  • in assenza di incoerenze significative e non conformità: giudizio senza modifica;
  • in assenza di errori significativi: dichiarazione senza modifica;
  • in presenza di incoerenze significative e non conformità: giudizio con rilievi;
  • in presenza di errori significativi: dichiarazione con rilievi;
  • in presenza di incoerenze significative e pervasive e non conformità: giudizio negativo.

I diversi tipi di giudizio sul bilancio, possono avere implicazioni sulla formulazione del giudizio sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione come sintetizzato di seguito:

TIPOLOGIA DI GIUDIZIO SUL
BILANCIO
EFFETTI SUL GIUDIZIO SU
COERENZA E ONFORMITÀ DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
Giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio Da valutare nelle specifiche circostanze (è possibile la mancanza di impatti)
Giudizio con rilievi per impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati da valutare nelle specifiche circostanze
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
Giudizio negativo dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

[1] Scaricabile al link: http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=703ddbaf-ee2e-4e82-be42-7ff03cd1a19a

[2] Scaricabile al link: http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=59ae930d-4c9c-4a03-b059-c06decc67466


Autore dell'articolo
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Roberto Ercoli

Dottore in Economia Aziendale – Esperienza decennale nella revisione legale svolta presso primarie società internazionali del settore. Esperto di tematiche di Audit & Assurance con specializzazioni per le aziende operanti in settori industriali e aziende appartenenti al settore pubblico.

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