Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione dell’ente locale

di Marco Paolini - - 3 Commenti

Come pubblicato sul sito dell’ANCI in data 7/02/2018, in Conferenza Stato-Città, il ministero dell’Interno ha dato il via libera alla proroga al 31 marzo dei termini per approvare il bilancio di previsione 2018, precedentemente fissati al 28 febbraio. Sul bilancio di previsione, l’organo di revisione deve esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 239 del TUEL.

Il bilancio di previsione rappresenta il documento programmatico dell’ente locale per eccellenza. Su di esso, e sulle susseguenti variazioni, vige l’obbligo di verifica da parte dell’organo di revisione culminante nell’espressione del parere di cui all’art. 239, c. 1, lett. b), n. 2) del TUEL. Il regolamento di contabilità deve prevedere un termine congruo entro il quale l’organo di revisione deve rendere disponibile il proprio parere.

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I controlli dell’organo di revisione, finalizzati all’espressione del parere sul bilancio di previsione, sono volti essenzialmente ad appurare:

·        la correttezza contabile in sede di redazione del documento, in termini di pareggio finanziario, di tutti e tre gli esercizi contemplati, prevedendo lo stanziamento dell’avanzo di amministrazione soltanto nel primo esercizio;

·        l’osservanza delle norme sostanziali (inserimento della spesa indotta dai nuovi investimenti, utilizzo del tasso d’inflazione programmato, coerenza con impegni di spesa pluriennali già assunti, rispetto dei vincoli di finanza pubblica, rispetto dei limiti di spesa, ecc.);

·        l’impostazione delle previsioni nel rispetto della programmazione regionale e degli obiettivi di finanza pubblica (coerenza esterna);

·        la coerenza con le politiche dell’ente tradotte nei vari strumenti di programmazione (coerenza interna).

Controlli preliminari alla resa del parere sul bilancio di previsione possono riguardare:

·        la verifica della completezza della documentazione allegata al bilancio;

·        il riscontro della documentazione di supporto per la redazione del bilancio, quali i prospetti delle entrate a destinazione vincolata, delle spese del personale, dei mutui e prestiti in ammortamento, nonché del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa.

L’organo di revisione deve verificare, a tal fine, che gli atti relativi ad approvazioni di tariffe, aliquote di imposta, detrazioni e valorizzazioni di aree o fabbricati da porre in vendita siano adottati antecedentemente l’approvazione del bilancio.

Ai fini comparativi, nella relazione dell’organo di revisione vengono riportati i dati di bilancio corrispondenti alle previsioni definitive dell’anno precedente ovvero, se la relazione è formulata dopo l’approvazione del rendiconto, i dati definitivi contenuti in quest’ultimo.

Nel verificare le previsioni di bilancio, l’organo di revisione deve tenere a mente le numerose disposizioni limitative delle spese sostenibili dall’ente, tra le quali:

·        spese per il personale;

·        spese per studi e incarichi di consulenza;

·        spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

·        spese per sponsorizzazioni;

·        spese per missioni anche all’estero;

·        spese per la formazione;

·        spese per l’acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e taxi;

·        limitazioni all’acquisto di immobili;

·        limitazioni in materia di mobili e arredi;

·        limitazioni agli incarichi in materia informatica;

·        limitazioni all’indebitamento.

In particolare, ricordiamo le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2018:

·        la proroga del blocco degli aumenti delle aliquote e tariffe;

·        la proroga dei contratti di lavoro a termine;

·        la possibilità di riaccertamento straordinario dei residui per i comuni che non l’hanno deliberato nonché per quelli per i quali sono state rilevate irregolarità da parte della corte dei conti;

·        la disponibilità di risorse per la messa in sicurezza di edifici e per altri fini;

·        lo sblocco del turnover per i comuni fino a 5000 abitanti;

·        la possibilità di utilizzo delle risorse da rinegoziazione dei mutui senza vincoli di destinazione;

·        la possibilità di utilizzare i proventi delle alienazioni patrimoniali per finanziare la quota capitale dei mutui;

·        la rimodulazione delle percentuali per l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

·        la proroga della possibilità di attivare l’anticipazione di tesoreria nella misura di 5/12 (anziché 3/12) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Sulle previsioni di cassa occorre verificare:

·        che le previsioni della missione 20 (Fondi e accantonamenti) siano pari a zero;

·        che le previsioni di cassa dei capitoli soggetti a FCDE siano decurtati della quota considerata inesigibile per evidenti considerazioni logiche.

A conclusione della propria relazione, oltre all’espressione del parere, l’organo di revisione deve anche effettuare eventuali rilievi, osservazioni e suggerimenti. Questi si sostanziano in valutazioni in ordine alla congruità e attendibilità con riguardo:

·        alle previsioni di parte corrente;

·        alle previsioni per investimenti;

·        agli obiettivi di finanza pubblica;

·        alle previsioni di cassa.

L’organo di revisione, effettuate le verifiche e le valutazioni, esprime un parere in relazione alle motivazioni
specificate che può essere:

·        favorevole;

·        non favorevole;

·        favorevole con riserve.

Il parere si estende anche agli allegati del bilancio.


Autore dell'articolo
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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

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