Collegio Sindacale e Vigilanza sull’andamento generale della gestione e prevedibile evoluzione

di Vincenzo Cristarella - - 1 Commento

Con la riforma societaria si è sentita l’esigenza di rafforzare e implementare gli obblighi di informativa inerenti le condizioni economiche e finanziarie delle società di capitali.

Confermando tale necessità, il legislatore della riforma ha aumentato la richiesta di dati e informazioni da riportare nel bilancio d’esercizio, soprattutto con riferimento alla nota integrativa (art. 2427 e 2427- bis del codice civile). La stessa esigenza è ancor più individuabile se si fa riferimento all’introduzione dei nuovi strumenti d’informativa interna, ovvero all’obbligo per le s.p.a. e per le s.a.p.a. di predisporre delle comunicazioni infrannuali sull’andamento della gestione.

L’art. 2381, comma 5, cod. civ. dispone che «gli organi delegati (…) riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate».

La nuova norma, nell’introdurre questo nuovo adempimento, porta con sé alcune problematiche interpretative circa la forma che tali comunicazioni devono assumere, gli organi obbligati a predisporle, la periodicità con la quale devono essere predisposte e il loro contenuto informativo.

 

Le società obbligate

Atteso che le piccole S.p.A. redigono il bilancio in forma abbreviata e sono quindi esonerate dalla relazione della gestione, a tal proposito si rammenta che il D.L. 173/2008 ha innalzato due dei tre  limiti entro i quali si è obbligati a redigere il bilancio in forma ordinaria, ovvero il totale dell’attivo dello stato patrimoniale da Euro 3.650.000 ad Euro 4.400.000 ed il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni da Euro 7.300.000 ad Euro 8.800.000, rimodulando l’art. 2435- bis del codice civile, sembra quantomeno curioso che il legislatore abbia voluto imporre l’obbligo di predisporre le comunicazioni infrannuali a tutte le società indipendentemente dalle loro dimensioni. Mentre il terzo limite riguarda il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Organi societari destinatari della normativa

L’art. 2381 codice civile dispone che «gli organi delegati (…) riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale».

L’obbligo è quindi a carico, in particolare, del comitato esecutivo o degli amministratori delegati.
Ci si chiede se l’obbligo dell’informativa periodica prevista nell’articolo in esame permanga anche qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione senza delegati o da un amministratore unico.

 

Periodicità e contenuto delle comunicazioni infrannuali

L’art. 2381 codice civile dispone che «gli organi delegati (…) riferiscono (…) con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi».

L’art. 2381 cod. civ. dispone che «gli organi delegati (…) riferiscono (…) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate».

I temi da sviluppare sono pertanto tre:

– il generale andamento della gestione, riferendo sull’attività svolta nel precedente periodo infrannuale;

– la prevedibile evoluzione della gestione, riferendo sulle prospettive dell’impresa;

– le operazioni di maggior rilievo, effettuate anche da controllate.

Un’analisi più esaustiva sarà dell’argomento oggetto di trattazione nella prossima Circolare del Revisore di questo blog.

Autore dell'articolo
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Vincenzo Cristarella

Dottore commercialista in Brescia e Revisore legale, maturata esperienza significativa in ambito societario, tributario, procedure concorsuali e collegi sindacali, scrive su riviste specializzate su temi del collegio sindacale e revisione legale. Coordinatore della commissione "collegio sindacale: controlli di legalità e modello 231” dell'ODCEC di Brescia.

Commenti 1

  1. ritengo la predetta norma (art.2381) una delle più importanti per tenere il polso della gestione aziendale, la cui analisi approfondita non può essere fatta a distanza di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio ( se le cose vanno bene ). I soci, i risparmiatori devono essere messi al corrente con tempestività della “evoluzione gestionale” nel loro interesse e in generale per garantire la sacralità del risparmio.
    E infine, questo adempimento rappresenta il primo tassello verso la costruzione di quel mosaico contabile che dovrebbe consentire la prevenzione della crisi aziendale, o almeno ridurne il più possibile i rischi.

    Gravante Pasquale – caserta

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