Il regolamento dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01

di Giorgio Gentili - - Commenta

Il decreto legislativo 231/2001, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa di società ed enti in relazione al compimento, nel loro interesse o vantaggio, di determinate fattispecie di reato da parte dei cosiddetti soggetti apicali ovvero dei dipendenti delle menzionate società ed enti.

La normativa citata prevede tuttavia che gli enti (commerciali e non) possano essere esentate da responsabilità nel caso riescano a dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”, previa individuazione al loro interno di un organismo “dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo” chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei predetti modelli, curandone l’aggiornamento. Tale organismo deve autoregolamentarsi attraverso un proprio documento.

Il revisore legale nell’ambito della propria attività deve sempre comunicare e confrontarsi con l’Organismo di Vigilanza e per tale motivo è utile che venga a conoscenza di come tale organo si sia autoregolamentato. Inoltre, è utile ricordare che anche il collegio sindacale può svolgere la funzione di Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n.231/01.

Nel regolamento l’Organismo di Vigilanza potrà evidenziare informazioni riguardanti:

– le proprie attività (determinazione delle cadenze temporali delle proprie riunioni e dei controlli, modalità convocazione e di tenuta delle stesse, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, etc.);

– la sua composizione e le proprie funzioni;

– le informazioni sull’organizzazione interna (nomina Presidente, Vicepresidente, Segretario, previsione di collaboratori, etc.);

– l’attività informativa da e verso l’Organismo;

– l’archivio dei documenti raccolti;

– l’autonomia di spesa;

– le dimissioni, e la revoca dell’Organismo.

 E’ possibile trovare un fac-simile del regolamento dell’Organismo di Vigilanza nella Circolare del Revisore di questo blog.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

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