Dal collegio sindacale al sindaco unico

di Saverio Sabatini - - 1 Commento

DAL COLLEGIO SINDACALE AL SINDACO UNICO
Abstract

NEL PRESENTE STUDIO SI TENTERA’ DI RIPERCORRERE LE TAPPE FONDAMENTALI CHE HANNO SEGNATO IL RECENTE PASSAGGIO DA ORGANO COLLEGIALE A SINDACO UNICO NELLE S.R.L., PASSANDO ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE DEL NOVELLATO ART. 2477 C.C. ALLE SOCIETA’ COOPERATIVE, FINO ALLA INTERPRETAZIONE DELLA LOCUZIONE “ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE”

 1)      – Partiamo dalla fine

Nell’ottica della semplificazione e soprattutto del risparmio per le imprese (sempre che tale risparmio davvero possa sussistere), il Legislatore ha previsto che nelle s.r.l. la funzione di controllo sulla gestione venga esercitata, di default, da un organo unipersonale e non più da un collegio. Resta salva, come vedremo, la possibilità di prevedere negli Statuti (rectius atti costitutivi) delle s.r.l. la possibilità di nominare un organo pluripersonale in sostituzione del Sindaco Unico. Appare, tuttavia, ormai pacifico che, nel silenzio dell’atto costitutivo, sia preclusa la nomina dell’organismo collegiale.

L’articolo 14 della legge n. 183/2011 aveva, tuttavia, introdotto la possibilità anche per le SPA di nominare, entro certi parametri, il sindaco unico. Tale orientamento è stato successivamente confermato dall’art. 35 del D.L. n. 5/2012, pur modificandone la disciplina. La legge di conversione n. 35/2012 non ha confermato quanto previsto dal D.L. n. 5/2012 ed ha proceduto all’abrogazione del comma 3 dell’art. 2397 C.C. introdotto dalla legge n. 183/2011.

Pertanto per le SPA la nomina del collegio sindacale rimane sempre obbligatoria.

 2)      – Consiglio Notarile di Milano Vs ASSONIME

Il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 124, in sostituzione della n. 123 del 6 dicembre 2011, in seguito all’emanazione della legge 35/2012 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 5/2012, ha affrontato il tema dell’Organo di controllo e revisione legale dei conti nella s.r.l. (art. 2477 c.c., modificato dal d.l. 5/2012) [3 aprile 2012]

“In base all’attuale formulazione dell’art. 2477 c.c. – come da ultimo modificato dall’art. 35 d.l. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, in vigore dal giorno 10 febbraio 2012 – il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d.lgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”. Si ritiene che l’organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. E’ pertanto legittima la clausola statutaria che espressamente preveda tale facoltà. L’autonomia statutaria, rispetto a quanto disposto dal regime legale, può inoltre prevedere le seguenti “varianti” convenzionali:

(a) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre a tale ambito;

(b) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.;

(c) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall’altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);

(d) può prevedere che le scelte di cui ai due punti precedenti siano effettuate di volta in volta con decisione dei soci, senza modificazione statutaria.

La nuova formulazione del primo comma dell’art. 2477 c.c., là dove stabilisce che “Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”, impone un esame caso per caso degli statuti sociali, al fine di verificare se debba intendersi derogato il regime legale, impedendo così la nomina di un organo monocratico in mancanza di una preventiva modificazione dello statuto.

Sia consentito riportare uno stralcio della motivazione della su riportata Massima, tratta dal sito http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/124.aspx: Se possono dirsi sufficientemente chiari i presupposti che rendono obbligatori i controlli, altrettanto non può dirsi per le funzioni di controllo che devono essere svolte allorché siano verificati tali presupposti. In particolare, non è agevole stabilire con certezza quali siano i compiti dell’organo di controllo o del revisore, la cui nomina costituirebbe un’alternativa rimessa alla società anche nelle ipotesi di controllo obbligatorio. Per un verso, le funzioni dell’organo di controllo – che nel regime legale è rappresentato dal c.d. “sindaco unico” – dovrebbero ricavarsi, in virtù dell’espresso rinvio poc’anzi ricordato, dall’art. 2403 c.c., il quale stabilisce le funzioni dell’organo di controllo nella s.p.a., senza attribuire al medesimo la revisione legale dei conti. Per altro verso, le funzioni del revisore, pur in mancanza di alcun esplicito rinvio, dovrebbero ricavarsi dal d.lgs. 39/2010 (in particolare dall’art. 14), che contiene la disciplina generale della revisione legale dei conti. Detto ciò, si possono astrattamente configurare (almeno) tre diverse opzioni ricostruttive: (i) la prima di esse fa leva esclusivamente sul tenore letterale delle norme sin qui richiamate: la nomina del sindaco unico o del revisore è alternativa, così come alternative sono le loro funzioni, nel senso che, se viene nominato un sindaco unico, ad esso compete esclusivamente il controllo di gestione di cui all’art. 2403 c.c., mentre, se viene nominato un revisore, ad esso spetta unicamente la revisione legale dei conti ai sensi del d.lgs. 39/2010; (ii) la seconda tesi interpretativa, invece, ferma restando l’alternatività della nomina, interviene sulle funzioni del sindaco unico, attribuendogli non solo il controllo di gestione, tramite il rinvio operato dall’art. 2477, comma 5, c.c., bensì anche la revisione legale dei conti, rendendo obbligatorio ciò che nel collegio sindacale della s.p.a. è solo eventuale, facoltativo e subordinato ad un’espressa clausola statutaria, ai sensi dell’art. 2409-bis, comma 2, c.c.; (iii) la terza opzione, infine, è nel senso di ritenere equivalenti le funzioni del sindaco unico (che deve necessariamente essere iscritto nel registro dei revisori) e del revisore, attribuendo all’uno e all’altro sia il controllo di gestione ai sensi dell’art. 2403 c.c., sia la revisione legale dei conti ai sensi del d.lgs. 39/2010. A favore della tesi da ultimo esposta – accolta dalla massima in epigrafe, pur in un quadro di indubbia e oggettiva incertezza – militano diversi argomenti. Il tenore letterale del primo comma dell’art. 2477 c.c., anzitutto, lascia pensare ad un organo monocratico che, al di là della denominazione (in tal senso utilizzata promiscuamente anche dal legislatore), abbia e possa avere ampi poteri di controllo “ivi compresa la revisione legale dei conti”: la norma è infatti riferita sia all’organo di controllo sia al revisore, di guisa da poter ritenere che i poteri dell’uno e dell’altro possano contemplare tanto il controllo di gestione, quanto la revisione legale dei conti (che per l’appunto è “ivi compresa”). Dal punto di vista funzionale, inoltre, non è facile dare una spiegazione razionale ad un sistema che – nelle ipotesi di controllo obbligatorio – ritenga idonea e sufficiente l’una o l’altra funzione di controllo, a scelta della società, sebbene esse abbiano contenuti e finalità ben diversi tra loro, certamente complementari e non già alternativi. Ciò diviene ancor più difficilmente spiegabile allorché si pone mente al fatto che tale regime alternativo e discrezionale riguarderebbe un novero comunque ristretto di s.r.l., inferiore al 5% del numero totale delle s.r.l. ed inferiore anche al numero complessivo delle s.p.a.

Secondo Assonime, invece, la possibilità di nominare un revisore al posto di un organo di controllo starebbe a significare la possibilità di diversificare non solo il soggetto deputato a svolgere il controllo, ma anche la funzione che il soggetto è chiamato a svolgere, con la conseguenza che:

a) quando è nominato l’organo di controllo, andrebbe applicata la disciplina del collegio sindacale delle società per azioni, e quindi vi sarebbe un assetto dei controlli imperniato su un organo monocratico o collegiale chiamato a svolgere un controllo sull’attività di gestione e la revisione legale dei bilanci;
b) quando sia invece nominato un revisore vi sarebbe un assetto dei controlli incentrato su una figura esterna chiamata ad effettuare esclusivamente la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato. In altre parole, secondo Assonime, il fatto di aver attribuito la possibilità di nominare un revisore al posto di un organo di controllo sarebbe indice della volontà del legislatore di diversificare non solo il soggetto deputato a svolgere il controllo, ma anche la funzione che il soggetto è chiamato a svolgere.

 

3)      – Excursus storico legislativo

PARTE PRIMA – È in vigore dal 12 dicembre 2006 il D.Lgs. n. 285 del 7 novembre 2006, che ha dato attuazione della direttiva che modifica la direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro. Tale decreto, nel modificare l’art. 2435-bis del Codice civile e l’articolo 27 del D.Lgs. n. 127/1991, ha innalzato i limiti, rispettivamente, per il bilancio redatto in forma abbreviata e per il consolidato provocando anche effetti sulla nomina del collegio sindacale nelle Srl. La nomina del collegio sindacale, in base al disposto di cui all’art. 2477, commi 2 e 3, del Codice civile è obbligatoria:

a)      se il capitale non è inferiore al minimo stabilito per le SpA (120.000,00 euro) e

b)      se si superano, per due esercizi consecutivi, due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis, comma 1, del Codice civile.

In ogni caso, è sempre possibile procedere volontariamente alla nomina dell’organo di controllo; in questo caso lo statuto ne deve prevedere il funzionamento e i poteri.

PARTE SECONDA – Le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 di recepimento della direttiva 2006/43/CE, in vigore dal 7 aprile 2010, interessano anche le società di capitali ed in particolare le società a responsabilità limitata, andando a modificare le ipotesi al ricorrere delle quali diventa obbligatoria la nomina del collegio sindacale. Il comma 26 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 39/2010 innova l’Art. 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti). 1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. 2. La nomina del collegio sindacale e’ obbligatoria se il capitale sociale non e’ inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. 3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;  b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis. 4. L’obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 5. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e’ esercitata dal collegio sindacale. 6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.»
PARTE TERZA – Gli attuali limiti indicati dall’art. 2435-bis C.C (ossia quelli che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata), fissati dal D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, sono i seguenti:

1)      totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2)      ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3)       dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Detto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i due predetti limiti non vengono superati.
Dunque, contrariamente a quanto previsto in precedenza, secondo il nuovo art. 2477 C.C., l’obbligo della nomina del collegio sindacale ricorre anche:

a)      quando la società ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato;

b)      quando la società controlla una società obbligata alla revisione legale.

In tali casi, si applicano le disposizioni relative alle Società per azioni, ma se l’atto costitutivo non disponga diversamente, la revisione è esercitata dal collegio sindacale, come avviene attualmente.
Resta, quindi, confermata la vigente situazione che differenzia le Società per azioni da quelle a responsabilità limitata.

PARTE QUARTA – La legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha introdotto, con l’articolo 14, comma 13, la nomina di un sindaco o di un revisore in tutte le situazioni che, ai sensi del predetto articolo, obbligano le società a responsabilità limitata alla nomina del collegio sindacale ed, in particolare, quando:

1)      l’atto costitutivo prevede, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore;

2)      il capitale sociale della S.r.l. non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (Euro 120.000);

3)      la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

4)      controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

5)      per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis ovvero:
♦ totale dell’attivo dello stato patrimoniale: Euro 4.400.000;

♦ ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 8.800.000;

♦ dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Si riporta il testo del nuovo articolo 2477 C.C., così come modificato dall’art. 14, comma 13, della L. n. 183/2011: «Art. 2477 (Sindaco e revisore legale dei conti). 1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore. 2. La nomina del sindaco e’ obbligatoria se il capitale sociale non e’ inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis. 4. L’obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 5. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e` esercitata dal sindaco. 6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

PARTE QUINTA – In tema di Spa si riporta il testo del nuovo articolo 2397 C.C., così come modificato dall’art. 14, comma 14, della L. n. 183/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2012): Art. 2397. (Composizione del collegio). 1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. 2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. 3. Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. 2) Per quanto riguarda le S.p.A., viene modificata la disciplina civilistica (art. 2397 Codice civile) disponendo che, nelle società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a un milione di euro, lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, anziché da un collegio sindacale composto da 3 o 5 membri effettivi e da 2 supplenti. Il sindaco unico deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. La composizione collegiale (3 o 5 membri) dell’organo di controllo rimarrebbe, dunque, obbligatoria in tutte le società per azioni che possiedano ricavi o un patrimonio netto pari o superiore ad un milione di euro. Il riferimento al “ricavo o patrimonio netto” è stato introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato in luogo di quello al capitale sociale (previsto nel testo originario del maxiemendamento) perchè ritenuto un parametro maggiormente rappresentativo del valore reale e non meramente nominale delle società.

Si riporta il testo del nuovo articolo 2397 C.C., così come modificato dall’art. 35, comma 1, della L. 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. n. 5/2012 (in vigore dal 7 aprile 2012):

Art. 2397. (Composizione del collegio).

  1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
  2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
  3. (Comma soppresso).

L’articolo 14 della legge n. 183/2011 aveva introdotto la possibilità anche per le SPA di nominare, entro certi parametri, il sindaco unico. Tale orientamento è stato successivamente confermato dall’art. 35 del D.L. n. 5/2012, pur modificandone la disciplina. La legge di conversione n. 35/2012 non ha confermato quanto previsto dal D.L. n. 5/2012 ed ha proceduto all’abrogazione del comma 3 dell’art. 2397 C.C. introdotto dalla legge n. 183/2011. Pertanto per le SPA la nomina del collegio sindacale rimane sempre obbligatorio.

L’articolo 35 della legge n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012, detta una nuova disposizione in materia di controllo societario, rispetto a quella prospettata del decreto-legge, procedendo all’abrogazione del terzo comma dell’art. 2397 del Codice civile, in precedenza sostituito dal 1° comma dell’art. 35 del D.L. n. 5/2012.

PARTE SESTA – La stessa legge n. 183/2011, al comma 12 dell’art. 14, ha previsto che all’articolo 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4, venga inserito il seguente: «4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)». Dunque, le funzioni dell’organismo di vigilanza previsto dalla lettera b), del primo comma, dell’articolo 6, del D.Lgs. n. 231/2001 possono essere svolte, nelle società di capitali, dai seguenti soggetti:

–          dal collegio sindacale;

–          dal consiglio di sorveglianza;

–          dal comitato per il controllo della gestione.

Autore dell'articolo

Saverio Sabatini

Avvocato in Ancona, collaboratore di uno studio notarile, è esperto in temi di diritto societario. Consulente per studi legali e commerciali, è il referente di diritto civile di diverse società con particolare riferimento al settore delle energie rinnovabili. E’ autore di pubblicazioni, in particolare su temi societari.

Commenti 1

  1. buonasera, nel caso lo statuto preveda esclusivamente un organo collegiale è possibile nominare invece un sindaco unico qualora la nomina sia dovuta al verificarsi di quanto previsto al comma 3 art. 2477 cc?

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