Carte di lavoro e procedure di validità: spunti operativi

di Gabriele Giammarini - - Commenta

Durante la fase di pianificazione del lavoro il revisore identifica i rischi di errori significativi e, valutata l’affidabilità del sistema di controllo interno (tramite anche lo svolgimento delle  procedure di conformità ritenute opportune) definisce quali siano le procedure di validità che gli permetteranno di raccogliere sufficienti ed appropriati elementi probativi a fondamento del suo giudizio sul bilancio.

Le procedure di validità comprendono:

  • le procedure di analisi comparativa
  • le verifiche di dettaglio sulle classi di operazioni, saldi contabili e informativa[1].

Le procedure di analisi comparativa[2] si basano sul confronto fra specifici dati e informazioni dell’ impresa con altri dati comparabili, interni o esterni alla stessa.

Le verifiche di dettaglio si sostanziano nelle verifiche effettuate sui saldi e le transazioni contabili per fronteggiare il rischio di individuazione con riferimento alle singole asserzioni del bilancio (che possono essere ricondotte a quattro tipologie: verifica della completezza, esistenza, accuratezza e competenza, valutazione)[3].

Le procedure di validità sono generalmente avviate prima della chiusura dell’esercizio, in alcuni casi per raccogliere i primi elementi probativi, in altri per avviare tempestivamente le procedure di revisione complesse e il cui svolgimento richiede un periodo di tempo adeguato (come ad esempio le procedure di conferma esterna). Tali procedure vanno poi raccordate e concluse con il lavoro finale sul bilancio.

Tutto il lavoro svolto va adeguatamente formalizzato e documentato per vari fini, tra i quali quello di consentire una adeguata supervisione e riesame del lavoro da parte del responsabile della revisione e successivamente permettere lo svolgimento del controllo di qualità.[4]

Nella prassi operativa il lavoro di verifica viene generalmente organizzato e documentato  in tante sezioni separate quante sono le voci significative del bilancio (ad esempio, immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, crediti , rimanenze finali, debiti verso fornitori,  ….).

Gli aspetti trattati in questo post sono oggetto di ulteriore approfondimento nella Circolare del Revisore di questo blog


[1] Le procedure di revisione volte alla acquisizione degli elementi probativi sono elencate al paragrafo A.10 del ISA 500.

[2] Le procedure di analisi comparativa sono trattate dall’ISA 520.

[3] La definizione di asserzione è riportata al paragrafo 4. dell’ISA 315.  Nel documento del CNDCEC “L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori” (febbraio 2012), si propone di ricondurre le asserzioni a queste quattro tipologie.

[4] Va ricordato che  l’art 14 comma 6 del D.lgs. 39/2010 dispone che la documentazione e le carte di lavoro relative all’incarico di revisione debbono essere conservare per dieci anni dalla data della relazione di revisione. Il tema della documentazione della revisione contabile è affrontato dall’ISA 230.

Autore dell'articolo

Gabriele Giammarini

Dottore commercialista in Ancona e Revisore legale, è esperto in tecniche di revisione, autore di pubblicazioni e relatore in convegni in materia di revisione legale. Collabora da oltre ventanni con società ai vertici mondiali del settore. Componente della commissione "revisione legale" dell'ODCEC di Ancona.

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