Pubblicate alcune risposte del MEF in materia di tirocinio da revisore legale

di Virginia Tosi - - Commenta

Per far fronte ai dubbi e alle incertezze in merito alle novità sulla tenuta del Registro del tirocinio da Revisore legale e sullo svolgimento del tirocinio medesimo, sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’Area dedicata alla Revisione legale, sono state pubblicate le risposte ad una serie di possibili quesiti in materia.

I quesiti e le relative risposte riguardano principalmente le modalità di iscrizione al nuovo registro, le tempistiche per l’invio della relazione annuale e le modalità di compilazione della stessa, la cancellazione dal Registro, le modalità di richiesta di riconoscimento del tirocinio pregresso. Per quanto riguarda tale ultimo punto in particolare è stato chiarito che l’attuale quadro normativo non consente al tirocinante di avvalersi ulteriormente del periodo di tirocinio “pregresso”, svolto cioè antecedentemente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. L’articolo 10 del D.M. n. 146 del 25 giugno 2012 stabilisce infatti che “il tirocinio ha durata di tre  anni  e decorre  dalla  data  di ricezione della domanda di iscrizione nel registro”. Al fine, tuttavia, di salvaguardare le aspettative di continuità del periodo di tirocinio nella fase di transizione tra vecchio e nuovo regime, coloro i quali hanno già avviato il periodo di tirocinio antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.M. 25 giugno 2012 (13 settembre 2012) sulla base della normativa vigente in quel momento possono presentare, al momento dell’iscrizione del registro del tirocinio, un’istanza di riconoscimento del tirocinio pregresso, anche se lo stesso è ancora in corso. Le istanze di riconoscimento del tirocinio pregresso potranno riguardare soltanto periodi di tirocinio, debitamente documentati, svolti anteriormente all’iscrizione ed avviati prima del 13 settembre 2012.

Viene altresì puntualizzato che, a rettifica di quanto erroneamente riportato da alcuni organi di stampa, i revisori legali ed i tirocinanti già iscritti, rispettivamente, nel Registro dei revisori contabili e nel registro del tirocinio, transitano automaticamente nei nuovi registri e nessun ulteriore contributo di iscrizione è richiesto a loro carico.

Nessun chiarimento sembra invece giungere in merito all’equipollenza tra esame di Stato per commercialista ed esame per revisore legale. Fermo restando che il parere del Consiglio Universitario Nazionale ha sostenuto l’equipollenza delle materie dell’esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile a quelle per revisore legale, non si è ancora in grado di scongiurare l’eventualità che i dottori commercialisti debbano, dopo aver completato il periodo ulteriore di tirocinio richiesto dalla normativa comunitaria per l’abilitazione alla professione di revisore legale, sostenere un nuovo esame per l’iscrizione nel Registro dei Revisori.

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

quattordici − otto =