Parere dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto

di Patrizio Battisti - - Commenta

Dopo l’approvazione, il 27 dicembre scorso con l’Informativa N. 88/2011 del parere sul bilancio di previsione, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili licenzia con l’informativa N. 22 dell’8 marzo 2012 un nuovo schema di relazione utile per l’approvazione del rendiconto 2011 degli enti locali.

Si tratta di una guida operativa, ricca di contenuti, dalla quale il Revisore può attingere adattandone i contenuti alle specifiche tipicità dell’ente locale di riferimento.

Poche le novità rispetto al precedente schema approvato lo scorso anno, perlopiù formali:

– una nuova tabella a pagina 13, quella che certifica gli equilibri di bilancio, e che raffronta le ultime due annualità utilizzando lo stesso schema che negli ultimi anni è stato proposto dalla Corte dei Conti nei questionari di cui alla legge 266/2005, articolo 1, comma 166 e seguenti;

– introdotte modifiche al capitolo della verifica del patto di stabilità;

– sono state inserite nuove tabelle che evidenziamo le movimentazioni, intervenute nell’anno sui residui attivi per quanto concerne: il recupero dell’evasione, la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, i contributi per permesso di costruire, le sanzioni amministrative e i proventi dei beni dell’ente.;

– con riguardo alle spese di personale si chiede di effettuare il confronto per gli enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti con l’annualità 2004, mentre per quelli minori rimane il confronto con la precedente annualità.

Nelle premesse il Consiglio ricorda che il controllo sui documenti e valori deve essere effettuato applicando, in particolare il principio contabile N. 3 nella nuova versione pubblicata dal 14 gennaio 2010 nel sito del Ministero dell’Interno.

La novità rilevante concerne invece l’aiuto che il Consiglio Nazionale ha fornito ai Revisori nel dicembre scorso con l’approvazione dell’informativa N. 91/2011 riguardante i “principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione negli enti locali”.

Quindi già da questa relazione il Consiglio invita il Revisore a verificare se la classificazione, la valutazione, l’esposizione dei valori e di contenuto informativo dei documenti di rendiconto rispondono alle indicazioni fornite nei suddetti principi in relazione ai seguenti principi:

– Principio N. 7: controlli sulla spesa del personale;

– Principio N. 8: controlli sul patto di stabilità interno;

– Principio N. 9: controlli sugli agenti contabili;

– Principio N. 10: controlli sul conto economico;

– Principio N. 11: controlli sulla gestione e rilevazioni patrimoniali;

– Principio N. 12: controlli sul rendiconto;

– Principio N. 13: controlli sull’indebitamento;

– Principio N. 14: controlli sugli organismo partecipati;

– Principio N. 15: controlli sugli adempimenti fiscali.

Considerato che il rendiconto per l’esercizio 2011 deve essere deliberato dal Consiglio dell’Ente entro il 30 aprile 2012, che gli atti devono essere in visione dei Consiglieri per almeno 20 giorni i tempi per la predisposizione della relazione sono veramente stretti.

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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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