Il sindaco unico e l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01

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La legge di stabilità pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre 2011 ha  introdotto una disposizione riguardante la nomina dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01. 
Nello specifico, é stato integrato l’articolo 6 del citato decreto con l’inserimento del comma 4-bis: Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
La legge di stabilità prevede altresì la possibilità nelle società di capitali di sostituire, in determinati casi, il collegio sindacale con il sindaco unico (si veda: “Approvata la Legge di Stabilità 2012: novità riguardanti il collegio sindacale e i revisori legali” e “Nelle srl può rimanere il collegio sindacale“).
Sembra essere però escluso, in base ad una un’interpretazione letterale della citata legge, che il sindaco unico possa adempiere all’incarico di Organismo di Vigilanza. Infatti, il nuovo comma previsto nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 231/01 si riferisce al collegio sindacale e, pertanto, non sembra essere applicabile al sindaco unico.

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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

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