Controllo dell’iter di cessioni e conferimenti di SGR: il silenzio assenso della Banca d’Italia

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A differenza di fusioni e scissioni, il D.Lgs. 58/1998 (TUF) non prevede un’autorizzazione preventiva della Banca d’Italia per le operazioni di cessione e conferimento d’azienda effettuate da SGR.

Tuttavia, il Regolamento di Banca d’Italia del 14 aprile 2005, Titolo IV, Capitolo 4, Sezione II, prevede (nell’ambito di operazioni che possono avere riflessi significativi sull’operatività complessiva dell’intermediario, sull’adeguatezza patrimoniale e/o sull’assetto organizzativo dello stesso) che nel caso di cessione di rapporti giuridici, vi sia un silenzio-assenso, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione a Banca d’Italia dell’operazione.

Autore dell'articolo

Roberto Moro Visconti

Dottore commercialista e revisore contabile in Milano, è docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Svolge attività di ricerca e advisory per gruppi internazionali, aziende familiari e holding in tema di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d'azienda, impairment test, M&A, project financing, marchi e brevetti, microfinanza. Consulente tecnico del Tribunale di Milano, si occupa anche di corporate governance ed è amministratore e sindaco di diverse società.

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