Cambia il calcolo dell’Ires per le cooperative

di Giorgio Gentili - - Commenta

Il Decreto Legge n. 138 del 2011 definito come la “Manovra di ferragosto” ha ridotto le agevolazioni fiscali riguardanti l’Ires a vantaggio delle cooperative.

Le nuove disposizioni “penalizzanti” per le cooperative verranno applicate con l’anno 2012 e di conseguenza avranno i loro effetti evidenziati nel modello Unico 2013 anche se dovranno essere considerate nella determinazione degli acconti anno 2012.

Anche le cooperative sociali, in base alla nuova normativa, saranno tassate con l’Ires sul 3% dell’utile netto di esercizio.

I revisori legali dei conti ed i revisori ex D.Lgs. n. 220/02, nello svolgimento del proprio incarico, dovranno tener conto delle nuove norme, i cui effetti sono di seguito sintetizzati:

–          Cooperative di consumo: aumento della percentuale di tassazione dell’utile netto dal 55% al 65%;

–          Altre cooperative (escluse le cooperative agricole e della piccola pesca): aumento della percentuale di tassazione dell’utile netto dal 30% al 40%;

–          Cooperative agricole e della piccola pesca: continuerà ad essere applicata la tassazione su una quota del 20% dell’utile;

–          Tassazione del 10% dell’utile destinato a riserva minima obbligatoria. Nelle cooperative l’utile destinato a tale riserva è del 30% (nelle Banche di credito cooperativo è del 70%), pertanto l’imponibile Ires viene incrementato di una quota pari al 3% dell’utile lordo (7% per le BCC). Tale norma si applicherà anche alle cooperative sociali ed alle cooperative agricole.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

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