Controllo della riportabilità delle perdite: Circolare n. 24/2011 IRDCEC

di Roberto Moro Visconti - - Commenta

La revisione legale anche di banche, finanziarie e assicurazioni ha tra i suoi elementi topici il sempre più complesso controllo delle dichiarazioni dei redditi.

In tale ambito, si rammenta che il D.L. 98/2011 ha nuovamente modificato la disciplina del riporto delle perdite fiscali (art. 84 del TUIR), eliminando il vincolo quinquennale; nel limite del reddito annuo (positivo) potranno essere usate le perdite fiscali degli anni precedenti, però fino ad un abbattimento massimo del 80%, quindi il restante 20% (positivo) dovrà essere soggetto a tassazione, mentre le perdite fiscali non utilizzate perché non capienti nel limite del 80% potranno essere utilizzate gli anni successivi.

I soggetti interessati alla norma in questione, in particolare devono essere soggetti in contabilità ordinaria soggetti a IRES. I soggetti Irpef, quali ditte individuali e le società di persone, seppur in contabilità ordinaria, rimangono soggette al limite quinquennale del riporto delle perdite.

Anche nel consolidato fiscale potranno essere riportate perdite di gruppo illimitatamente nel limite dell’80%.

Alle novità sulla riportabilità delle perdite è dedicata la recente Circ. IRDCEC n. 24 del 14 settembre 2011. Il documento è consultabile al seguente link: http://www.irdcec.it/node/506

Autore dell'articolo

Roberto Moro Visconti

Dottore commercialista e revisore contabile in Milano, è docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Svolge attività di ricerca e advisory per gruppi internazionali, aziende familiari e holding in tema di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d'azienda, impairment test, M&A, project financing, marchi e brevetti, microfinanza. Consulente tecnico del Tribunale di Milano, si occupa anche di corporate governance ed è amministratore e sindaco di diverse società.

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