Novità per gli organi di controllo nelle società introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

di Roberto Ercoli - - Commenta

Il Consiglio dei Ministri riunitosi in data 08 novembre 2018 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. Tale decreto stabilisce diverse novità riguardanti l’organo di controllo legale delle società e quello incaricato della funzione di revisione legale dei conti che per essere definitive dovranno essere approvate dal Parlamento.

Due sono le principali novità che impattano sugli organi di controllo (sindaci e revisori) delle società:

  • Estensione dell’obbligatorietà della loro nomina nelle S.r.l.;
  • Introduzione obbligo di segnalazione all’organo amministrativo dell’esistenza di fondati indizi della crisi.

Sul primo punto l’art. 398 del citato schema di decreto legislativo preveda la riduzione significativa delle soglie determinanti l’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le S.r.l., con la conseguente estensione anche alle “piccole imprese” dell’obbligatorietà dell’assoggettamento alla revisione legale.

In particolare il novellato art. 2477 c.c., prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria quando la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno una delle seguenti soglie:

  •  2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
  •   2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  •  10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Tale obbligo andrà a cessare quando, per due esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei suddetti limiti.

Sul secondo punto, invece l’art. 14 comma 1 del citato decreto introduce l’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari. Secondo tale disposizione normativa pone a carico degli organi di controllo societari (sindaci e revisori, ognuno per le rispettive competenze) la verifica periodica dell’adeguatezza dell’ assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e la sussistenza anche in un’ottica prospettica dell’equilibrio economico e finanziario della società e la segnalazione immediata all’organo amministrativo dell’esistenza di eventuali fondati indizi di crisi, identificati nel decreto come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che incidono sulla sostenibilità dei debiti contratti e dalle prospettive di continuità aziendale.

Nello stesso decreto sono specificatamente definite sia le modalità mediante le quali l’organo di controllo dovrà effettuare tali segnalazioni che le tempistiche entro le quali effettuarle. Entrambi gli aspetti sono incentrati sui concetti di tempestività e di efficacia. In tal senso è previsto che in caso di inerzia da parte del destinatario della segnalazione l’organo di controllo possa rivolgersi all’organismo di composizione della crisi d’impresa, organo esterno istituito presso ogni CCIAA.

Lo schema di decreto prevede inoltre i seguenti aspetti che possono avere impatto per i sindaci e revisori:

  • l’integrazione del comma 6 dell’art. 2477 c.c., per effetto del quale – se l’assemblea dei soci, che approva il bilancio in cui è superato almeno uno dei suddetti limiti, non provvede entro 30 giorni – la nomina è effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato oppure, ed è questa la novità, su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese;
  • l’introduzione del comma 7, che stabilisce l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. – avente ad oggetto la denunzia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione commesse dagli amministratori – anche se la srl è priva dell’organo di controllo.
  • L’introduzione, nel caso di crisi ormai non recuperabili, la legittimazione – oltre che del debitore, di uno o più creditori e del pubblico ministero – degli organi (e delle autorità amministrative) di controllo e di vigilanza sull’impresa (articolo 37 comma 2) alla proposta di apertura della domanda di liquidazione giudiziale

L’entrata in vigore di tali cambiamenti è vincolata all’approvazione definitiva e alla successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento anche se con tempistiche differenti in quanto:

  •  I cambiamenti sull’estensione dell’obbligatorietà di nomina dell’organo di controllo sono applicabile dal 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento;
  •  I cambiamenti riferiti agli obblighi di segnalazione dell’esistenza di fondati indizi di crisi d’impresa e gli altri cambiamenti sopra analizzati, sono applicabili decorsi diciotto mesi alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento.

È, infine, disposto che le S.r.l. e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell’art. 378 dello schema di DLgs. – e, quindi, prima del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, di tale provvedimento – devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alla nuova formulazione dell’art. 2477 c.c., entro 180 giorni dalla predetta data. Sino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni riportate in tali documenti sociali conservano la loro efficacia, anche se non conformi alle inderogabili nuove disposizioni.

Per approfondire si rimanda all’articolo dello stesso autore  Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Impatto per sindaci e revisori


Autore dell'articolo
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Roberto Ercoli

Dottore in Economia Aziendale – Esperienza decennale nella revisione legale svolta presso primarie società internazionali del settore. Esperto di tematiche di Audit & Assurance con specializzazioni per le aziende operanti in settori industriali e aziende appartenenti al settore pubblico.

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