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La comunicazione tra il revisore e i responsabili delle attività di governance

di Barbara Bissacco - - Commenta

In un incarico di revisione legale dei conti assume notevole importanza la comunicazione che si deve instaurare fin dall’inizio tra il revisore e i responsabili delle attività di governance.

Il dialogo tra questi due soggetti non solo permette al revisore di acquisire elementi probativi utili per la valutazione delle varie poste che compongono il bilancio, ma risulta essere determinante anche sul giudizio che verrà infine espresso sul bilancio stesso.

Qualora i responsabili della governance dovessero imporre limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione, il revisore potrebbe anche arrivare a non accettare l’incarico di revisione.

Rapporto con la direzione oppure con i responsabili delle attività di governance nella revisione legale

Nei giorni successivi al conferimento dell’incarico di revisione, il revisore ha la responsabilità di concordare i termini dell’incarico con la direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle attività di governance, così come stabilito dal Principio di Revisione Internazionale ISA Italia 210.

L’obiettivo del revisore è quello di accettare o mantenere un incarico di revisione contabile solo se gli elementi in base ai quali l’incarico va svolto sono stati concordati.

Da questo nasce quindi l’importanza della comunicazione che deve avvenire tra revisore e

direzione, oppure con i responsabili delle attività di governance, poiché risulta necessario stabilire innanzitutto se sussistono le condizioni indispensabili per una revisione contabile, inoltre da entrambe le parti ci deve essere una comprensione comune dei termini di revisione.

I termini relativi all’attività di revisione da svolgere devono essere concordati attraverso la lettera di incarico, ossia quell’accordo scritto tra il revisore e la direzione ovvero con i responsabili delle attività di governance.

La lettera di incarico in particolare deve includere:

  • l’obiettivo e la portata della revisione contabile del bilancio;
  • le responsabilità del revisore;
  • le responsabilità della direzione;
  • l’identificazione del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile per la redazione del bilancio;
  • il riferimento alla forma e al contenuto previsti per le relazioni da emettere a cura del revisore;
  • una dichiarazione che possono esserci circostanze in cui una relazione può differire dalla forma e dal contenuto previsti.

Inoltre, all’interno della lettera, è necessario quantificare anche l’ammontare dei corrispettivi previsto per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale ammontare durante l’incarico.

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

Le responsabilità del revisore in relazione alla comunicazione con i responsabili delle attività di governance nella revisione contabile del bilancio sono illustrate nel  Principio di Revisione Internazionale ISA Italia 260, dove si stabilisce che un’efficace comunicazione reciproca tra questi due soggetti risulta essere utile:

  • per la comprensione degli aspetti relativi al contesto della revisione legale e nello sviluppo di un rapporto costruttivo;
  • per la raccolta di informazioni pertinenti alla revisione contabile da parte del revisore;
  • per far comprendere ai responsabili delle attività di governance le loro responsabilità sulla supervisione del processo di predisposizione dell’informazione finanziaria, riducendo i rischi di errori significativi nel bilancio.

Innanzitutto il revisore deve identificare la persona o le persone appropriata/e all’interno della struttura di governance dell’impresa presso cui effettuare le comunicazioni relative all’attività di revisione.

Nell’ordinamento italiano in una società che adotta il sistema di governance tradizionale, le funzioni di gestione e di supervisione sono attribuite rispettivamente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, invece nel sistema di governance dualistico le due funzioni sono attribuite rispettivamente al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza.

Si configura in maniera singolare la struttura della governance nel sistema monistico, dove invece entrambe le funzioni sono in capo al consiglio di amministrazione e all’interno del quale vi è il comitato per il controllo sulla gestione.

Nella maggior parte delle società, questi organi sono di natura collegiale, mentre nelle società di minori dimensioni possiamo, per esempio, riscontrare che la funzione di gestione sia in capo all’amministratore unico.

Uno degli aspetti rilevanti che il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance è la descrizione delle sue responsabilità nell’ambito della revisione contabile del bilancio. Infatti il revisore è responsabile della formazione e dell’espressione di un giudizio sul bilancio redatto dalla direzione sotto la supervisione dei responsabili delle attività di governance. Ad ogni modo la revisione contabile del bilanci non solleva la direzione o i responsabili delle attività di governance dalle loro rispettive responsabilità.

Fondamentale risulta anche la comunicazione da parte del revisore di una descrizione generale della portata e della tempistica pianificate per la revisione contabile, compresi i rischi significativi che sono stati identificati.

In merito invece ai risultati emersi dalla revisione contabile, il revisore deve comunicare il suo punto di vista riguardo gli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dalla società, le eventuali difficoltà significative riscontrate nel corso della revisione contabile e tutte le eventuali circostanze che influiscono sulla forma e sul contenuto della relazione di revisione.

Ostacoli alla revisione contabile da parte della direzione o dei responsabili delle attività di governance

Potrebbe verificarsi la circostanza in cui la direzione o i responsabili delle attività di governance impongano una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione.

Qualora il revisore ritenga che tale limitazione comporterà una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio di bilancio, il revisore non deve accettare l’incarico.

Se la limitazione imposta invece consente al revisore di esprimere lo stesso un giudizio sul bilancio, il revisore ha l’obbligo di informare i responsabili delle attività di governance che tale giudizio potrebbe essere con modifica e quindi, come stabilito dal Principio di Revisione Internazionale ISA Italia 705, il giudizio potrebbe essere con rilievi oppure negativo.

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Barbara Bissacco

Dottore Commercialista iscritta all’O.D.C.E.C. di Padova, Tributarista qualificata LAPET di cui alla Legge n. 4/2013 e certificata FAC ai sensi della norma UNI 11511, laureata in Economia e Commercio, indirizzo economia e legislazione per l’impresa, presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. Titolare dello Studio Bissacco in Piove di Sacco (PD), esperta in contabilità, bilancio d’esercizio, diritto societario, imposte dirette e imposte indirette. Docente di corsi di formazione in materie contabili e fiscali promossi dalla Regione Veneto e finanziati dai fondi sociali europei per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

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