Il ruolo del revisore nella crisi negoziata d’impresa

di Giulia Casadio - - 1 Commento

Con la pubblicazione della Legge 21.10.2021 n. 147 (Gazz. Uff. 23.10.2021, n. 254) è stato convertito il D.L. 24.07.2021 n. 118 che prevede misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale.

In particolare, la  legge ha introdotto il nuovo strumento della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” diretto a cogliere le situazioni di probabile insolvenza in cui possono venirsi a trovare gli imprenditori.

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Con decorrenza dal prossimo 15.11.2021, gli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti nel Registro delle imprese che si trovano in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario tanto da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, avranno dunque la possibilità di accedere, su base volontaria, alla nuova procedura prevista dagli artt. 2 e ss del D.L. n. 118/2021.

Gli imprenditori potranno richiedere alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente, il cui compito è quello di agevolare le trattative con i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi anche attraverso il ricorso al trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Per quanto riguarda le società, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza deve essere segnalata, per iscritto, all’organo amministrativo da parte dell’organo di controllo societario ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del D.L. n. 118/2021.

All’organo di controllo delle società di capitali spetta il compito di segnalare tempestivamente la presenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza per la composizione negoziata, gestita dall’esperto indipendente. Rilevante ai fini della tempestività della sollecitazione è anche lo scambio di informazioni con il revisore legale, quando l’organo di controllo non sia incaricato di esercitare anche tale funzione.

La norma infatti fa riferimento al solo organo di controllo e non anche al revisore esterno; sarebbe opportuno rivedere la possibilità accordata anche alle Srl di maggiori dimensioni di nominare solo il revisore. La segnalazione si esaurisce nella sfera interna della società e alla stessa deve seguire un attento monitoraggio sulle iniziative assunte dagli amministratori e sull’andamento delle trattative.

La separazione tra controllo sull’amministrazione e controllo sulla contabilità e sul bilancio assume rilevanza centrale in relazione al problema della rilevazione tempestiva dei segnali di crisi e dei fattori di rischio che possono incidere sulla continuità aziendale.

Nella prassi al revisore compete la responsabilità di monitorare regolarmente la continuità aziendale e di segnalare all’impresa i fattori di rischio che possono portare a una sua compromissione (cfr. il principio di revisione 570). All’organo di controllo, nell’ambito dei doveri di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c., come integrati dalle Norme di comportamento elaborate dal CNDCEC, compete invece l’obbligo di vigilare “che il sistema di Controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità aziendale”, nonché “adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa”.

Tuttavia, al revisore, il cui ruolo presuppone una presenza continua e un’attività costante di riscontro dei fatti aziendali, è preclusa ogni opportunità rivolta ad impedire o disciplinare la condotta degli amministratori alla presenza di anomalie o inosservanze di legge. Strumenti cautelativi significativi (quali la convocazione dell’assemblea, l’eventuale richiesta dell’intervento del Tribunale o di azioni di responsabilità) sono stati attribuiti esclusivamente all’organo di controllo.

Questo non impedisce al revisore di esercitare un ruolo proattivo nei confronti della norma di recente introduzione, in virtù dello scambio di informazioni con il collegio sindacale di cui all’art. 2409-septies c.c, cui necessariamente lo stesso organo di controllo dovrà mutuare al fine di potere adempiere in modo compiuto e tempestivo al nuovo compito.

Va altresì rilevato che questa disparità  potrebbe  in alcuni casi compromettere l’efficacia degli strumenti di allerta nelle srl che, per scelta statuaria o assembleare, abbiano nominato il solo revisore rendendo di conseguenza auspicabile che il suddetto monitoraggio possa essere estesa anche al controllo contabile.


Autore dell'articolo
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Giulia Casadio

Laureata in Economia e Commercio nel 2002, consegue abilitazione come Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Dal 2003 ricopre ruolo di consulente fiscale presso società di consulenza e, al contempo, incarichi come membro di collegio sindacale e/o revisore legale. Dal 2018 collabora con importante studio di commercialisti di Ravenna e dal 2019 è socio fondatore della società di revisione Epta srl.

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