La relazione del soggetto incaricato della revisione legale nella fusione

di Andrea Sergiacomo - - Commenta

La relazione del soggetto incaricato della revisione legale nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

In ottemperanza a quanto disposto dall’art 2501 bis del c.c. nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

Il progetto di fusione di cui all’articolo 2501 ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

Nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, se la società target o la società acquirente è sottoposta alla revisione legale dei conti, al progetto di fusione deve essere allegata una relazione del soggetto che ne è incaricato: revisore legale, società di revisione legale, collegio sindacale.

Se entrambe le società, obiettivo e acquirente, sono sottoposte alla revisione legale dei conti, può essere predisposta una sola relazione, la cui redazione viene affidata, a cura degli amministratori, ad uno dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Giova precisare nella nostra disamina che l’art. 37, comma 31, D.Lgs 39/2010 ha modificato il comma 5 dell’art. 2501-bis c.c., sostituendo l’espressione “della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria” con la locuzione “del soggetto incaricato della revisione legale dei conti“.

Sottostante a tale operazione vi è il dovere di offrire ai soci di minoranza della società target ed ai terzi un’informazione più ampia e accurata dei dati previsionali dell’operazione.

Il profilo professionale dei revisori legali e la natura dell’attività da essi svolta, nonché l’inutilità di duplicare la relazione degli esperti hanno indotto ad individuare il contenuto della relazione – sul quale la norma continua a non esprimersi – nella verifica dei dati contabili posti alla base dell’operazione e, in particolare, del piano economico finanziario contenuto nella relazione degli amministratori.

In virtù delle su esposte evidenze possiamo asserire quanto segue:

a)  l’obbligo di redazione della relazione è inderogabile in quanto posto a tutela non solo dei soci, ma anche dei terzi; i soci non vi potranno pertanto rinunziare nemmeno all’unanimità;

b) la relazione deve essere predisposta anche dalle società che volontariamente si sottopongono alla revisione legale dei conti; l’assenza di eccezioni nel testo della norma e la compatibilità della revisione facoltativa con l’intento di utilizzarla per finalità informative di interesse generale depongono senz’altro in questo senso; d’altra parte la scelta operata dalla società di sottoporsi alla revisione, anche se non obbligata, ha come effetto naturale l’assoggettamento alla disciplina che direttamente o indirettamente ne deriva;

c) la norma trova applicazione anche quando la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, che, in tal caso, deve essere interamente composto da revisori legali. Se infatti il legislatore consente che ad esso venga attribuita in determinate fattispecie anche tale attività ha, evidentemente, ritenuto che lo stesso non sia privo della necessaria indipendenza o della idonea competenza  professionale e che possa pertanto adeguatamente svolgere tutti i compiti e ottemperare a tutti gli obblighi che ne derivano e, tra questi, anche la redazione della relazione prevista dall’articolo 2501-bis, comma 5, c.c..

Nel caso in cui entrambe le società siano sottoposte alla revisione legale dei conti si può ritenere sufficiente la predisposizione di una sola relazione indifferentemente redatta, per scelta degli organi amministrativi delle società coinvolte, da uno soltanto dei soggetti che ne sono incaricati. Non appare necessario, infatti, che ciascun revisore attesti la correttezza dei dati contabili della società dal medesimo controllata, considerati il tenore letterale della norma, l’omogeneità dell’oggetto dell’analisi e l’affidabilità, che deriva dalla disciplina legale, del soggetto cui è attribuita.


Autore dell'articolo
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Andrea Sergiacomo

Andrea Sergiacomo, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Abilitato alla professione di Mediatore civile . Componente della Commissione Cooperative Odcec di Roma . Componente della Commissione diritto societario Odcec di Tivoli. Autore di diverse pubblicazioni per riviste specializzate ed esperto in operazioni di riorganizzazione aziendale. Relatore in convegni in materia di contabilità e bilancio di esercizio, con particolare riguardo alle operazioni straordinarie. E’ stato docente di economia aziendale presso istituti tecnici. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto fallimentare ed il corso avanzato sui principi contabili internazionali presso l’Università di Tor Vergata. Svolge attività professionale nel proprio studio di Roma dove fornisce consulenza in diritto societario, diritto fallimentare e pianificazione fiscale con particolare attenzione alla crisi di impresa.

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