Gli impatti del Covid-19 sui bilanci e sulla loro revisione: una prima analisi

di Filippo Dott. Lo Piccolo - - 2 Commenti

Approvazione del bilancio entro 180 giorni per tutti, rilevazione dell’emergenza sanitaria nella nota integrativa o relazione di gestione: gli obblighi dei sindaci e revisori

L’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese ha forti riflessi sulla finanza, ma soprattutto sulla economia reale. Le misure restrittive prese via via con sempre maggior vigore dai governi nazionali degli Stati Europei ed extra-europei sta ridisegnando il calendario fiscale del nostro paese che, con un primo decreto, denominato “Cura Italia” (D.L. 17/3/2020 N. 18 pubblicato in GU n.161 lo stesso giorno), pone in essere i primi interventi dello Stato a tutela di imprese e famiglie, immettendo liquidità nel sistema paese.

L’emergenza quindi tocca direttamente le imprese, asse portante della economia reale, e indirettamente anche chi deve redigerne e controllare i bilanci di esercizio. È innegabile quindi che ci siano impatti sia sul bilancio chiuso al 31.12.2019 che sul bilancio relativo all’anno 2020.


Le nuove scadenze per l’approvazione del bilancio 2019

In prima analisi, con riferimento all’anno 2019, sulle scadenze.

Il legislatore nel Decreto Legge 18/2020 appena approvato ha di fatto differito automaticamente il termine per la convocazione della Assemblea per l’approvazione dei bilanci 2019 a 180 giorni, ricollegandosi quindi a quanto previsto dall’art. 2364 comma 2 che prevede tale maggior termine in luogo di quello ordinario (120 giorni) se tale disposizione è prevista dallo statuto ed in ogni caso quando la società sia obbligata a redigere il bilancio consolidato o insorgano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. In particolare quindi, per quanto disposto dall’art. 106 comma 1 del DL 18/2020 pubblicato in Gazzetta, cambiano i calendari sia per la convocazione del Consiglio di Amministrazione che deve esaminare il progetto di bilancio sia conseguentemente per la convocazione della Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

Non è quindi necessario convocare un Consiglio di Amministrazione per concordare la proroga ai 180 giorni entro il termine del 30 marzo (in quanto anno bisestile), ma tale proroga è legge. Quindi, allo stato attuale, il Consiglio di Amministrazione per la discussione ed approvazione del progetto di bilancio, nonché la fissazione delle date della Assemblea dei Soci per la sua approvazione può essere fissato entro il 29 maggio 2020 (essendo l’anno bisestile), e conseguentemente la Assemblea Soci in prima convocazione entro il 28 giugno 2020 (facendo attenzione al fatto che tale data ricade di domenica).

Entro quindi la data del 29 maggio dovrà essere consegnato il progetto di bilancio, per la visione e la relazione, all’organo di controllo, sia esso Collegio Sindacale con controllo contabile, sia esso Revisore Unico o Società di Revisione.


Svolgimento delle assemblee a distanza per esprimere il voto

Inoltre il legislatore si occupa anche dello svolgimento a distanza delle assemblee, indicando, al comma 2 dell’articolo di cui sopra, che nell’avviso di convocazione, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Inoltre diventa possibile che l’assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l’identificazione dei partecipanti nonché la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo presidente, segretario o notaio, laddove previsti. Non viene previsto nulla per lo svolgimento a distanza dei Consigli di Amministrazione, ma si ritiene che si possano svolgere anch’essi con mezzi di telecomunicazione. Tali disposizioni, come recita il comma 7 dell’articolo citato, sono valide per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque entro il maggior termine previsto se l’emergenza sanitaria continuerò nel nostro paese.


Evidenza dell’emergenza sanitaria nei bilanci 2019 in nota integrativa o nella relazione di gestione

Gli effetti della emergenza sanitaria globale dovranno essere in qualche modo menzionati nei bilanci 2019, soprattutto in conformità a quanto previsto dell’OIC 29. Lo stesso infatti, al paragrafo 59, identifica tre tipologie di fatti avvenuti dopo la chiusura del bilancio:

  1. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio
  2. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio
  3. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Allo stato attuale delle cose si ritiene che una menzione del fatto in termini qualitativi sia quantomeno opportuna, in quanto l’emergenza sanitaria globale non incide sui risultati del bilancio 2019, ma su quelli del 2020.

Infatti gli effetti di tale emergenza potrebbero anche incidere sulla stessa continuità aziendale, al netto degli interventi messi in campo dal Governo per fronteggiare questa situazione.

Pertanto si ritiene che si debba porre particolare attenzione quindi, sia da parte del redattore del bilancio societario che da parte dell’organismo di controllo, alla relazione sulla gestione e/o nota integrativa, nella sezione dedicata ai fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio.

Il redattore del bilancio necessariamente dovrà porre attenzione alla corretta applicazione del combinato disposto dell’art. 2427 comma 1 n. 22-quater) e dell’art. 2428 c. 2 del codice civile, nonché dell’OIC 29 (sezione “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio) per la maggior parte delle società o dello IAS 10 per le società IAS adopter. L’organo di controllo, d’altro canto, dovrà vigilare sulla corretta espressione di tale annotazione in Relazione sulla gestione e/o nota integrativa e conseguentemente in bilancio, in base alla corretta applicazione del Principio di Revisione n. 560. Tutto questo vale sia per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, sia per quelle che lo redigono in forma abbreviata (art. 2435-bis). Potrebbe capitare anche di avere società che redigono il bilancio in forma micro (art. 2435-ter) che hanno organo di controllo. In questo caso si ritiene consigliabile inserire questo tipo di informazione, dal momento che non è prevista la redazione della nota integrativa, in calce allo Stato Patrimoniale.

Altro elemento che si ritiene importante rilevare in questa fase è parte dell’attività di controllo legale del Collegio Sindacale, che, a norma dell’art. 2403 del codice civile, è tenuto a vigilare sull’osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione. Pertanto si ritiene consigliabile che il Collegio Sindacale in questa fase, in ottemperanza a tale dettato e considerando la dovuta attenzione alla continuità della attività aziendale, in applicazione delle disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 contenute nell’Ordinanza e nel Decreto del Presidente del Consiglio del giorno 8 marzo 2020, chieda di essere informato sull’approccio adottato dalla società, sugli esiti delle eventuali consultazioni con il medico competente e con RSPP, sulle comunicazioni ed istruzioni ai dipendenti, sugli eventuali regolamenti adottati, sull’eventuale aggiornamento del DVR e/o DUVRI, in collaborazione con RSPP e su altre azioni o misure intraprese ritenute importanti da parte della società.

Autore dell'articolo
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Filippo Dott. Lo Piccolo

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Tutor Didattico e Professore a Contratto in materie economico-aziendali all'Università di Bologna. Si occupa di consulenza fiscale e amministrativa a Piccole e Medie Imprese e Professionisti, contenzioso tributario, redazione ed implementazione di modelli organizzativi 231 e studio ed consulenza in ambito delle società cooperative. E' membro di Collegio Sindacale e Revisore Legale di Spa, Srl e Cooperative.

Commenti 2

  1. Ho molto apprezzato l’articolo e, se possibile, gradirei una risposta a questa mia domanda.
    Come noto, il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni (art. 2404 C.C.) Come si deve operare e quali sono i consigli che ci può dare nell’impossibilità di poter fare tali riunioni ?
    Grazie.

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