Nuovi termini per l’approvazione del rendiconto 2019 per gli enti locali. Sono sufficienti?

di Patrizio Battisti - - 1 Commento

In una situazione di normalità entro il 20 marzo gli enti locali avrebbero dovuto deliberare in giunta l’approvazione degli schemi di rendiconto per sottoporli all’attenzione dell’organo di revisione che, in non meno di giorni, avrebbe dovuto trasmettere la propria relazione (art. 239 del TUEL). In tal modo l’ente sarebbe stato nella condizione di poter mettere a disposizione dei componenti dell’organo consiliare la proposta al fine di rispettare anche in questo caso il termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità (art. 227, comma2, TUEL) per l’approvazione da parte del consiglio comunale entro il 30 aprile 2020.

Purtroppo, l’emergenza alla diffusione del virus COVID-19 ha costretto il legislatore ha disporre un differimento del termine normativamente previsto al 30 aprile (art. 227, comma 1 TUEL).

Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, all’art. 107, comma 1, ha differito alla data del 31 maggio il termine per l’approvazione in sede consiliare del rendiconto 2019.

Calendario alla mano i Comuni per rispettare il nuovo dettato normativo dovrebbero deliberare in giunta lo schema di rendiconto entro il 20 aprile. Questo significa che nelle prossime settimane i Comuni devono predisporre la delibera di giunta per il riaccertamento ordinario dei residui e gli organi di controllo saranno chiamati al rilascio del parere su tale atto. A tal proposito riteniamo che sia necessario per gli organi di revisione predisporre piattaforme che consentano la riunione dell’organo in modalità di audio conferenza nella considerazione che le pubbliche amministrazioni devono limitare la presenza del personale negli uffici.

L’indicazione che in questi giorni provengono su una possibile proroga della situazione di stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19 nonché le difficoltà degli enti che si trovano con una forte riduzione degli organici, in ossequio all’art. 87, comma 3, del decreto Cura Italia nel quale si prevede che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti ed al limite anche dell’esenzione lavorativa dovrebbero far riflettere sulla necessità di disporre in differimento più lungo rispetto alla scadenza alla data del 31 maggio.

La relazione al rendiconto 2019

Gli organi di revisione sono comunque pronti per affrontare tale nuovo adempimento in quanto lo schema di relazione è stato predisposto dalla Commissione “Revisione dei principi di vigilanza e di controllo dell’Organo di revisione degli enti locali – Area “Economia degli Enti Locali” del CNCDEC in collaborazione con ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali.

Nelle premesse che accompagnano la relazione il CNCDEC rammenta che per la formulazione della relazione e per l’esercizio delle sue funzioni l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC. In particolare, si riferisce al N. 5 Controlli sul rendiconto.

La relazione presenta alcune novità rispetto all’annualità precedente dettate in particolare dalle disposizioni normative che sono state approvate nel corso del 2019:

  • Le modifiche che sono state introdotte nel quadro generale riassuntivo e nel prospetto degli equilibri a seguito dell’approvazione del DM 1° agosto 2019;
  • L’introduzione dello stato patrimoniale semplificato per gli enti d minore dimensione con popolazione inferire ai 5000 abitanti;
  • L’applicazione del metodo ordinario nel calcolo del FCDE

Oltre alla disposizione relativa alla proroga il Decreto -legge “Cura Italia” interviene nel rendiconto 2019 anche nella deroga prevista dall’art. 109 in merito all’utilizzo dei una quota di avanzo libero del risultato d’amministrazione per le spese correnti connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19. Possibilità ripresa nelle premesse che accompagnano lo schema di relazione.


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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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