Il controllo di qualità sull’attività del revisore legale

di Umberto Montesano - - Commenta

Un aspetto importante dell’attività di revisione, riguarda la necessità di effettuare un controllo di qualità su lavoro svolto dal revisore. Tale controllo rappresenta il mezzo principale per garantire al pubblico e alle autorità di regolamentazione che i revisori legali assicurino un livello di servizio professionale adeguato rispetto ai principi di revisione e alle regole di deontologia professionale.

Riferimenti normativi

Le norme che si occupano di controlli di qualità sono il d.lgs. 39/2010, all’art. 10-ter e all’art. 20, nonché il principio di revisione ISA Italia 220 “Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile” e il principio di revisione ISQC 1. Il d.lgs. 39/10 hanno introdotto nel nostro Paese questo controllo obbligatorio, già presente da tempo in sede internazionale, se pur al momento i controlli di qualità (da esso previsti) non sono ancora operativi. Sono, invece, pienamente attuati quelli della Consob, Isvass, Banca d’Italia e quelli svolti internamente dalle società di revisione.

I soggetti preposti al controllo

Secondo l’art. 20 del d.lgs. 39/10, gli iscritti nel Registro, che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo almeno ogni tre anni. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria di bilancio. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun controllo avviene in base a procedure obiettive volte ad escludere conflitti di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o le società di revisione legale oggetto del controllo.

Il contenuto dell’attività di controllo

Per quanto riguarda il contenuto di questa attività di controllo, essa è basata su una verifica dei documenti di revisione selezionati e include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza. Sono, inoltre, considerati altri fattori quali la quantità e qualità di risorse impiegate e i corrispettivi per la revisione.
I soggetti incaricati del controllo di qualità redigono una relazione contenente gli esiti del controllo effettuato, le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione di effettuare specifici interventi, con l’indicazione del termine entro cui essi devono essere posti in essere. Naturalmente, nel caso in cui il revisore o la società non provvedano ad effettuare gli interventi indicati, oppure in caso di incompleta o tardiva effettuazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli artt. 24 e 26, d.lgs. 39/10.

I tipi di controllo cui è tenuto il revisore

Venendo alla tipologia di controlli possibili, essi si possono distinguere in:

  • preventivi;
  • formativi;
  • di monitoraggio e valutazione ex post;
  • successivi.

I controlli preventivi prevedono che il revisore legale o la società di revisione stabiliscano un sistema di controllo interno della qualità, affinché si raggiunga una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari.
I controlli formativi consistono in una serie di direttive e procedure attuate dal revisore legale e atte a conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l’incarico.
I controlli di monitoraggio e valutazione ex post, invece, servono per monitorare la qualità di servizi resi ai clienti, A tal scopo è opportuno predisporre annualmente una valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno, riscontrabile per le società che svolgono incarichi EIP/ESRI, dalla relazione di trasparenza.
Infine, i controlli successivi sono quelli affidati a terzi che hanno esperienza nel settore e monitorizzano i risultati della revisione. Il sistema dei controlli successivi, però ad oggi, non è ancora operativo. In ogni caso il controllo della qualità del lavoro del revisore/società di revisione, non è mai relativo alle persone che hanno svolto tali funzioni, ma esclusivamente al modo in cui essi hanno svolto i loro compiti e se sono o meno realmente indipendenti.


Autore dell'articolo
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Umberto Montesano

Dottore commercialista e revisore legale. Svolge l’attività in qualità di collaboratore di diversi Studi commerciali. Dal 2016 componente della Commissione Studi “Internazionalizzazione delle Imprese” presso l’UGDCEC di Roma, che si occupa di fornire attività di supporto tecnico ed operativo ai professionisti e di formulare documenti che siano di ausilio nell’attività professionale. Revisore legale con incarico in società di capitali con sede a Roma. Candidato al Parlamento nel “Movimento Italia nel Cuore”

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