La Valutazione dell’Indipendenza di Sindaci e Revisori

di Ernesto Zamberlan - - Commenta

Le novità introdotte dal Dlgs 135/2016 nel DL 39/2010 integrano anche lo svolgimento della revisione legale da parte dei membri dei collegi sindacali.

Collegio sindacale e revisore sono due figure differenti: il primo è un organo della società mentre il secondo è un soggetto esterno incaricato. Se il collegio sindacale è anche incaricato della revisione, alle disposizioni di cui all’articolo 2399 del codice civile valide sulle cause di ineleggibilità e di decadenza del sindaco, si aggiungono quelle indicate nell’articolo 10 e seguenti del DL 39/2010 pensate specificatamente per i revisori legali, oltre che quelle del Code of ethics for professional accountants richiamato dalle Norme di comportamento del collegio sindacale (settembre 2015). La questione dell’indipendenza del sindaco è affrontata in particolare nella norma 1.4, si tratta infatti di un requisito a presidio dell’obiettività del sindaco, questi adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza accertandone la significatività e applicando le eventuali misure di salvaguardia attraverso cui eliminare tali rischi o ridurne l’entità.

Il sindaco deve valutare i rischi che possono compromettere la sua obiettività e la sua integrità ancor prima di accettare l’incarico: se appaiono eccessivi e non possono essere applicate misure di salvaguardia, rinuncia all’incarico. I rischi per l’indipendenza vanno comunque sottoposti a verifica periodica anche successivamente alla nomina in relazione a nuove circostanze che possono emergere, essi hanno origine da aspetti che sono indicati nelle apposite linee guida come auto-riesame, interessi personali economici derivanti da conflitto d’interesse diretto o indiretto, familiarità, fiducia, eccessiva confidenzialità, intimidazioni e condizionamenti.

Il sindaco che svolge anche attività di revisione, in base all’articolo 10-bis del DL 39/2010, nell’ambito dell’attività preliminare di accettazione, è chiamato, oltre ad effettuare accurate verifiche, a produrre un’adeguata documentazione in merito alla propria indipendenza, con inclusi i possibili rischi a cui potrebbe essere soggetto e le relative contromisure di mitigazione (vedere anche L’indipendenza del revisore). A ciò si aggiunge un’attestazione annuale di indipendenza attraverso il Modello 6.1 elaborato dal Cndcec (allegato agli Isa Italia).

Le verifiche dei requisiti di indipendenza vanno operate in sede di accettazione e di mantenimento dell’incarico da sindaco revisore sia dal singolo professionista sia dal collegio sindacale verso i suoi componenti mettendo in pratica le eventuali misure di salvaguardia, inclusa la sostituzione del componente interessato. La natura collegiale dell’organo rappresenta un’adeguata misura di salvaguardia in tal senso.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

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