Revisione dei conti nell’operazione di fusione: osservazioni critiche

di Andrea Sergiacomo - - 2 Commenti

Una delle problematiche relative all’operazione di fusione può concretizzarsi nelle relative verifiche che il collegio sindacale è chiamato ad effettuare in sede di realizzazione dell’operazione di fusione; peraltro, l’art. 37, comma 31, D.Lgs 39/2010 ha modificato il comma 5 dell’art. 2501-bis c.c., sostituendo l’espressione “della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria” con la locuzione “del soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.

A seguito della nuova formulazione della norma si attribuisce in maniera chiara e senza e alcuna limitazione il compito della redazione della relazione ivi prevista al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società target o della società acquirente. Non possono evidenziarsi altre alternative che ravvisino nell’intervento del legislatore soltanto la necessità di adeguarne il tenore letterale alla nuova definizione legale dell’attività di revisione dei conti, lasciandone immutato l’ambito applicativo soggettivo in precedenza individuato nelle sole società “aperte” e nelle altre società soggette alla revisione contabile ai sensi degli artt. 155 ss. TUF.

La ratio della norma rimane quella di offrire ai soci di minoranza della società target e ai terzi un’informazione più ampia e accurata dei dati previsionali dell’operazione. La prescrizione appare dunque compatibile con tutte le ipotesi in cui almeno una delle società coinvolte nella fusione con indebitamento sia sottoposta alla revisione legale dei conti e la sua estensione a tutte le società soggette a revisione legale dei conti risulta coerente con l’intento di ricorrere ai revisori, ogni qualvolta siano nominati, per consentire un’informazione e un controllo più penetranti in operazioni potenzialmente rischiose quali quelle regolate dall’articolo 2501-bis c.c. Da quanto precede si possono far discendere i seguenti sinallagmi funzionali:

1) l’obbligo di redazione della relazione è inderogabile in quanto posto a tutela non solo dei soci, ma anche dei terzi; i soci non vi potranno pertanto rinunziare nemmeno all’unanimità;

2) la relazione deve essere predisposta anche dalle società che volontariamente si sottopongono alla revisione legale dei conti; l’assenza di eccezioni nel testo della norma e la compatibilità della revisione facoltativa con l’intento di utilizzarla per finalità informative di interesse generale depongono senz’altro in questo senso; d’altra parte la scelta operata dalla società di sottoporsi alla revisione, anche se non obbligata, ha come effetto naturale l’assoggettamento alla disciplina che direttamente o indirettamente ne deriva;

3) la norma trova applicazione anche quando la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, che, in tal caso, deve essere interamente composto da revisori legali.

Se infatti il legislatore consente che ad esso venga attribuita in determinate fattispecie anche tale attività ha, evidentemente, ritenuto che lo stesso non sia privo della necessaria indipendenza o della idonea competenza professionale e che possa pertanto adeguatamente svolgere tutti i compiti e ottemperare a tutti gli obblighi che ne derivano e, tra questi, anche la redazione della relazione prevista dall’articolo 2501-bis, comma 5, c.c..

Il tenore letterale della disposizione, che parla di “soggetto, non sembra dunque possa prevalere su ragioni di coerenza sistematica. Nel caso in cui entrambe le società siano sottoposte alla revisione legale dei conti si può ritenere sufficiente la predisposizione di una sola relazione indifferentemente redatta, per scelta degli organi amministrativi delle società coinvolte, da uno soltanto dei soggetti che ne sono incaricati. Si evidenzia come, il quinto comma dell’art. 2501-bis c.c. prevede che “al progetto di fusione sia allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.”

La norma, novellata dall’art. 31 del d. lgs. 39/2010, originariamente riservava tale relazione alla “società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria” dando adito, peraltro, a dubbi interpretativi relativamente al suo ambito di applicazione. In ogni caso, oltre che chiarire i suddetti dubbi, il legislatore sembra aver voluto confermare la necessità un duplice controllo rispetto alla sostenibilità finanziaria dell’operazione di merger leveraged buy out. Siffatto controllo “incrociato” sull’operazione sarebbe possibile solamente tenendo separate la figura dell’esperto, di cui all’art. 2501-bis comma quarto c.c., da quella della società di revisione, di cui al comma quinto, laddove però, per le società quotate, l’art. 2501-sexies– disponendo che “se la società è quotata sui mercati regolamenti l’esperto è scelto fra le società di revisione” – renderebbe possibile una sovrapposizione di ruoli. Tale conseguenza potrebbe essere evitata ritenendo che per le società quotate la nomina dell’esperto sia sempre di esclusiva competenza del Presidente del Tribunale, al fine di rafforzare l’indipendenza del revisore, limitando il cumulo di incarichi “extra audit”

Altra dottrina non vede invece ostacoli al fatto che la medesima società di revisione agisca sia nella qualità di esperto sia nella qualità di revisore ai sensi del quinto comma dell’art. 2501 bis c.c..

Con riferimento al contenuto della relazione, la norma non chiarisce se si tratti di una vera e propria “revisione contabile”, ovvero di una diversa, ulteriore relazione avente ad oggetto la “ragionevolezza delle informazioni contenute nel progetto di fusione” (main tal caso essa rischierebbe di sovrapporsi alla relazione dell’esperto).

Non appare necessario, infatti, che ciascun revisore attesti la correttezza dei dati contabili della società dal medesimo controllata, considerati il tenore letterale della norma, l’omogeneità dell’oggetto dell’analisi e l’affidabilità, che deriva dalla disciplina legale, del soggetto cui è attribuita. La norma prevede infine l’allegazione della relazione del revisore legale dei conti al progetto di fusione, sebbene la relazione non sia normalmente coeva al progetto: il suo contenuto presuppone infatti l’esistenza del progetto e degli altri documenti informativi richiesti dalla legge, in particolare della relazione degli amministratori di cui deve verificare i dati contabili che ne sono alla base.

Giova sottolinear che, in caso di fusione con indebitamento, la formazione del progetto si perfeziona ed assume rilevanza una volta che ad esso sia unita anche la relazione del revisore legale dei conti, con la conseguenza che, ove quest’ultima fosse oggetto di un deposito separato e successivo a quello del progetto, solo dopo tale adempimento potranno validamente decorrere i termini fissati dagli artt. 2501-ter, u.c., c.c.. e 2501-septies, comma 1, c.c..

In questa prospettiva, dunque, oggetto della relazione del soggetto incaricato della revisione sarebbero i dati contabili posti a fondamento delle previsioni contenute nel piano economico e finanziario dell’operazione di merger leveraged buy out.

Autore dell'articolo
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Andrea Sergiacomo

Andrea Sergiacomo, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Abilitato alla professione di Mediatore civile . Componente della Commissione Cooperative Odcec di Roma . Componente della Commissione diritto societario Odcec di Tivoli. Autore di diverse pubblicazioni per riviste specializzate ed esperto in operazioni di riorganizzazione aziendale. Relatore in convegni in materia di contabilità e bilancio di esercizio, con particolare riguardo alle operazioni straordinarie. E’ stato docente di economia aziendale presso istituti tecnici. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto fallimentare ed il corso avanzato sui principi contabili internazionali presso l’Università di Tor Vergata. Svolge attività professionale nel proprio studio di Roma dove fornisce consulenza in diritto societario, diritto fallimentare e pianificazione fiscale con particolare attenzione alla crisi di impresa.

Commenti 2

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