LA VIGILANZA PREVISTA DAL D.LGS. 220/2002 PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

di Giorgio Gentili - - Commenta

La vigilanza prevista dal d.lgs. 220/2002 riguarda tutte le cooperative e loro consorzi.

Lo scopo della revisione è:

  • fornire agli organi direttivi delle cooperative suggerimenti per migliorare il livello di democrazia interna e la gestione;
  • controllare la gestione amministrativa, contabile, sociale al fine di accertare la natura mutualistica dell’ente;
  • verificare la partecipazione dei soci allo scambio mutualistico con la società e alla vita sociale;
  • controllare la consistenza della situazione patrimoniale;
  • verificare l’esistenza e la corretta applicazione del regolamento ex 6 della legge 142/2001.

In particolare, la tale revisione legittima l’ente cooperativo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

La revisione viene condotta da revisori incaricati:

  • dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, per le cooperative aderenti a tali strutture;
  • dal Ministero, per le cooperative non associate.

La vigilanza deve concludersi entro 90 giorni dall’inizio della stessa ed i risultati di tale procedura devono risultare da apposito verbale.

Nel caso in cui il revisore abbia rilevato irregolarità sanabili da parte della cooperativa deve irrogare una diffida per la regolarizzazione della posizione della società entro un congruo periodo di tempo (dai 30 ai 90 giorni).

In alcuni casi può essere richiesta l’adozione nei confronti della cooperativa dei seguenti provvedimenti:

  • cancellazione albo delle cooperative;
  • gestione commissariale;
  • scioglimento per atto d’autorità;
  • sostituzione dei liquidatori;
  • cancellazione dal Registro delle imprese;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • sanzioni amministrative.

Le cooperative non possono essere soggette ad ispezione ordinaria nei primi 12 mesi dalla loro costituzione. Le revisioni in genere sono biennali ma nei seguenti casi sono effettuate ogni anno:

  • partecipazioni di controllo in s.p.a. o S.r.l;
  • cooperative edilizie e iscritte all’Albo di cui all’art. 13 della legge 59/1992;
  • cooperative sociali;
  • cooperative con un fatturato superiore a euro 22.523.684,69;
  • cooperative assoggettate a certificazione obbligatoria.

In tutti gli altri casi la revisione è biennale.

Nell’articolo riportato nella nostra Rivista Revisione Legale di Agosto/Settembre vengono illustrati gli elementi oggetto della vigilanza esterna delle cooperative e il verbale di vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002.

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Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

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