Il contributo in conto interessi sui mutui richiede la firma del Revisore

di Patrizio Battisti - - Commenta

Con un comunicato pubblicato in data odierna 15 febbraio 2016 sulla pagina internet del sito Finanza Locale, il Ministero dell’interno rammenta che dal 1 al 31 marzo 2016, i Comuni, le Province e le città metropolitane, potranno richiedere un contributo in conto interessi relativamente ai mutui  assunti nell’anno 2015 per spese di investimento, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 540.

La richiesta deve essere inoltrata con modalità telematica mediante la trasmissione di apposita certificazione sottoscritta digitalmente dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico- finanziaria che “assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l’esattezza dei dati ivi riportati.”

Il contributo è stato previsto dal comma 540 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recita testualmente: “Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell’anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalità e criteri per l’erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.”. Pertanto, il contributo in conto interessi è erogato dal Ministero dell’Interno in favore degli enti che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento, sotto forma di mutuo presso istituti di credito autorizzati, per spese di investimento nell’anno 2015, il cui ammortamento decorre obbligatoriamente dal 1° gennaio 2016. Per spese di investimento devono intendersi quelle riportate all’articolo 3, comma 18, legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004).

Gli interventi previsti sono pertanto

  1.  l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
  2. la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
  3. l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
  4. gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
  5. l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
  6. le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
  7. i Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
  8. i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
  9. gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

A dire il vero sul tema il Ministero dell’Interno già è intervenuto più volte nel corso del 2015 dando istruzione operative agli enti in merito alla predisposizione della certificazione sia con il Decreto 25 marzo 2015 che con apposita Circolare F.L. 9/2015.

La trasmissione del certificato, recita la Circolare è facoltativa.

Naturalmente l’omesso invio e/o la trasmissione di una certificazione irregolare non rettificata nel termine perentorio del 31 marzo 2016 fa venire meno la possibilità di ottenere tale contribuzione in conto interessi sia per l’annualità 2016 che per le successive annualità fino al 2020.

Per l’organo di revisione l’obbligo di apposizione della firma, così come evidenza il Ministero nella FAQ n. 2, è stabilito al 1 comma dell’art. 161 del D. Lgs 267/2000 laddove si dispone che “I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell’interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziario.

In caso di organo collegiale sempre nelle FAQ il Ministero precisa che anche per la firma digitale dei revisori vengono rispettate le norme seguite per le firme del certificato cartaceo. Quindi per esempio in un collegio di 3 componenti due firme sono sufficienti, a meno che il regolamento di contabilità dell’ente non preveda che per la funzionalità del collegio sia necessaria la presenza di tutti i componenti. Nel caso di organo monocratico occorre barrare una casella appositamente prevista nel certificato.

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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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