Falso in bilancio: le modifiche della legge “anticorruzione”

di Francesco Marini - - Commenta

Dal 14 giugno 2015 è in vigore la nuova legge c.d. “anticorruzione”, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” (Legge 27 maggio 2015, n. 69, G.U. del 30 maggio 2015). Tale provvedimento, il cui obiettivo è quello di inasprire il trattamento sanzionatorio per i delitti di corruzione, concussione e peculato, prevede al contempo una serie di modifiche al codice civile consistenti nell’aumento delle pene per il reato di falso in bilancio.

Le sanzioni per i delitti contro la pubblica amministrazione

Il provvedimento si divide in due capi: il primo detta disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, apportando ulteriori modifiche al Codice di procedura penale, mentre il secondo detta disposizioni penali in materia di società e consorzi.

Per quanto riguarda le novità, viene modificata innanzitutto la disciplina sanzionatoria dei delitti contro la pubblica amministrazione. Per il reato di corruzione propria, salgono a sei e dieci anni le pene minima e massima.

Aumentano, sempre negli stessi termini, anche le pene per i pubblici ufficiali che omettono o ritardano un atto d’ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, in cambio di denaro o altro o ne accettano la promessa per sè o per un terzo. Per il delitto di corruzione in atti giudiziari aumenta di due anni la pena, che andrà da un minimo di sei anni ad un massimo di dodici anni di reclusione. Anche nel caso di corruzione per induzione, la pena minima passa da tre a sei anni e la massima da otto a dieci anni e sei mesi. Per il delitto di abuso d’ufficio invece, la pena rimane da uno a quattro anni, rientrando quindi nella previsione dei reati di particolare tenuità di cui al d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28. Per il peculato, la pena massima passerà invece da dieci anni a dieci anni e sei mesi.

Sotto il profilo delle pene accessorie, l’interdizione dall’esercizio di una professione per chi viene condannato passa a tre mesi per il minimo e a tre anni per il massimo. Previsto uno sconto di pena da un terzo a due terzi, a favore di chi, condannato per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p., si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri corresponsabili, ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite. Sotto il profilo processuale invece, chi è accusato di aver commesso il reato di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione e in atti giudiziari, induzione indebita e peculato potrà accedere al patteggiamento della pena solamente se restituirà il prezzo del profitto del reato. Anche la richiesta di sospensione condizionale della pena, per i condannati dei reati di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione e in atti giudiziari, induzione indebita e peculato sarà subordinata alla completa restituzione del profitto del reato.

Con la sentenza di condanna ai medesimi reati inoltre, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui quest’ultimo appartiene, ovvero, nel caso di cui all’art. 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. Previsto altresì un aumento della metà dei tempi entro cui la pescrizione agisce sui reati di corruzione;

Modificate sostanzialmente anche le pene previste per il delitto di associazione mafiosa, che potranno arrivare anche a 26 anni di carcere.

Le nuove sanzioni per il falso in bilancio

Le false comunicazione sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto – procedibile d’ufficio, salvo le ipotesi di lieve entità- la quale ultima sarà oggetto di accertamento da parte del Giudice il quale dovrà tener conto “della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”;

L’aumento di pena previsto per il delitto di falso in bilancio nelle società quotate, consentirà l’utilizzo di eventuali intercettazioni lecite soltanto in caso di reati punibili con pene detentive superiori ai cinque anni. (….)

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO NE “La circolare del revisore n. 6- Giugno 2015”

Autore dell'articolo

Francesco Marini

Dottore in Economia e Commercio; autore di articoli in riviste specializzate.

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