Oic 24: revisionato il principio contabile sulle immobilizzazioni immateriali

di Fabrizio Raponi - - Commenta

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato sul proprio sito internet www.fondazioneoic.eu, l’ aggiornamento del principio contabile n. 24, che disciplina i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, da applicare ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.
La revisione operata dall’ OIC, che rientra nell’ambito del processo avviato nel 2010 finalizzato all’aggiornamento dei principi contabili internazionali, ha lo scopo di renderne più agevole la lettura e l’utilizzo attraverso un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili.

Rispetto alla precedente versione, il nuovo OIC 24 provvede a:

• determinare i requisiti per l’iscrizione degli oneri pluriennali;
• riformulare e integrare la definizione di avviamento;
• chiarire le ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale sono capitalizzate mentre i costi di riduzione straordinaria del personale sono spesati perché non rispettano tali requisiti;
• eliminare i costi per la produzione e la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali;
• precisare che, in relazione ai brevetti ed ai diritti di sfruttamento di opere, ai marchi ed alle licenze e concessioni, se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Il valore, parametrato ai volumi di produzione o delle vendite, degli esercizi successivi, si imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi;
eliminare il riferimento che nel caso in cui non si paghi un importo superiore ai valori contabili dell’azienda, acquisiti in ragione a motivi diversi dalla redditività della singola impresa, si debba imputare direttamente a conto economico tale maggiore valore in quanto muove dall’assunto che si tratterebbe di un cattivo affare nonostante le sinergie prodotte;
• chiarire la disciplina sulla rilevazione contabile dei contributi pubblici, coordinandola con l’ OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”;
specificare la disciplina degli ammortamenti con particolare riguardo al momento iniziale dell’ammortamento e alla nozione di valore residuo, in relazione all’ OIC 16.

Infine, differentemente da quanto previsto nella versione dell’ OIC 24 posta in consultazione nel 2013, è stato riproposto il trattamento originario in tema di periodo di ammortamento dell’avviamento dei marchi, in attesa che si definiscano i criteri con i quali verrà recepita nel nostro ordinamento la nuova direttiva contabile europea.

Autore dell'articolo

Fabrizio Raponi

Dottore in Economia e Commercio; autore di articoli in riviste specializzate.

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