LA REVISIONE DELLE FONDAZIONI

di Andrea Sergiacomo - - 1 Commento

corte costituzionale

In via principale va stabilito che la fondazione è un ente costituito da un patrimonio preordinato al perseguimento di un determinato scopo. La fondazione può essere costituita con atto pubblico o con testamento.

Nell’atto costitutivo della fondazione, sia esso atto pubblico o testamento, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza individuano due atti giuridici distinti, sebbene generalmente uniti nello stesso documento e funzionalmente collegati (sicché la nullità dell’uno si riverbera sull’altro):

  • il negozio di fondazione, negozio giuridico non patrimoniale unilaterale (anche in presenza di più fondatori) con il quale il fondatore manifesta la volontà che venga ad esistenza l’ente;
  • l’atto di dotazione, negozio giuridico patrimoniale unilaterale con il quale il fondatore attribuisce a tale ente il patrimonio necessario per la realizzazione del suo scopo; nel caso di costituzione con testamento, è un’istituzione di erede o legato.

Generalmente a tale organo viene attribuito il solo controllo contabile anche se sarebbe invece opportuno un’estensione anche ai compiti di vigilanza:

1) sull’osservanza della legge e dello statuto;

2)sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

3) sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo.

Le verifiche statutarie sono essenzialmente volte ad appurare che: l’ente persegua le finalità sociali previste negli statuti, che le azioni poste in essere siano congrue al raggiungimento di tali fini, che lo Statuto sia conforme alle disposizioni di legge. Infine si deve accertare la validità e la correttezza dell’operato degli organi statutari.

Il revisore di un ente non commerciale deve, inoltre, verificare, nel caso in cui vengano organizzate campagne pubbliche di raccolta fondi, che le medesime siano svolte in conformità a quanto stabilito dalla normativa. Spetta al revisore la verifica dell’ osservanza delle norme interne e di quelle che regolano i rapporti tra l’ente e i soggetti esterni

All’atto costitutivo è normalmente allegato lo statuto della fondazione.

L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione della fondazione, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione ed i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. Possono inoltre contenere le norme relative all’estinzione della fondazione e alla devoluzione del patrimonio nonché quelle relative alla sua trasformazione. I compiti dell’organo di controllo sono fissati anch’essi dallo statuto della fondazione.

Autore dell'articolo
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Andrea Sergiacomo

Andrea Sergiacomo, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Abilitato alla professione di Mediatore civile . Componente della Commissione Cooperative Odcec di Roma . Componente della Commissione diritto societario Odcec di Tivoli. Autore di diverse pubblicazioni per riviste specializzate ed esperto in operazioni di riorganizzazione aziendale. Relatore in convegni in materia di contabilità e bilancio di esercizio, con particolare riguardo alle operazioni straordinarie. E’ stato docente di economia aziendale presso istituti tecnici. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto fallimentare ed il corso avanzato sui principi contabili internazionali presso l’Università di Tor Vergata. Svolge attività professionale nel proprio studio di Roma dove fornisce consulenza in diritto societario, diritto fallimentare e pianificazione fiscale con particolare attenzione alla crisi di impresa.

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