La revisione negli enti associativi

di Andrea Sergiacomo - - Commenta

bilancio-societa-258x258L’esistenza di un organo di controllo all’interno di un ente associativo è conseguenza diretta della dimensione dell’ente e della complessità della struttura associativa stessa. Vi è da dire che il ruolo dei revisori dei conti nelle associazioni assume particolare rilievo soprattutto perchè l’organo di controllo deve monitorare con attenzione la correttezza degli atti gestionali posti in essere dagli amministratori in presenza di raccolta fondi e di connesso impiego di risorse. Giova sottolineare che lo spirito sotteso al rapporto tra amministratori ed associati è ben diverso da quello esistente tra soci ed amministratori, in quanto il bene amministrato è di tutti.

Ricordiamo che le ONLUS, in particolare, hanno un trattamento normativo privilegiato, pertanto, il revisore deve avere le conoscenze necessarie per poter verificare se le operazioni poste in essere sono corrette o meno.

Per fare un’ esempio, la corretta applicazione dell’iva, oppure, la corretta applicazione delle imposte di registro che in alcuni casi non devono essere applicate.

I revisori devono vigilare in particolare su:

1) Impiego di risorse;

2) Trasparenza nella gestione;

3) Garantire ai donatori e sovventori che i fondi siano adeguatamente impiegati.

Giova osservare che il ruolo del revisore deve essere teso a:

1) Controllo e verifica di tutti gli atti di gestione;

2) Corretto impiego delle risorse;

3) Controllo e verifica delle operazioni di straordinaria amministrazione;

4) Controllo delle operazioni tese al raggiungimento degli scopi sociali;

5) Verifica del patrimonio dell’ente;

6) Verifica degli adempimenti fiscali;

7) Verifica dei requisiti che giustificano le agevolazioni fiscali;

8) Verifica di tutte le operazioni che prevedono il corretto inquadramento dei contributi e delle liberalità;

9) Verifica del rendiconto redatto dagli amministratori;

10) Verifica degli adempimenti in materia di contributi ricevuti;

11)Verifica dell’adeguatezza dell’impianto contabile;

12) Verifica della struttura gestionale ed organizzativa.

In ultimo riveste particolare importanza la verifica di finanziamenti pubblici ricevuti per lo svolgimento di attività effettuate in regime di convenzione.

Autore dell'articolo
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Andrea Sergiacomo

Andrea Sergiacomo, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Abilitato alla professione di Mediatore civile . Componente della Commissione Cooperative Odcec di Roma . Componente della Commissione diritto societario Odcec di Tivoli. Autore di diverse pubblicazioni per riviste specializzate ed esperto in operazioni di riorganizzazione aziendale. Relatore in convegni in materia di contabilità e bilancio di esercizio, con particolare riguardo alle operazioni straordinarie. E’ stato docente di economia aziendale presso istituti tecnici. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto fallimentare ed il corso avanzato sui principi contabili internazionali presso l’Università di Tor Vergata. Svolge attività professionale nel proprio studio di Roma dove fornisce consulenza in diritto societario, diritto fallimentare e pianificazione fiscale con particolare attenzione alla crisi di impresa.

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