Equipollenza dei titoli commercialista e revisore

di Angelo Pio Cammalleri - - 1 Commento

La diatriba annosa relativa all’equipollenza tra l’esame di stato per l’iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili e quello per l’iscrizione al Registro dei revisori ha riempito le pagine di tutti i media, specializzati e non, dopo la vicenda della tenuta del registro dei revisori.
Il problema, nasce dall’entrata in vigore del decreto legislativo del 29 gennaio 2010, n. 39, abrogante il decreto legge del 1992, che ha previsto l’obbligo del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di disciplinare le modalità di svolgimento dell’esame di idoneità professionale da revisore legale, attraverso la predisposizione di un regolamento e delle modalità di ammissione all’esame, e lo svolgimento dell’esame stesso.
La base di questa volontà di ottenere una separazione delle professioni, risiede nella “impellente e vigorosa” volontà da parte dell’Ufficio legislativo del Ministero di Giustizia, di “dotare il sistema economico di un controllo contabile ispirato alla terzietà e trasparenza che rappresentano un pilastro dell’Unione Europea per lo svolgimento dell’attività di revisione in tutti gli stati membri”.
L’UGDCEC non ha tardato nel perpretare le proprie rimostranze, ottenenedo, grazie all’interpellanza dell’Onorevole Enrico Zanetti, una risposta dal viceministro dell’Economia e delle Finanze Stefano Fassina che si “arrendeva” davanti all’evidenza di un danno causato ai giovani commercialisti che si erano visti negare la legittima possibilità di accedere al Registro dei revisori legali, a causa di un erronea interpretazione della normativa.
Già con il Parere del Consiglio nazionale universitario, indirizzato al MIUR, si era avuto il benestare circa l’equipollenza fra le materie in oggetto delle prove di esame per l’accesso alle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile di quelle oggetto dell’esame di revisore legale. Il confronto quindi, con la normativa comunitaria, porta all’inequivocabile conclusione che i due esami dovrebbero vertere sulle stesse materie.
Inoltre, la tanto conclamata “trasparenze e terzietà” nello svolgimento della professione della revisione, non può che essere la stessa che il codice deontologico prevede nello svolgimento della professione di dottore commercialista, basata su rispetto della formazione e deontologia professionale oltre che sulle competenze tecniche in materia contabile.
Nelle more dell’emanazione da parte del governo, del regolamento ministeriale che disciplinerà l’esame per l’abilitazione professionale per i revisori legali, la ragioneria rende di fatto operativo quanto disposto dal viceministro dell’economia Stefano Fassina, ovvero un ritorno “transitorio” alla vecchia disciplina (D.Lgs. n. 88/92) che legittima tutti i commercialisti, che hanno acquisito la titolarità per l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti, ad usufruire dell’esonero dal relativo esame di revisore legale e chiedere l’iscrizione nel registro. In particolare, si evidenzia che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2013 il Decreto Legge 31 ottobre 2013, n. 126, il quale all’articolo 1, comma 19, stabilisce che “Al fine di consentire l’accesso all’esercizio dell’attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell’istanza il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 giungo 2012, n. 145, l’ammissione all’esame per l’iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli art. 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative”. Trattasi di una norma transitoria applicabile nelle more dell’emanazione del regolamento che disciplina l’esame di abilitazione professionale per i Revisori Legali.
In un comunicato pubblicato sul portale del MEF viene specificato che “Le istruttorie in corso per le quali il Ministero non ha ancora emanato alcun provvedimento positivo o negativo saranno definite tenuto conto della nuova disposizione di legge mentre i procedimenti già chiusi con un provvedimento di diniego per carenza dell’esame di idoneità potranno essere valutati alla luce della citata disposizione previa istanza scritta, a condizione che sussistano preventivamente tutti i requisiti previsti dal Decreto del MEF 20 giugno 2012, n. 145, in materia di titoli di studio, onorabilità e compiuto tirocinio triennale”.

Autore dell'articolo

Angelo Pio Cammalleri

Dottore Commercialista e Revisore Legale di Caltanissetta, svolge prevalentemente attività professionale nell'ambito della revisione legale e delle procedure concorsuali. E' segretario delle commissioni nazionali UGDCEC "Revisione Legale" e "Collegio Sindacale.

Commenti 1

  1. Sono un iscritto al registro dei revisori e svolgo l’attività di revisione legale. Mi è stato chiesto il certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di revisione. Esiste?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

17 + 11 =